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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1971, n. 1199

Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  1-2-1972

Art. 6

(Silenzio)


Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.