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DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2023, n. 185

Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119. (23G00191)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2023
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Testo in vigore dal:  28-12-2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale» e, in particolare, l'articolo 9, il quale conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo il procedimento ivi stabiliti;
Visto l'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge n. 119 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;
Visto l'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 119 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la previsione di un incremento organico, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento;
Sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare - Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;
Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato n. 912 del 2023, emesso nell'adunanza del 29 agosto 2023;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 798, comma 1, le parole: «150.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 unità»;
b) l'articolo 798-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è determinata nelle seguenti unità:
a) ufficiali:
1) 9.800 dell'Esercito italiano;
2) 4.741 della Marina militare;
3) 6.100 dell'Aeronautica militare;
b) sottufficiali:
1) 18.300 dell'Esercito italiano, di cui 6.950 marescialli e 11.350 sergenti;
2) 11.034 della Marina militare, di cui 6.200 marescialli e 4.834 sergenti;
3) 17.325 dell'Aeronautica militare, di cui 8.475 marescialli e 8.850 sergenti;
c) volontari:
1) 65.000 dell'Esercito italiano, di cui 40.000 in servizio permanente e 25.000 in ferma prefissata;
2) 14.275 della Marina militare, di cui 10.505 in servizio permanente e 3.770 in ferma prefissata;
3) 13.425 dell'Aeronautica militare, di cui 8.825 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata.
2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:
a) Esercito italiano: 93.100 unità;
b) Marina militare: 30.050 unità;
c) Aeronautica militare: 36.850 unità.»;
c) all'articolo 809-bis, comma 1:
1) alla lettera a), il numero: «17» è sostituito dal seguente: «18»;
2) alla lettera b), il numero: «44» è sostituito dal seguente: «48»;
3) alla lettera c), il numero: «109» è sostituito dal seguente: «117»;
4) alla lettera d), il numero: «820» è sostituito dal seguente: «847»;
d) all'articolo 812-bis, comma 1:
1) alla lettera a), il numero: «9» è sostituito dal seguente: «10»;
2) alla lettera b), il numero: «23» è sostituito dal seguente: «26»;
3) alla lettera c), il numero: «56» è sostituito dal seguente: «64»;
4) alla lettera d), il numero: «455» è sostituito dal seguente: «482»;
e) all'articolo 818-bis, comma 1:
1) alla lettera a), il numero: «9» è sostituito dal seguente: «10»;
2) alla lettera b), il numero: «19» è sostituito dal seguente: «22»;
3) alla lettera c), il numero: «44» è sostituito dal seguente: «54»;
4) alla lettera d), il numero: «410» è sostituito dal seguente: «436».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:
«Art. 76 (L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti).».
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta l'art. 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'art. 9, della legge 5 agosto 2022, n. 119, recante le disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2022, n. 189:
«Art. 9 (Delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale). - Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dall'art. 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;
b) revisione, secondo criteri di efficienza e organicità, degli strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;
c) previsione di un incremento organico, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento;
d) istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato, non superiore a 10.000 unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi previsti dall'art. 887, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e dall'art. 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in forma complementare e in attività in campo logistico nonché di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare e le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale;
e) previsione della possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi;
f) previsione di iniziative, nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, per ridefinire la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, compreso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa;
g) revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, prevedendo:
1) l'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del Servizio sanitario nazionale, definendone le modalità;
2) la possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni;
h) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare per le materie di sua competenza.
Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. In conformità all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.».
- Si riporta l'art. 798 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare», pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106:
«Art. 798 (Dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare) - 1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è fissata a 160.000 unità.
2. Ferme restando le dotazioni organiche complessive di ciascuna Forza armata fissate dall'art. 798-bis, possono essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante: «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2013, n. 13:
«Art. 4 (Disposizioni in materia contabile e finanziaria). - 1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, al fine di incrementare l'efficienza operativa dello strumento militare nazionale, la flessibilità di bilancio e garantire il miglior utilizzo delle risorse finanziarie:
a) la sezione II del Documento di economia e finanza (DEF), di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, riporta, in apposito allegato, informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del recupero delle risorse realizzato ai sensi della lettera d) del presente comma, e sulle previsioni di reindirizzo delle medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il bilancio del Ministero della difesa, almeno per il triennio successivo;
b) la legge di stabilità, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei dati afferenti il recupero di risorse riportati nel DEF, provvede alla regolazione delle grandezze previste dalla legislazione vigente in termini di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i vari settori di spesa del Ministero della difesa, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi di stabilità, razionalizzazione e ridistribuzione delle risorse;
c) le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare sono destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative;
d) nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria.
Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite variazioni di bilancio, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei fondi di cui all'art. 619 del codice dell'ordinamento militare, unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni ai sensi della legislazione vigente riferite ad attività di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla ripartizione delle disponibilità dei predetti fondi, fermo restando il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per il finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa;
e) nelle more del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato di cui all'art. 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui all'art. 1 della presente legge potranno prevedere per un periodo massimo di tre anni la sperimentazione di una maggiore flessibilità gestionale di bilancio connessa al mantenimento in efficienza dello strumento militare e al sostenimento delle relative capacità operative. Resta fermo il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per finanziare spese correnti;
f) nelle more del riordino di cui all'art. 51, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire la massima trasparenza della spesa, il suo monitoraggio nel corso dell'anno e di agevolare l'accertamento dei risparmi di cui alla lettera d) del presente comma, sono attivate, anche mediante apposite convenzioni, procedure volte ad assicurare la certezza e la tempestiva disponibilità al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle informazioni allo scopo necessarie;
f-bis) i risparmi di cui alla lettera d) sono iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa sulla base delle previsioni effettuate per l'esercizio finanziario di riferimento e sono resi disponibili nell'esercizio finanziario successivo a quello oggetto di accertamento.
2. Al codice dell'ordinamento militare sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 536 è sostituito dal seguente:
«Art. 536 (Programmi). - 1. Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548, comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume:
a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;
b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.
2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui al comma 1 sono riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.
3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati:
a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria;
b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di durata pluriennale. Salvo quanto disposto al comma 4 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, i decreti possono essere adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1, il programma non può essere adottato. In ogni altro caso, il Governo può procedere all'adozione dei decreti. Gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
4. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in apposito allegato al piano di impiego pluriennale di cui al comma 1.
5. L'attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui al comma 4 è svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.»;
b) nella sezione II del capo I del titolo III del libro terzo, dopo l'articolo 549 è aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 549-bis (Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate). - 1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attività di protezione civile, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono essere disposte una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o più funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosità predisposte dallo stesso Ministero.
Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalità di gestione dei fondi accreditati e le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo.».
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 809-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto:
«Art. 809-bis (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
generali di corpo d'armata e corrispondenti: 18;
generali di divisione e corrispondenti: 48;
generali di brigata e corrispondenti: 117;
colonnelli: 847.».
- Si riporta il testo dell'art. 812-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto:
«Art. 812-bis (Dotazioni organiche degli ammiragli e dei capitani di vascello). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti:
ammiragli di squadra e corrispondenti: 10;
ammiragli di divisione e corrispondenti: 26;
contrammiragli: 64;
capitani di vascello: 482.
2. Nelle dotazioni organiche di cui al comma 1, sono comprese le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'art. 814, comma 1-bis.».
- Si riporta il testo dell'art. 818-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto:
«Art. 818-bis (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
generali di squadra aerea e corrispondenti: 10;
generali di divisione aerea e corrispondenti: 22; generali di brigata aerea e corrispondenti: 54;
colonnelli: 436.».