stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 febbraio 2006, n. 112

Modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione ed ai commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione dall'attività svolta fino al 30 giugno 2005.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/4/2006
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  6-4-2006

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 426, secondo periodo che, in attesa della riforma organica del settore della riscossione e fermi restando i casi di responsabilità penale, riconosce ai concessionari del servizio nazionale della riscossione ed ai commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 30 giugno 2005, termine così modificato dal comma 38, lettera a), dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004;
Visto il comma 426-bis del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004, introdotto con la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e secondo il quale, per i soggetti che esercitano la facoltà di sanare le responsabilità amministrative, le irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003, sono presentate entro il 30 settembre 2006, termini così modificati dall'articolo 3, comma 38, lettera b), nn. 1 e 2, del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203;
Visto l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, come modificato dall'articolo 3, comma 39, del predetto decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede che il termine del 30 giugno 2005, relativo al versamento della prima rata, pari al 40 per cento del totale, è prorogato al 29 dicembre 2005;
Visto il citato comma 426, terzo periodo, che prevede che il versamento delle altre due rate, ciascuna pari al 30 per cento del totale, sono da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006;
Visto, altresì, il quarto periodo del citato comma 426, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di applicazione delle disposizioni di tale comma;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, articoli da 103 a 109 e 111 e il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, articoli da 47 a 53, che individuano le sanzioni applicabili alle violazioni compiute dai concessionari del servizio nazionale della riscossione e dai commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, rispettivamente, fino al 30 giugno 1999 e a decorrere dal 1° luglio 1999;
Visti gli articoli 82, 83 e 90 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 e gli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, che disciplinano le cause di diniego del rimborso e del discarico per inesigibilità ed il relativo procedimento da applicare a fini della loro contestazione;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva per la riscossione nella seduta del 1° agosto 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 novembre 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-639/UCL del 17 gennaio 2006;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Per effetto della sanatoria di cui all'articolo 1, comma 426, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di seguito denominata «sanatoria», nei confronti dei soggetti ivi indicati, fermi restando i provvedimenti sanzionatori divenuti definitivi alla data del 30 giugno 2005, si estingue la responsabilità amministrativa per le violazioni, anche se non ancora contestate, punite con le sanzioni previste dagli articoli da 103 a 109 e 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, compiute fino al 30 giugno 2005.
2. Sono comunque dovuti gli importi da corrispondere ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 e dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999 eventualmente non versati ed i relativi interessi.
Note alle premesse:
- Il testo vigente del comma 426 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario è il seguente:
«426 (Riscossione mediante ruolo per il recupero delle somme dovute dal concessionario per inadempimento.
Definizione agevolata di irregolarità pregresse). È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 30 giugno 2005 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essiaffidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004.
L'importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, e comma e comunque entro il 20 dicembre 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante: «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97.
- Il testo vigente del comma 426-bis (riscossione mediante ruolo per il recupero delle somme dovute dal concessionario per inadempimento. Definizione agevolata di irregolarità pregresse). dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria) è il seguente: «Per effetto dell'esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003 sono presentate entro il 30 settembre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2006».
- Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 contiene disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 14 maggio 2005, n. 80.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, contenente la disciplina relativa all'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1988, n. 49, S.O.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 82, 83 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988:
«Art. 82 (Perdita del diritto al rimborso). - 1. Il concessionario decade dal diritto al rimborso:
a) quando ha presentato la domanda di rimborso o ha proceduto in via esecutiva oltre i termini stabiliti dagli articoli precedenti;
b) quando gli atti della procedura esecutiva risultano viziati da irregolarità salvo che egli non dimostri che l'irregolarità non ha influito sull'esito della stessa procedura;
c) quando la mancata riscossione è dovuta a fatto imputabile al custode dei beni pignorati; in tal caso il diritto al rimborso spetta per l'ammontare che eccede il valore dei beni pignorati;
d).
2. Se la perdita del diritto al rimborso è causata da fatto imputabile al concessionario delegato, il delegante ha diritto di rivalersi nei confronti di quest'ultimo con le procedure previste dagli articoli 56 e seguenti.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche quando il concessionario dichiarato decaduto o revocato ha perso il diritto al rimborso delle somme anticipate, ai sensi dell'art. 74, comma 2, per fatto imputabile al concessionario o al delegato provvisorio succedutogli».
«Art. 83 (Ammissione o diniego del rimborso). - 1.
L'ufficio dell'amministrazione finanziaria o l'ente che ha emesso il ruolo e al quale è stata presentata la domanda dispone, entro il termine di dodici mesi, il rimborso, per ciascuna rata iscritta a ruolo, dell'ammontare delle quote inesigibili che non risultano già rimborsate. Il provvedimento dell'ufficio finanziario contenente la dichiarazione che le quote ammesse al rimborso non sono state già rimborsate, è trasmesso all'intendente di finanza, il quale lo rende esecutorio.
2. L'ufficio finanziario o l'ente impositore, per le quote di cui non ritiene documentata la inesigibilità, annota le proprie osservazioni sulla domanda che trasmette con la relativa documentazione all'intendente di finanza, restituendone un esemplare al concessionario che può presentare deduzioni e documenti.
3. L'intendente di finanza provvede al rimborso ai sensi dell'art. 84. In caso di rigetto della domanda di rimborso trasmette il provvedimento motivato all'ufficio finanziario o all'ente impositore, che lo notifica al concessionario».
«Art. 90 (Discarico di quote inesigibili). - 1. Le norme del presente Titolo, ad eccezione degli articoli 84 e 86, si applicano per il discarico delle quote inesigibili delle entrate affidate in riscossione al concessionario senza obbligo del non riscosso come riscosso.
