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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 31 agosto 2022, n. 165

Regolamento di disciplina per i cappellani militari, previsto dagli articoli 11 e 14 dell'Intesa sull'assistenza spirituale delle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, ratificata e resa esecutiva dalla legge 22 aprile 2021, n. 70, e dall'articolo 1555, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (22G00175)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/2022
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Testo in vigore dal:  18-11-2022

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
Vista l'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121;
Visto lo Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella città del Vaticano il 13 febbraio 2018 e, in particolare, gli articoli:
11, comma 1, che dispone: «I cappellani militari non sono soggetti al codice e al regolamento di disciplina militare. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con l'Ordinario militare, viene definito un regolamento disciplinare valido per i cappellani militari, che sia compatibile con la loro funzione e con le norme della presente intesa.»;
14, commi 1 e 2, che dispongono: «Entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, si procederà alla emanazione del regolamento di disciplina di cui all'art. 11, comma 1.
Con l'entrata in vigore delle presenti norme cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al Titolo III, Libro V del codice dell'Ordinamento militare e tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari con esse incompatibili.»;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 22 maggio 2021, recante «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera z), laddove, nel modificare l'articolo 1555 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di normativa penale e disciplinare, al comma 2, dispone che: «I cappellani militari sono soggetti alle specifiche disposizioni disciplinari contenute in un regolamento definito con decreto del Ministro della difesa di concerto con l'Ordinario militare, fatto salvo quanto previsto alla sezione IX.»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'articolo 17 e le disposizioni di cui al titolo III del libro V;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Ravvisata la necessità di emanare il citato Regolamento di disciplina per i cappellani militari entro un anno dall'entrata in vigore della legge 22 aprile 2021, n. 70, come previsto dall'articolo 14 dell'Intesa;
Vista la proposta dello Stato maggiore della difesa di cui alle lettere prot. n. M_D A0D32CC REG2022 0049977 in data 9 febbraio 2022 e n. M_D A0D32CC REG2022 0088702 in data 15 marzo 2022;
Considerato che il contenuto del Regolamento di disciplina per i cappellani militari è stato condiviso con l'Ordinariato militare per l'Italia e con la Direzione generale della previdenza militare e della leva del Ministero della difesa;
Acquisito il formale concerto dell'Arcivescovo ordinario militare per l'Italia di cui alla lettera prot. 240/I-C in data 21 aprile 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 776/2022, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2022;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, partecipata con lettera prot. M_D A3DFB29 REG2022 0038355 in data 22 luglio 2022;
Acquisito il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri all'adozione del presente regolamento, reso con nota prot. PCM-DAGL 0007548 P-4.3.9.3/2022/5 del 25 agosto 2022;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

La disciplina
1. La disciplina dei Cappellani militari è l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di Sacerdoti cattolici e al complesso dei doveri e dei diritti derivanti dalla loro collocazione funzionale nell'ambito dell'organizzazione militare, in relazione al servizio di assistenza spirituale svolto ai sensi dell'articolo 1 dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018 - di seguito «Intesa» e dell'articolo 17 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, successive modificazioni - di seguito «Codice».
N O T E
Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Per il testo dell'articolo 17 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
«Art. 17 (Regolamenti) - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Omissis.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 dello Scambio di lettere tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, ratificato e reso esecutivo dalla legge 22 aprile 2021, n. 70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 22 maggio 2021:
«Art. 1 (Assistenza spirituale). - 1. L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'art. 11 dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984, è assicurata da Cappellani nominati dal Ministro della difesa su designazione dell'Ordinario militare.
2. I Cappellani attendono al proprio ministero al fine di soddisfare le esigenze spirituali dei membri delle Forze armate, dei Corpi militari e del personale impiegato nelle strutture militari e dei loro familiari, i quali intendano fruire del loro ministero, nel pieno rispetto della libertà religiosa e di coscienza.
3. I Cappellani, per i soggetti e alle condizioni di cui al comma 2, curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana delle persone, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.
4. I Cappellani, nei luoghi di servizio, svolgono le funzioni di parroco nei confronti delle persone di cui al comma 2. Nell'ambito di tali funzioni, esercitano le facoltà previste dal Codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate dall'autorità ecclesiastica.
5. Per ciò che riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale, i Cappellani sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare.»
- Si riporta il testo dell'art. 17 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O., come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 e, successivamente, così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 22 aprile 2021, n. 70, a decorrere dal 23 maggio 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 70/2021:
«Art. 17 (Assistenza spirituale). - 1. L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'art. 11, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è assicurata da cappellani militari, nominati dal Ministro della difesa su designazione dell'Ordinario militare, in base alle disposizioni stabilite dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro quinto.
2. Le autorità militari garantiscono ai cappellani militari la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni.»