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DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 136

Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. (22G00144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/2022
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  27-9-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019/2020 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p);
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
Visti i regolamenti di esecuzione e delegati emanati ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare:
il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
il regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione del 25 luglio 2018 che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale);
il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione europea e la comunicazione nell'Unione europea delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione europea e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;
il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione europea, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti;
il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria;
Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 32, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 24, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione europea e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 23, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, l'articolo 182;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, recante attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, recante attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l'articolo 10;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019, recante «Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati»;
Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018, recante «Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale»;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999, recante «Centri di referenza nazionali nel settore veterinario»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;
Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano circa le modalità uniformi sul territorio nazionale per porre in essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429, per gli aspetti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella seduta del 27 luglio 2022;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 luglio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della difesa;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo è emanato in attuazione dell'articolo 14, della legge 22 aprile 2021, n. 53, per raccordare e adeguare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/429, del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, di seguito denominato: «regolamento».
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individua le malattie diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, che, a livello nazionale, comportano un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti e alle quali sono applicabili le misure di prevenzione e controllo di cui al regolamento, nel rispetto delle condizioni previste negli articoli 171 e 226, del regolamento.
3. Nei casi previsti all'articolo 269, del regolamento, e nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 2 dello stesso articolo, il Ministro della salute può definire, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria, misure nazionali supplementari per la prevenzione e il controllo delle malattie animali elencate, come definite all'articolo 2, comma 1.
4. In attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento, le disposizioni del presente decreto si applicano alle malattie animali trasmissibili, comprese le zoonosi e le TSE, fatte salve le disposizioni di cui alla decisione n. 1082/2013/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 al regolamento (CE) n. 999/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 emanato in attuazione della direttiva 2003/99/CE e al regolamento (CE) n. 2160/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2 L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- L'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019/2020, recita:
«Art. 14 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)). - 1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di sanità e benessere animale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, incluse quelle riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
b) individuare, ai sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal medesimo regolamento;
c) prevedere un esplicito divieto della commercializzazione di tutti i pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi pescati nelle acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;
d) prevedere l'obbligatorietà della reimmissione del pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi, se catturato, al termine dell'attività piscatoria in acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;
e) individuare, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità, uniformi sul territorio nazionale, per porre in essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429 attraverso:
1) la ridefinizione della composizione e delle funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
2) la definizione di una rete tra i responsabili dei servizi veterinari individuati dalle regioni e dalle province autonome, coordinata dal Capo dei servizi veterinari nazionali, diretta a organizzare e razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanità animale;
3) la predisposizione di un piano di emergenza nazionale di eradicazione in caso di focolaio di una malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429 o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che può probabilmente comportare un grave rischio per la sanità pubblica o animale;
f) individuare criteri, regole e condizioni, nonché livello di responsabilità, per delegare, in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/429, specifiche attività ufficiali ai veterinari non ufficiali;
g) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori e in materia di identificazione e tracciabilità degli animali terrestri detenuti alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
h) individuare le modalità per adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore attraverso il riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome;
i) individuare, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, strumenti e modalità operative per consentire alle autorità competenti, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali, di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall'attività di sorveglianza svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di sanità animale effettuate dai veterinari aziendali, di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018, ai sensi degli articoli 24 e 25 del menzionato regolamento;
l) individuare, in attuazione del capo 2 della parte II del regolamento (UE) 2016/429, nell'applicativo REV (ricetta elettronica veterinaria) lo strumento per consentire alle autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali e dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa soggetti alla disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, appartenenti alla tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E;
m) prevedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiutide minimis, misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo delle specie animali di cui si occupano;
n) prevedere per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica finalizzata all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, estendendo la formazione periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia. A tal fine, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, predisporre specifici programmi di formazione nei settori agricolo o dell'acquacoltura anche tramite l'istruzione formale;
o) conformare la normativa ai principi della chiarezza e della semplificazione e semplicità applicativa, per non appesantire sul piano documentale e formale l'attività dei soggetti chiamati alla sua applicazione;
p) introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;
q) prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette.».
- Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), è pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017, n. L 95.
- Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2016, n. L 84.
- Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L 174/64.
- Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L174/211.
- Il regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione del 25 luglio 2018 che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 ottobre 2018, n. L 272/11.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione europea e la comunicazione nell'Unione europea delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione europea e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 dicembre 2020, n. L 412/1.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione europea, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020, L 174/341.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 dicembre 2018, L 308/21.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
- L'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, recita:
«Art. 32. - Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.».
- Il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, reca le misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2005, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2005, n. 279.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n 32, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2021, n. 62.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2021, n. 60.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione europea e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2021, n. 60.
- Il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 23, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2021, n. 5.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, recante attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2006, n. 119.
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, recante attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2004, n. 49, S.O.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, S.O.
- L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2013, n. 98, così recita:
«Art. 10 (Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali). - 1. Il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali svolge le funzioni connesse al compito di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, nonché le altre ad esso attribuite dalla normativa vigente. È presieduto dal Capo del dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute e si articola nei seguenti organi:
a) Direzione strategica;
b) Comitato tecnico-scientifico;
c) Direzione operativa;
d) Unità centrale di crisi.
2. La Direzione strategica è composta da:
a) il Capo del dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, che la presiede;
b) il direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari;
c) il direttore della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute;
d) il responsabile dei servizi veterinari regionali della regione il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome.
