stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1954, n. 200

Ricostituzione del comune di Aurigo in provincia di Imperia.

nascondi
vigente al 16/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  4-6-1954

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2496, con il quale i comuni di Aurigo, Borgomaro, Conio, San Lazzaro Reale, Ville San Pietro e Ville San Sebastiano, in provincia di Imperia, vennero riuniti in un unico Comune con capoluogo e denominazione "Borgomaro";
Vista la istanza 14 maggio 1953, con la quale oltre i tre quinti degli elettori del cessato comune di Aurigo ne hanno chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Borgomaro in data 14 settembre 1947, n. 89 e della Deputazione provinciale di Imperia in data 30 novembre 1946, n. 3, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:

Art. 1


È ricostituito il comune di Aurigo, in provincia di Imperia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.