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DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2023, n. 65

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego). (23G00073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2023
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Testo in vigore dal:  23-6-2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» e, in particolare, gli articoli 20, 32-bis e 32-quater;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica dell'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
1. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.»
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni d legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il testo dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» è il seguente:
«Art. 107 - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.»

Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal presente decreto:
Art. 20 - Gli aspiranti ad assunzioni comunque strutturate e denominate ad uffici giudiziari o della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché dei concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione.
Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.»