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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1959, n. 460

Concessione di amnistia e di indulto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  11-7-1959

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto del 10 luglio 1959, n. 459;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa; Decreta:

Art. 1

(Amnistia)


È concessa amnistia:
a) per i reati politici ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946;
b) per i reati politici ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, nonché per i reati elettorali, commessi successivamente ai 18 giugno 1946 e punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;
c) per i reati commessi col mezzo della stampa, punibili con pena non superiore ad anni sei ovvero con pena pecuniaria anche congiunta a detta pena;
d) per i reati non militari né finanziari, salvo il disposto di cui alla lettera e) del presente articolo e ai successivi articoli 3 e 4, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;
e) per i reati di assenza dal servizio, preveduti dagli articoli 146 e 147, prima, parte, e 151 del Codice penale militare di guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, se il militare si è presentato nel termine previsto dall'art. 15 del decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, ovvero se la classe di appartenenza è stata collocata in congedo;
f) per il reato di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale;
g) per il reato di lesioni personali volontarie lievissime previsto dall'art. 582, capoverso, del Codice penale, aggravato ai sensi dell'art. 585, in relazione all'art. 577, stesso Codice, se concorre un'attenuante;
h) per i reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con pena detentiva, non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena.
Ai fini dell'applicazione dell'amnistia stabilita allo lettere a) e b) del presente articolo, il giudice, ove sia stata pronunciata condanna e dalla sentenza o dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il reato sia compreso fra quelli di cui alle Lettere citate, dispone gli opportuni accertamenti. Gli stessi accertamenti dispone la Corte Suprema di Cassazione, se innanzi ad essa sia pendente ricorso.