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DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2022, n. 107

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige recanti modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto. (22G00115)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/08/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2022)
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Testo in vigore dal:  19-8-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto» e, in particolare, gli articoli 12 e 17;
Visto il parere delle sezioni riunite in sede consultiva della Corte dei conti reso nell'adunanza del 28 gennaio 2021;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Alle sezioni e alle procure indicate al comma 1 può essere assegnato, in posizione di comando, personale appartenente alla Provincia autonoma di riferimento ovvero alla regione e ad altri enti pubblici compresi nel sistema territoriale integrato di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Ferma restando la facoltà della Corte di chiedere personale in comando anche da altri enti pubblici, la regolazione e la programmazione delle predette assegnazioni in comando, anche con riguardo all'attivazione di eventuali procedure di stabilizzazione secondo l'ordinamento della Corte dei conti, sono stabilite con decreti approvati d'intesa tra il Presidente della Corte e il Presidente della Regione ovvero il Presidente della Provincia autonoma di riferimento, che intervengono nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza degli enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. I singoli provvedimenti di assegnazione e revoca del comando sono disposti dall'ente interessato su richiesta dei Presidenti di ciascuna Sezione o del Procuratore regionale interessati, d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti.».
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1988 n. 178.
- Il testo dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» è il seguente:
«Art. 107 - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.»

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 - 1. 1. Le spese relative al personale ed al funzionamento delle sezioni giurisdizionali, delle procure e delle sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano sono a carico dello Stato; le spese relative ai locali ed alla loro manutenzione sono a carico delle province autonome.
1-bis . Alle sezioni e alle procure indicate al comma 1 può essere assegnato, in posizione di comando, personale appartenente alla Provincia autonoma di riferimento ovvero alla Regione e ad altri enti pubblici compresi nel sistema territoriale integrato di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Ferma restando la facoltà della Corte di chiedere personale in comando anche da altri enti pubblici, la regolazione e la programmazione delle predette assegnazioni in comando, anche con riguardo all'attivazione di eventuali procedure di stabilizzazione secondo l'ordinamento della Corte dei conti, sono stabilite con decreti approvati d'intesa tra il Presidente della Corte e il Presidente della Regione ovvero il Presidente della Provincia autonoma di riferimento, che intervengono nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza degli enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. I singoli provvedimenti di assegnazione e revoca del comando sono disposti dall'ente interessato su richiesta dei Presidenti di ciascuna Sezione o del Procuratore regionale interessati, d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti.»