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DECRETO LEGISLATIVO 9 giugno 2022, n. 86

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, in materia di coordinamento della finanza pubblica. (22G00094)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/2022
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Testo in vigore dal:  22-7-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica»;
Visto l'Accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente delle Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 22 ottobre 2021;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge costituzionale n. 1 del 1963;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 26 maggio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 è aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis (Misure di concorso alla finanza pubblica per gli anni dal 2022 al 2026). - 1. In attuazione dell'Accordo sottoscritto il 22 ottobre 2021 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) e dall'articolo 4, comma 2, il sistema integrato concorre alla finanza pubblica con un contributo di 432,7 milioni di euro per l'anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Per gli anni dal 2022 al 2026 il contributo di cui al comma 1 assolve integralmente agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e sostituisce le misure di concorso alla finanza pubblica del sistema integrato, comunque denominate, previste da intese o da disposizioni di legge, comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Per gli anni successivi al 2026 lo Stato e la Regione, con accordo da concludersi entro il 30 giugno 2026, aggiornano il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e il sistema integrato.
4. Le somme di cui al comma 1 sono versate all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.
5. Per gli anni dal 2022 al 2026 è fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare il contributo di cui al comma 1 per un periodo di tempo limitato, nella misura massima del 10 per cento dei contributi tempo per tempo vigenti, per far fronte ad eccezionali esigenze di finanza pubblica. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere aumentato, per un periodo di tempo limitato, di una percentuale ulteriore rispetto a quella indicata al primo periodo, non superiore al 10 per cento. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione.
6. Le facoltà di cui al comma 5 possono essere esercitate fino a che il rapporto tra il contributo di cui al comma 1 e le entrate correnti della Regione non superi la media dei rapporti tra i contributi e le entrate correnti delle altre Autonomie speciali. Ai fini del calcolo del rapporto di cui al primo periodo si tiene conto delle entrate di titolo primo e secondo accertate in conto competenza risultanti dagli ultimi rendiconti disponibili.
7. È confermato il credito della Regione di cui all'articolo 1, comma 151, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che può essere compensato annualmente con il contributo alla finanza pubblica.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
l'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
il decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2019, n. 299.
il testo dell'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante: «Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963, n. 29, è il seguente:
«Art. 65 - Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.».

Note all'art. 1:
Per i riferimenti del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 si veda nelle note alle premesse.