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DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 2024, n. 26

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di volontariato e relative competenze legislative della Provincia autonoma di Bolzano. (24G00040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2024
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Testo in vigore dal:  30-3-2024

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, contenente «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernente modifiche a norme di attuazione già emanate» e, in particolare, l'articolo 2, in materia di volontariato;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare, l'articolo 100 recante «Clausola di salvaguardia per le Province autonome»;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della cultura, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy e per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce, valorizza e promuove gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che operano nell'ambito provinciale, nonché gli altri enti iscritti nell'elenco di cui al comma 2-quinquies.
2-ter. Ai fini del presente articolo si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto con sede o ambito di operatività nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. La Provincia autonoma di Bolzano promuove l'accesso degli enti del Terzo settore ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconosce agli stessi le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. La Provincia autonoma di Bolzano esercita le funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in provincia di Bolzano.
2-quater. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce il ruolo del centro servizi per il volontariato accreditato nel territorio provinciale ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e può concludere con esso accordi o convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a), del medesimo decreto.
2-quinquies. La Provincia autonoma di Bolzano disciplina, con legge provinciale e nell'ambito delle materie di propria competenza, la tenuta di un elenco delle associazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, promuovendo per gli stessi l'accessibilità ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconoscendo anche le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Gli statuti delle associazioni e degli altri enti iscritti nell'elenco garantiscono il rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati nonché di elettività delle cariche sociali.
2-sexies. All'elenco di cui al comma 2-quinquies sono altresì iscritti di diritto gli enti già iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede o ambito di operatività nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.
2-septies. La Provincia autonoma di Bolzano promuove e valorizza i rapporti e le forme di partenariato tra gli enti del sistema territoriale provinciale integrato e gli enti di cui al comma 2-bis, anche disciplinando le modalità di attuazione della co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. Al fine di aumentare il coinvolgimento della comunità, gli enti del Terzo settore possono avvalersi, secondo modalità disciplinate dalla Provincia autonoma di Bolzano, del contributo degli enti di cui al comma 2-quinquies, a condizione che si tratti di un apporto definito, riferito ad attività strumentali o complementari rispetto alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Nordio, Ministro della giustizia

Piantedosi, Ministro dell'interno

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Sangiuliano, Ministro della cultura

Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy

Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Nordio

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1992, n. 94, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Volontariato). - 1. Le attività di volontariato da svolgersi nell'ambito delle materie di competenza della regione e delle province autonome, e le relative organizzazioni, sono disciplinate dalla legge regionale o provinciale nel rispetto dei limiti relativi alle materie medesime.
2. Le organizzazioni riconosciute dalla regione e dalle province autonome sono iscritte di diritto nei registri delle organizzazioni di volontariato, anche agli effetti dell'applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2-bis. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce, valorizza e promuove gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che operano nell'ambito provinciale, nonché gli altri enti iscritti nell'elenco di cui al comma 2-quinquies.
2-ter. Ai fini del presente articolo si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto con sede o ambito di operatività nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. La Provincia autonoma di Bolzano promuove l'accesso degli enti del Terzo settore ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconosce agli stessi le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. La Provincia autonoma di Bolzano esercita le funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in provincia di Bolzano.
2-quater. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce il ruolo del centro servizi per il volontariato accreditato nel territorio provinciale ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e può concludere con esso accordi o convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a), del medesimo decreto.
2-quinquies. La Provincia autonoma di Bolzano disciplina, con legge provinciale e nell'ambito delle materie di propria competenza, la tenuta di un elenco delle associazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, promuovendo per gli stessi l'accessibilità ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconoscendo anche le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Gli statuti delle associazioni e degli altri enti iscritti nell'elenco garantiscono il rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati nonché di elettività delle cariche sociali.
2-sexies. All'elenco di cui al comma 2-quinquies sono altresì iscritti di diritto gli enti già iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede o ambito di operatività nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.
2-septies. La Provincia autonoma di Bolzano promuove e valorizza i rapporti e le forme di partenariato tra gli enti del sistema territoriale provinciale integrato e gli enti di cui al comma 2-bis, anche disciplinando le modalità di attuazione della co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. Al fine di aumentare il coinvolgimento della comunità, gli enti del Terzo settore possono avvalersi, secondo modalità disciplinate dalla Provincia autonoma di Bolzano, del contributo degli enti di cui al comma 2-quinquies, a condizione che si tratti di un apporto definito, riferito ad attività strumentali o complementari rispetto alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore.»
- La legge 6 giugno 2016, n. 106 recante: «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141.
- Si riporta il testo dell'art. 100 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179:
«Art. 100 (Clausola di salvaguardia per le Province autonome). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista dall'articolo 6 della Costituzione e dallo Statuto di Autonomia, la Provincia autonoma di Bolzano disciplina l'istituzione e la tenuta del registro unico del Terzo settore e l'utilizzo degli acronimi di cui al presente codice, nonché le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico di cui al presente codice del terzo settore, nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99 e 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
- Si riporta il testo dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»:
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.»

Note all'art. 1:
- Per l'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 si veda nelle note alle premesse.