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DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2022, n. 158

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di composizione delle commissioni per l'abilitazione all'esercizio della professione forense nella circoscrizione di Bolzano. (22G00167)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2022
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  11-11-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578 recante «Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore»;
Vista la legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense» e, in particolare l'articolo 47;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'articolo 36-bis;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri della giustizia, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
a) al secondo periodo, le parole: «dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina legislativa statale vigente»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito della commissione esaminatrice, il componente docente può essere nominato, come membro titolare o supplente, anche tra i docenti di materie giuridiche italiane presso università austriache che abbiano concluso un accordo con un'università italiana ai sensi dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla collaborazione interuniversitaria, firmato a Vienna il 20 agosto 1982, al quale è stata data esecuzione con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1983, n. 98.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Cartabia, Ministro della giustizia

Messa, Ministro dell'università e della ricerca

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105. Titolo così sostituito dal decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2015, n. 275.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 recante: «Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1933 n. 281.
- Si riporta il testo dell'art. 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15:
«Art. 47 (Commissioni di esame). - 1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione.
2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.
3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.
4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.
5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.
6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.
7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali.
Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.
9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105.
- Il testo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» è il seguente:
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 36-bis. - 1. Nella circoscrizione di Bolzano gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense hanno luogo presso la sezione distaccata in Bolzano della corte d'appello di Trento.
Fermo restando quanto previsto dalla disciplina legislativa statale vigente, la commissione esaminatrice è composta di quattro membri titolari e quattro supplenti, che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca. Due membri devono appartenere al gruppo di lingua italiana e due al gruppo di lingua tedesca. Nell'ambito della commissione esaminatrice, il componente docente può essere nominato, come membro titolare o supplente, anche tra i docenti di materie giuridiche italiane presso università austriache che abbiano concluso un accordo con un'università italiana ai sensi dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla collaborazione interuniversitaria, firmato a Vienna il 20 agosto 1982, al quale è stata data esecuzione con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1983, n. 98».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1983, n. 98 recante «Esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla collaborazione interuniversitaria, firmato a Vienna il 20 agosto 1982» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1983, n. 96.