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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 settembre 1999, n. 350

Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-10-1999
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vigente al 10/05/2024
Testo in vigore dal:  26-10-1999

Art. 2

Elenchi regionali e provinciali
dei prodotti agroalimentari tradizionali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, predispongono gli elenchi regionali o provinciali dei propri prodotti agroalimentari tradizionali.
2. Negli elenchi di cui al comma 1 devono essere indicate, per ogni prodotto, le seguenti informazioni:
a) nome del prodotto;
b) caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti, anche raccolti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;
c) materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei prodotti;
d) descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
3. Le regioni e le province autonome inviano gli elenchi ed i successivi aggiornamenti al Ministero per le politiche agricole che provvede al loro inserimento nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3.