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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 maggio 1996, n. 281

Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall'art. 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-6-1996
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Testo in vigore dal:  7-6-1996

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, attraverso l'iscrizione in apposita gestione separata presso l'INPS, in favore dei soggetti che svolgono abitualmente ancorché non in via esclusiva, le attività di cui all'art. 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei soggetti che svolgono l'attività di incaricato alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426;
Visto l'art. 2, commi 27, 28 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che disciplina i contenuti del connesso obbligo contributivo, con riferimento alla qualificazione del reddito, alla misura percentuale della relativa contribuzione, nonché agli adempimenti che ai fini della predetta iscrizione fanno carico ai lavoratori ed ai committenti dell'attività espletata;
Visto l'art. 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che deferisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, il compito di definire modalità e termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività espletata, il riparto del medesimo tra lavoratore e committente, e che stabilisce le sanzioni applicabili in caso di insufficiente, omesso o tardivo versamento del contributo alla gestione di pertinenza e il trattamento delle eventuali eccedenze;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, che differisce la decorrenza dell'obbligo contributivo di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e regolamenta in materia contributiva;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;
Considerato di non poter accogliere il rilievo formulato dal predetto consesso, relativo alla disposizione di cui all'art. 1, comma 3, in ordine alla misura del tasso di interesse da corrispondere agli aventi diritto, in caso di eccedenza contributiva, ritenendo di dover tener ferma la misura di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, poiché ad essa fanno riferimento le più recenti normative previdenziali che disciplinano la restituzione dei contributi per i liberi professionisti;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, eseguita con atto del 22 aprile 1996, n. 9PS/81060;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati per le prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, versano alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un importo pari al 10 per cento dell'ammontare del compenso, determinato ai sensi dell'art. 50, comma 8, del predetto testo unico.
2. Il contributo annuo di cui al comma 1 non può superare complessivamente il 10 per cento del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 ed è posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso.
3. Qualora i versamenti effettuati dai soggetti indicati al comma 1 superano il limite di cui al comma 2, l'eccedenza viene contabilizzata dall'INPS come acconto degli eventuali importi dovuti nell'anno successivo. Su richiesta, l'eccedenza è restituita dall'INPS agli aventi diritto maggiorata dell'interesse di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, con decorrenza dal giorno della domanda. Al raggiungimento del predetto limite ciascun collaboratore comunica ai propri committenti ed all'INPS che non devono essere effettuati ulteriori versamenti.
4. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 20 del mese successivo a quello della corresponsione del compenso medesimo.
5. Il contributo di cui al comma 1 non si applica ai compensi relativi a prestazioni effettuate entro il 29 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie ed entro il 31 marzo 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, anche se tali compensi siano stati corrisposti successivamente alle predette date.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente: "26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività".
- Il testo dell'art. 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è il seguente:
"1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita".
- Il testo dell'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:
"La vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio è soggetta alle norme di cui al capo I della presente legge.
Per gli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio, le ditte debbono comunicare gli elenchi alle autorità di pubblica sicurezza competenti per territorio, le quali possono negare l'autorizzazione per gravi motivi di natura penale. Analoga autorizzazione è prescritta per coloro che sono incaricati dell'esibizione di campioni, dell'illustrazione di cataloghi e di ogni altra forma di propaganda commerciale effettuata a domicilio.
Le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili dell'attività delle stesse.
Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordinazione, debbono essere sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato.
Le modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge".
- Il testo dei commi 27, 28, e 29 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente:
"27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.
I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32".
- Il testo del comma 30 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente: "30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26.
Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali".
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, semprechè non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disclpina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio del Ministri, prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'Regolamentò sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il testo dell'art. 4 del D.L. 28 marzo 1996, n. 166, è il seguente:
"1. La decorrenza dell'obbligo di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è differita al 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e al 1 aprile 1996 per coloro che risultano non iscritti alle predette forme, per gli stessi soggetti il termine per la comunicazione di cui all'art. 2, comma 27, della citata legge n. 335 del 1995, è ulteriormente differito, rispettivamente al 31 luglio 1996 e al 30 aprile 1996.
