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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 maggio 1995, n. 431

Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-11-1995
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vigente al 18/05/2024
Testo in vigore dal:  4-11-1995

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dall'adunanza generale del 23 febbraio 1995;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio in data 29 maggio 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Casi nei quali è ammessa la dichiarazione temporaneamente sostitutiva
1. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, la dichiarazione temporaneamente sostitutiva di cui all'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, può riguardare per i procedimenti annotativi di competenza del Ministero di grazia e giustizia i seguenti stati, fatti o qualità personali:
a) cariche sociali ricoperte; inesistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza relative all'ufficio di amministrazione di società, indicate nell'art. 2382 del codice civile o in altre leggi speciali; iscrizione nel registro degli esercenti il commercio tenuto dalle camere di commercio; iscrizione nel registro delle ditte tenuto presso la camera di commercio;
b) assenza a carico di procedure esecutive concorsuali e di procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;
c) posizione militare nei confronti di altro Stato di cui si possiede anche la cittadinanza; assolvimento degli obblighi di leva;
d) condizione di parente di disperso o irreperibile; avvenuto decesso di parenti diversi da quelli indicati nell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; stato di infermità; situazione di degenza in ospedale o in casa di cura o di riposo per anziani di parenti, coniuge o suocero; parenti a carico; orfano; portatore di handicap;
e) adozione, affiliazione, affidamento, riconoscimento di figli naturali, affinità, divorzio, annullamento del matrimonio, separazione personale;
f) elezione a carica pubblica;
g) condizione di sacerdote, diacono, religioso, con o senza voto, o ministro di culto ammesso dallo Stato;
h) mancata esclusione dalla consultazione presso gli archivi notarili e di Stato.
2. La disciplina dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si applica integralmente e senza eccezioni ai seguenti albi ed elenchi tenuti dalla Amministrazione della giustizia:
albi dei periti e consulenti tecnici presso gli uffici giudiziari; albi degli ordini professionali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. Si trascrive il testo degli articoli 2, 3 e 4 di detta legge, riguardanti le dichiarazioni sostitutive:
"Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20.".
"Art. 3 (Dichiarazioni temporaneamente sostitutive). - I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre a quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20.
In tali casi la normale documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.
I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorre, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.".
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). - L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.".
Note alle premesse:
- Per la legge n. 15/1968 si veda in nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:
"Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 130/1994 (Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive) è il seguente:
"Art. 8 (Coordinamento con la normativa secondaria dei singoli Ministeri). - 1. Resta salva la facoltà dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 3, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di adottare ulteriori norme di attuazione compatibili con quelle del presente regolamento, in relazione ad esigenze peculiari di ogni amministrazione, anche al fine di introdurre nuove ipotesi di ricorso all'autocertificazione".
Note all'art. 1:
- Per il D.P.R. n. 130/1994, si veda in nota alle premesse.
- Per il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 15/1968, si veda in nota al titolo.
- Si trascrive il testo dell'art. 2382 del codice civile:
"Art. 2382 (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). - Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".
- Il secondo comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 130/1994 (Regolamento recante norme di attuazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive) è il seguente:
"2. L'invito a produrre la documentazione di cui al comma 1 viene effettuato per iscritto, individualmente e personalmente, e contiene l'indicazione di un termine congruo per la presentazione della documentazione, commisurato al termine complessivo del procedimento. Nel caso dell'emissione contestuale di più provvedimenti analoghi, relativi all'esito dello stesso procedimento, il termine fissato è lo stesso per tutti gli interessati".
- Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".