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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2013, n. 38

Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo. (13G00080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2021)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  6-5-2021
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Art. 2

Criteri per l'istituzione di rivendite ordinarie
1. L'istituzione delle rivendite ordinarie è consentita in presenza dei parametri di cui al presente articolo.
2. La distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita più vicina già in esercizio, è pari o superiore a:
a) metri 300, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
b) metri 250, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
c) metri 200, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
3.
((...))
non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita qualora
((nei comuni interessati))
sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che
((nei comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti che ne siano sprovvisti, qualora sussista un effettivo e concreto interesse del servizio e))
la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio
((in altro comune))
risulti distante oltre 600 metri.
4. La distanza è intesa come il percorso pedonale più breve ed è calcolata secondo le disposizioni applicative stabilite con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
((Per l'individuazione della popolazione comunale si fa riferimento, nelle more della completa accessibilità dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, ad apposita certificazione rilasciata dal Comune ovvero, in mancanza, ai dati dell'ultimo censimento pubblicato dall'Istat.))
((
4-bis. Il provvedimento di istituzione di una rivendita in via di esperimento ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, può essere revocato nell'interesse del servizio nel caso in cui venga meno uno dei parametri di cui ai commi 2 e 3. Le rivendite in esperimento non possono formare oggetto di cambio di titolarità, salvo il caso di assegnazione al coadiutore nell'ipotesi di premorienza del titolare.
4-ter. Ai fini dell'assegnazione, ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, della gestione delle rivendite istituite, il richiedente presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili.
))
5.
((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 12 FEBBRAIO 2021, N. 51))
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6.
((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 12 FEBBRAIO 2021, N. 51))
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7.
((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 12 FEBBRAIO 2021, N. 51))
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8.
((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 12 FEBBRAIO 2021, N. 51))
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9.
((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 12 FEBBRAIO 2021, N. 51))
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