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DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1918, n. 25

Che estende, fino a diciotto mesi, il termine stabilito dall'art. 583 del Codice di procedura penale, circa la sospensione della esecuzione delle sentenze a seguito di domanda di grazia. (018U0025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1918
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Testo in vigore dal:  22-1-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Durante la guerra, la sospensione della esecuzione delle sentenze di condanna, che il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di ordinare in seguito a domanda di grazia, può estendersi fino a diciotto mesi.

Durante tale sospensione, il corso della prescrizione della condanna rimane anch'esso sospeso.