2. È istituito, quale organo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Comitato amministratore della gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui al comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, composto da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei committenti, che contribuiscono alla gestione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle rispettive associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Il presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri. Il Comitato amministratore svolge nell'ambito della gestione i medesimi compiti indicati nell'art. 36 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni, e decide in unica istanza i ricorsi in materia di prestazioni. Fino alla costituzione del predetto Comitato, da effettuarsi entro il 30 giugno 1996, le sue funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.
3. I soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando, l'obbligo del versamento alla gestione separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, del contributo del 10 per cento commisurato ai predetti redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e degli accertamenti definitivi, hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei corrispettivi lordi.
4. Il versamento di cui al comma 3 è effettuato entro il limite del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995, secondo le modalità stabilite dall'INPS, alle seguenti scadenze:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, a saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al comma 4, lettera c), risultano già versati all'INPS somme superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al comma 3, l'eccedenza viene contabilizzata dall'INPS come acconto degli eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza è restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995 rideterminati proporzionalmente in relazione alla decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1. Il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i ricavi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo e riscosse in periodi successivi".
- Il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sopra riportato.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 23 (primo e quarto comma) e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è il seguente:
"Art. 23. - 1. Gli enti e le società indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa.
2.-3. (Omissis).
4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell'articolo 49 del decreto indicato nel comma precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo".
"Art. 29. - Le amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all'art. 23 devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata:
1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al secondo comma lettera a) dell'art. 23;
2) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altro compenso o retribuzione diversi da quelli di cui al n. 1) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'art. 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del 10 per cento;
3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai nn. 1) e 2) con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato nel numero precedente, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendenti percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;
4) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto indicato nel n. 2), con i criteri di cui all'art. 14 dello stesso decreto.
Gli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti di cui al n. 1) devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è anteriore alla fine dell'anno, il conguaglio tra le ritenute operate su tutti gli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) corrisposti al dipendente e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni considerate nella lettera a) dell'art. 23. A tal fine i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al n. 2) devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e comunque non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte al lordo ed al netto delle ritenute operate; per i compensi a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata con note riepilogative annuali; entro lo stesso termine deve essere altresì effettuata la comunicazione per gli arretrati di cui al n. 3). Le comunicazioni devono essere redatte in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; la trasmissione può avvenire anche tramite supporto magnetico. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta l'integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro.
Per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato di durata inferiore all'anno si applicano le disposizioni del penultimo e dell'ultimo comma dell'art. 23. Nel caso in cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nello stesso periodo di imposta si applica la disposizione dell'art. 23, settimo comma. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale per i compensi e le altre somme di cui al primo comma corrisposti ai propri dipendenti effettuano all'atto del pagamento una ritenuta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma ed osservando le disposizioni di cui al secondo e terzo comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità di cui alla lettera d) dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta stessa commisurata al 40 per cento del relativo ammontare al netto dei contributi previdenziali, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel primo comma. Per le pensioni, i vitalizi e indennità dovuti in dipendenza della cessazione delle cariche e delle funzioni la ritenuta deve essere applicata sull'intero ammontare delle pensioni e dei vitalizi e sulla parte imponibile delle indennità.
Le amministrazioni di cui al primo comma e quelle di cui al quarto comma che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 25-bis, 26, quinto comma e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse".
- Il testo di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 50, comma 8, del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è il seguente:
"8. Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 49 è costituito dall'ammontare dei compensi o in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale, ridotto del 5 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; la riduzione non si applica alle indennità percepite per la cessazione del rapporto. I redditi indicati nella lettera b) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere c), d) ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese".
- Il testo dell'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente:
"18. ( .. omissis) Ai sensi del comma 23, dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45 è il seguente: "1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento".