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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 9

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO». (21G00012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024)
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Testo in vigore dal:  6-2-2021

Art. 4

Autorità competente ai sensi dell'articolo 13,
paragrafo 2, del regolamento
1. Il Ministro della giustizia è l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della giustizia, acquisito ogni utile elemento conoscitivo, anche di natura statistica, concernente i reati attribuiti alla competenza della Procura europea, il numero delle persone sottoposte alle indagini ad essi relative, i tempi medi di definizione, la dislocazione sul territorio nazionale degli uffici di procura presso cui i procedimenti sono iscritti e l'eventuale sussistenza di profili di connessione con fenomeni di criminalità organizzata, formula una proposta motivata relativa al numero e alla distribuzione funzionale e territoriale dei procuratori europei delegati e la trasmette, unitamente agli elementi conoscitivi acquisiti, al Consiglio superiore della magistratura.
3. Il Consiglio superiore della magistratura esprime il proprio parere sulla proposta formulata ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione. Scaduto tale termine, il Ministro della giustizia procede alla negoziazione dell'accordo di cui al comma 1 e, all'esito, alla adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 1.
Quando non accoglie le osservazioni o la proposta alternativa formulate dal Consiglio superiore della magistratura, il Ministro della giustizia ne indica specificamente le ragioni nella proposta che sottopone al procuratore capo europeo.
4. L'accordo concluso con il procuratore capo europeo ai sensi del comma 1 è comunicato senza ritardo dal Ministro della giustizia al Consiglio superiore della magistratura ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche per le modifiche dell'accordo di cui al comma 1.