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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1971, n. 1199

Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 07/05/2024
Testo in vigore dal:  1-2-1972

Art. 4

(Istruttoria)


L'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.
Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti.
L'organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.