2. In caso di diniego del discarico il concessionario è tenuto al versamento delle somme di cui non si è provveduto al discarico entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento ministeriale».
Si riporta il testo vigente degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo n. 112/1999:
«Art. 19 (Discarico per inesigibilita). - 1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:
a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo nonché, nel caso previsto dall'art. 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli; la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze;
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;
d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura.
3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.
5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario è conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario.
6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota».
«Art. 20 (Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli). - 1. Il competente ufficio del Ministero delle finanze per le entrate di sua competenza, ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altre entrate, se, a seguito dell'attività di controllo sulla comunicazione di inesigibilità, ritiene che non siano state rispettate le disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), notifica apposito atto al concessionario, che nei successivi trenta giorni può produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere definitivo.
1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.
2. Se il concessionario non ha rispettato le disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettere b) e c), si procede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
3. In caso di diniego del discarico, il concessionario è tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all'art. 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore.
4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti.
5. Per le entrate tributarie dello Stato l'ufficio, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, può reiscrivere a ruolo le somme già discaricate, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale. Con decreto ministeriale, sentita la commissione consultiva, sono stabiliti i criteri per procedere alla reiscrizione, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative.
6. Per le altre entrate, ciascun ente creditore, nel rispetto dei propri ambiti di competenza interna, determina i criteri sulla base dei quali i propri uffici provvedono alla reiscrizione delle quote discaricate.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti della legge n. 311/2004 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo vigente degli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 è il seguente:
«Art. 72 (Versamento delle somme riscosse mediante ruoli). - 1. Per le entrate iscritte a ruolo con l'obbligo del non riscosso come riscosso, il concessionario deve versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle tesorerie degli enti creditori, al netto del compenso di riscossione di sua competenza:
a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza i sei decimi dell'importo di ciascuna rata;
b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza i restanti decimi dell'importo di ciascuna rata.
2. Per le entrate iscritte a ruolo senza l'obbligo del non riscosso come riscosso i versamenti devono essere effettuati entro il giorno ventisette di ciascun mese, per l'importo delle rate effettivamente riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per l'importo delle rate effettivamente riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.
3. Le cedole del debito pubblico, versate dai contribuenti a pagamento delle imposte erariali, vanno versate alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
4. I buoni di discarico allegati agli elenchi di sgravio, di cui all'art. 33 del presente decreto, sono accettati come denaro contante. Se l'ammontare dei buoni è superiore all'importo da versare, la differenza è imputata in riduzione dei successivi versamenti previsti dal presente articolo.
5. Ai fini dei versamenti di cui al comma 1, dall'importo dei versamenti va detratto, oltre al compenso di riscossione, l'ammontare delle somme che il concessionario è autorizzato a trattenere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 62, 64, 65 e 86. Tale detrazione potrà essere effettuata:
a) per intero nel primo versamento utile, nel caso in cui la concessione sia avvenuta dopo che i carichi relativi all'importo da dedurre sono stati interamente versati ai sensi del comma 1, lettere a) e b);
b) nei limiti rispettivamente del 60 e del 40 per cento, se al momento della concessione tali versamenti non sono stati ancora eseguiti, da valere alle scadenze dei versamenti di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. Con il decreto previsto nel comma 2 dell'art. 63 vengono emanate disposizioni relative alla resa delle contabilità amministrative alle ragionerie provinciali dello Stato».
«Art. 73 (Versamento delle somme riscosse per versamenti diretti). - 1. Entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese, il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari, l'ammontare delle somme affluite nella decade stessa per versamenti diretti al netto delle somme oggetto di dilazione e di sgravio a norma degli articoli 62, comma 2, e 86, comma 5. Nello stesso termine versa, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.
2. I concessionari indicati all'art. 31, comma 1, lettere a) e b), devono versare presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le somme riscosse a titolo di imposte erariali escluse quelle affluite sul conto corrente postale vincolato a favore dello Stato che devono essere versate solo tramite postagiro.
3. Quando l'ultimo giorno della seconda decade del mese cade in giorno non lavorativo, i concessionari devono contabilizzare le ritenute alla fonte riscosse il primo giorno lavorativo della terza decade come se introitate nella decade precedente; la stessa disposizione vale per le ritenute per le quali in tale giorno è pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.
4. Entro i cinque giorni successivi alle scadenze previste dal comma 1, il concessionario trasmette alla competente ragioneria provinciale dello Stato una distinta in triplice esemplare, riepilogativa dei versamenti effettuati separatamente per ciascuna imposta, due dei quali vengono restituiti con visto di ricevuta.
5. Nella distinta riepilogativa dei versamenti diretti deve essere indicato l'importo complessivo delle somme riscosse, l'importo della commissione e della ripartizione, ove occorra, fra gli enti destinatari degli importi di rispettiva spettanza e delle relative quote di commissioni.
6. Nella distinta devono essere annotati gli estremi delle quietanze di tesoreria e delle quietanze emesse dalle casse degli enti destinatari. Se il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale, nella distinta debbono essere annotati gli estremi di tale versamento.
7. Gli interessi maturati sul conto corrente vincolato di cui all'art. 7, comma 4, devono essere versati alla prima scadenza successiva alla comunicazione dell'avvenuto accreditamento».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 22 del decreto legislativo n. 112/1999:
«Art. 22 (Termini di riversamento delle somme riscosse). - 1. Il concessionario riversa all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre, dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese.
2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, è abrogato».