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DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2022, n. 114

Attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). (22G00123)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/2022
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  23-8-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), in particolare l'articolo 20;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP»: un prodotto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1238;
b) «fornitore di PEPP»: l'impresa finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2019/1238;
c) «distributore di PEPP»: un soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2019/1238;
d) «depositario»: il soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) 2019/1238;
e) «Stato membro ospitante del fornitore di PEPP»: uno Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2019/1238;
f) «EIOPA»: l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010;
g) «Consob»: la Commissione nazionale per le società e la borsa;
h) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
i) «IVASS»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
l) «contratto PEPP»: il contratto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1238;
m) «conto PEPP»: il conto pensionistico individuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1238;
n) «sottoconto»: la sezione nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 23), del regolamento (UE) 2019/1238;
o) «sottoconto italiano»: il sottoconto conforme ai requisiti e alle condizioni stabilite dal presente decreto legislativo;
p) «risparmiatore in PEPP»: la persona fisica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2019/1238;
q) «beneficiario di PEPP»: la persona fisica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2019/1238;
r) «cliente PEPP»: il soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 7), del regolamento (UE) 2019/1238;
s) «prestazioni pensionistiche PEPP»: le prestazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 9) del regolamento (UE) 2019/1238;
t) «rendita»: la somma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 13) del regolamento (UE) 2019/1238;
u) «prelievo»: l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14) del regolamento (UE) 2019/1238;
v) «capitale»: il montante finale accumulato nel sottoconto italiano al raggiungimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla prestazione pensionistica PEPP.
z) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 della Costituzione della Repubblica Italiana:
«Art. 76 - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) è stato pubblicato nella G.U.U.E. 25 luglio 2019, n. L 198.
- Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020):
«Art. 20 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)) - 1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare e designare la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) come autorità competente per le procedure di registrazione e di annullamento della registrazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA); individuare e designare le autorità nazionali competenti, ai fini dello svolgimento delle altre attività di vigilanza previste dal medesimo regolamento, tra cui la vigilanza sull'adozione e la corretta attuazione delle procedure in materia di governo e di controllo del prodotto in coerenza con il generale assetto e il riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con particolare riguardo alle competenze previste in materia di autorizzazione alla costituzione delle forme pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche prevedendo forme di coordinamento e di intesa tra le anzidette autorità;
b) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera a) i poteri previsti dal regolamento (UE) 2019/1238, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine e quelli di intervento sul prodotto rispettivamente previsti dagli articoli 62 e 63 del medesimo regolamento, in coerenza con quanto disposto ai sensi della lettera a);
c) individuare nella COVIP l'autorità nazionale competente a effettuare la pubblicazione nel proprio sito internet delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, prevedendo che la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS garantiscano un collegamento diretto dai propri siti internet a tale pubblicazione;
d) definire per i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche prevedendo l'obbligo della sussistenza di requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti;
e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di imporre ai fornitori di PEPP di fornire, ai risparmiatori in PEPP, proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238, basate su ipotesi fissate a livello nazionale in modo da permettere la confrontabilità con i prodotti nazionali;
f) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di determinare le condizioni relative alla fase di accumulo del sottoconto nazionale del PEPP;
g) esercitare l'opzione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di prevedere che la richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP sia presentata in forma scritta e che questi abbia anche il diritto di ricevere comunicazione, in forma scritta, da parte del fornitore di PEPP, dell'accoglimento della stessa;
h) esercitare l'opzione di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che, nel caso di richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP, consente di fissare le commissioni e gli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore di PEPP trasferente, per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso, ad un limite inferiore rispetto a quello previsto nella medesima disposizione, ovvero ad un limite diverso nel caso in cui il fornitore di PEPP consenta ai risparmiatori in PEPP di effettuare il trasferimento presso altro fornitore di PEPP con una frequenza maggiore di quella prevista dall'articolo 52, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
i) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di fissare le condizioni riguardanti la fase di decumulo e le erogazioni del sottoconto nazionale, ivi incluse le condizioni del rimborso prima dell'inizio della fase di decumulo;
l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di adottare misure volte a privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione, coordinando e collegando tali misure alla definizione del trattamento fiscale di cui alla lettera d);
m) esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di specificare le condizioni che devono sussistere affinchè lo Stato possa esigere il rimborso dei vantaggi e degli incentivi concessi ai risparmiatori in PEPP ai sensi della lettera c);
n) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera a) il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le violazioni previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo 67 e per le violazioni di ulteriori obblighi previsti dal regolamento medesimo, nel rispetto dei criteri e dei limiti nonché delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i principi indicati nella lettera a); le sanzioni amministrative pecuniarie devono essere non inferiori nel minimo a 500 euro e non superiori nel massimo a quanto previsto dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238;
o) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, si tenga conto delle circostanze pertinenti elencate dall'articolo 68, paragrafo 2, del medesimo regolamento e prevedere la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 69 del medesimo regolamento (UE) 2019/1238;
p) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie a dare adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 e alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della Commissione europea previste dal medesimo regolamento;
q) prevedere forme di coordinamento e di intesa tra le autorità di cui alla lettera a), al fine di dare esecuzione alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.".
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea è pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3.
- La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari è pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2005, n. 301, S.O.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale è pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni è pubblicato nella Gazz. Uff 28 luglio 1997, n. 174.
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari è pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private è pubblicato nella Gazz. Uff 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

Note all'art. 1:
- Il regolamento (UE) 2019/1238 del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 25.7.2019 L 198.