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DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  1-4-2010
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Art. 63

(Art. 4 T.U. spiriti, art. 2 T.U. birra, art. 6 T.U. energia
elettrica, approvati con D.M. 8 luglio 1924 - Art. 2 R.D.L. n.
23/1933 - Art. 4 R.D.L. n. 334/1939 - Artt. 4, 5 e 7, allegato H,
del D.L.Lgt. 26 aprile 1945, n. 223 - Art. 7 D.L. n. 707/1949 (*)
- Art. 10 D.L. n. 50/1950 (**) - Art. 3 D.L. n. 271/1957 -
D.P.C.M. 21 dicembre 1990).
Licenze di esercizio e diritti annuali
1. Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall'
((Ufficio dell'Agenzia delle dogane))
, competente per territorio, prima dell'inizio dell'attività degli impianti cui si riferiscono ed hanno validità illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto.
2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:
a) depositi fiscali (fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento):
((258,23 euro))
;
b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi):
((103,29 euro))
;
c) depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, già assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati:
((51,64 euro))
;
d) impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa:
((51,64 euro))
;
e) esercizi di vendita di prodotti alcolici:
((33,57 euro))
. Il diritto annuale di cui alla lettera a) è dovuto anche dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo disciplinata dall'art.
61. Il diritto annuale di cui alla lettera c) è dovuto per l'esercizio dei depositi commerciali dei prodotti assoggettati all'imposizione di cui all'articolo 61. La licenza relativa ai depositi di cui alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. (7)
3. Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:
a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti:
((23,24 euro))
;
b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale:
((77,47 euro))
.
4. Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal dal 1° al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso.
5. La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non può essere rilasciata o rinnovata a chi è stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.
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(*) Il riferimento al D.L. n. 707/1949 riguarda il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito dalla legge 6 dicembre 1949, n. 870. (**) Il riferimento al D.L. n. 50/1950 riguarda il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 202.

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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 21, comma 5) che "A valere dall'anno 1999 il diritto annuale di licenza per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera e), del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è soppresso".