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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 maggio 1992, n. 400

Regolamento recante attuazione della direttiva n. 88/593/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, le gelatine, le marmellate e la crema di marroni.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-11-1992
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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  12-11-1992

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la direttiva n. 88/593/CEE che modifica la direttiva n. 79/693/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta e la crema di marroni;
Considerato che occorre provvedere alla modifica del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, per dare attuazione alla predetta direttiva n. 88/593/CEE;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 30 settembre 1991 a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al punto 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è aggiunto il seguente periodo: "La confettura extra di cinorrodi può essere ottenuta totalmente o parzialmente dalla purea di cinorrodi".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 86/1989 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è il seguente:
"Art. 5 (Attuazioni modificative). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
2. Le disposizioni del comma 1 e dell'art. 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)".
- Il testo dell'art. 20 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), è il seguente:
"Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.
2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 401/1982 (Attuazione della direttiva CEE n.79/693 relativa alle confetture gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni), così come modificato dal presente regolamento, è il seguente:
"Art. 2. - Ai sensi del presente decreto si intende per:
1) confettura extra, la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di polpa: di una sola specie di frutta,
oppure:
di due o più specie di frutta, escluse mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uve, zucche, cetrioli e pomodori.
Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di polpa utilizzata deve essere non inferiore a: 450 g in generale;
350 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
250 g per lo zenzero;
230 g per il pomo di acagiù;
80 g per la granadiglia.
La confettura extra di cinorrodi può essere ottenuta totalmente o parzialmente dalla purea di cinorrodi;
2) confettura, la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di polpa e/o di purea:
di una sola specie di frutta,
oppure:
di due o più specie di frutta.
Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di polpa e/o purea di frutta utilizzata deve essere non inferiore a:
350 g in generale;
250 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
150 g per lo zenzero;
160 g per il pomo di acagiù;
60 g per la granadiglia;
3) gelatina extra, la mescolanza sufficientemente gelificata di zuccheri e di succo e/o di estratti acquosi: di una sola specie di frutta,
oppure:
di due o più specie di frutta, escluse mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uve, zucche, cetrioli e pomodori.
Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di succo di frutta e/o di estratti acquosi deve essere non inferiore a:
450 g in generale;
350 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
250 g per lo zenzero;
230 g per il pomo di acagiù;
80 g per la granadiglia.
Detti quantitativi sono calcolati previa detrazione del peso dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi;
4) gelatina, la mescolanza, sufficientemente gelificata, di zuccheri e di succo e/o estratti acquosi:
di una sola specie di frutta,
oppure:
di due o più specie di frutta.
Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di succo e/o estratti acquosi non deve essere inferiore a:
350 g in generale;
250 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
150 g per lo zenzero;
160 g per il pomo di acagiù;
60 g per la granadiglia.
Detti quantitativi sono calcolati previa detrazione dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi;
5) marmellata, la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti ottenuti da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorza.
Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di agrumi utilizzata deve essere non inferiore a 200 g, di cui almeno 75 g provenienti dall'endocarpo;
6) crema di marroni, la mescolanza portata a consistenza appropriata, di zuccheri e di purea di marroni.
Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di purea di marroni utilizzata deve essere non inferiore a 380 g.
In caso di mescolanza, i tenori minimi fissati per le varie specie di frutta sono ridotti proporzionalmente alle percentuali utilizzate".