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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40

Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. (21G00047)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/09/2023)
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Testo in vigore dal:  5-9-2023
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Art. 8

Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento
1. Le piste di discesa possiedono i seguenti requisiti tecnici:
a) devono essere individuate in zone idrogeologicamente idonee alla pratica degli sport invernali, o comunque in zone protette o vigilate secondo le misure tecniche di sicurezza previste dalle rispettive normative regionali o provinciali;
b) devono avere una larghezza non inferiore a 20 metri; larghezze inferiori sono ammesse per brevi tratti adeguatamente segnalati
((o, per le piste di discesa realizzate prima del 1° luglio 2023, che devono comunque avere una larghezza non inferiore a 15 metri))
;
c) presentano un franco verticale libero, inteso come l'altezza che separa il manto nevoso della pista dai sovrastanti ostacoli, che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a 3,50 m, salvo per brevi tratti opportunamente segnalati;
d) se utilizzate come tracciati di raccordo o trasferimento devono avere una larghezza minima proporzionata alla pendenza e comunque non inferiore a 3,50 m.
2. Per le piste già individuate tra le aree sciabili attrezzate alla data di emanazione del presente decreto non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui al comma 1, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.