3. La Direzione strategica definisce gli obiettivi e le strategie di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali per l'intero territorio nazionale, in collaborazione con i Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome. Nell'ambito di dette competenze, in particolare, adotta il programma annuale di attività, stabilendo le priorità, verificandone periodicamente la relativa attuazione e, se necessario, proponendo misure correttive.
4. Il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali è così composto:
a) il direttore del Dipartimento di medicina veterinaria dell'Istituto superiore di sanità;
b) un rappresentante designato dalla conferenza dei presidi delle facoltà di medicina veterinaria, esperto in malattie infettive degli animali;
c) i direttori dei Centri nazionali di referenza per le malattie infettive e diffusive degli animali e per l'epidemiologia.
5. Il Presidente del comitato di cui al comma 4 viene indicato, tra i componenti del comitato medesimo, in occasione della seduta di insediamento.
6. I componenti del comitato di cui al comma 4 durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile.
7. La Direzione operativa, la cui gestione è affidata all'Ufficio III della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, è diretta dal direttore di quest'ultimo.
8. La Direzione operativa, anche sulla base delle direttive annuali del direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, predispone gli atti da sottoporre alle valutazioni della Direzione strategica, e dà esecuzione alle decisioni e ai programmi adottati dalla stessa.
9. La Direzione, inoltre, coordina le attività e le misure sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione delle malattie animali, ed in particolare:
a) predispone piani dettagliati di emergenza e di gestione sanitaria, comprese le relative procedure operative, per ciascuna delle malattie animali diffusive e contagiose;
b) raccoglie ed elabora i dati epidemiologici che provengono da regioni e province autonome;
c) programma e esegue gli audit necessari a verificare la corretta applicazione delle misure adottate in sede nazionale e comunitaria, o in caso di emergenza;
d) organizza ed effettua periodiche esercitazioni d'allerta;
e) predispone ed esegue programmi di verifica e controllo dei laboratori che manipolano virus, anche ai fini di ricerca, diagnostica o fabbricazione di antigeni o vaccini;
f) organizza corsi di aggiornamento per gli operatori appartenenti e non al SSN;
g) organizza campagne informative, limitatamente alle materie di competenza del Centro nazionale.
10. La Direzione operativa svolge le funzioni di segreteria per il centro nazionale ed è composta da personale del citato Ufficio o da altro personale, secondo le disposizioni del direttore generale di cui al comma 8.
11. L'Unità centrale di crisi (U.C.C.) rappresenta il raccordo tecnico-operativo tra il Centro nazionale e le analoghe strutture territoriali. Essa è composta da:
a) il capo del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, con funzioni di presidente;
b) il direttore della Direzione generale sanità animale e dei farmaci veterinari;
c) il direttore della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;
d) il direttore dell'Ufficio III della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, o un suo rappresentante;
e) il direttore del centro nazionale di referenza per la malattia di volta in volta interessata;
f) il direttore del Centro nazionale di referenza per l'epidemiologia;
g) il responsabile dei servizi veterinari regionali della regione il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome;
h) il responsabile o i responsabili dei competenti servizi della regione o delle regioni interessate di volta in volta dalla malattia;
i) l'Ispettore generale della sanità militare presso lo Stato maggiore della Difesa;
l) un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
m) un rappresentante designato dal Ministro dell'interno;
n) il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute;
o) un rappresentante della Guardia di finanza, designato dal Comandante Generale della Guardia di finanza.
12. La composizione dell'unità di crisi può essere integrata di volta in volta, su indicazione del presidente, con rappresentanti istituzionali, con esponenti di categoria o con esperti del mondo scientifico e accademico.
13. In caso di insorgenza di malattie animali a carattere diffusivo e contagioso, di situazioni di rischio zoo-sanitario interne o internazionali, l'U.C.C. assicura le funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica ispettiva e gestione degli interventi e delle misure sanitarie sull'intero territorio nazionale, in particolare mediante:
a) adozione di misure sanitarie e di polizia veterinaria;
b) acquisizione, stoccaggio e distribuzione di sieri, vaccini e antigeni;
c) coordinamento delle unità di crisi territoriali;
d) definizione dei criteri per l'abbattimento preventivo degli allevamenti a rischio;
e) effettuazione delle verifiche sull'appropriatezza, sulla corretta applicazione e sull'efficacia delle misure e degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria effettuati a livello territoriale;
f) gestione, in collaborazione con i centri di referenza dei flussi informatici necessari al controllo dell'emergenza.
14. Il Centro nazionale può avvalersi della collaborazione di esperti esterni, nominati dal Ministro della salute, limitatamente ai casi in cui sia impossibile reperire specifiche professionalità all'interno dell'amministrazione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute, pubblicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014, n. 8.
- Il decreto 8 febbraio 2019 del Ministero della salute, recante «Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2019, n. 89.
- Il decreto ministeriale 7 dicembre 2017 del Ministero della salute, recante «Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2018, n. 29.
- Il decreto ministeriale 4 ottobre 1999 del Ministero della sanità, recante «Centri di referenza nazionali nel settore veterinario», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1999, n. 300.

Note all'art. 1:
- Per l'art. 14, della legge 22 aprile 2021, n. 53, si veda nelle note alle premesse.
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note alle premesse.
- La decisione 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 5 novembre 2013, n. L 293/1.
- Il regolamento (CE) n. 999/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 maggio 2001, n. 147/1.
- Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 «Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2006, n. 119.
- Il regolamento (CE) n. 2160/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 12 dicembre 2003, n. L 325.