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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 16

Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/2021
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Testo in vigore dal:  10-3-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante «Norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante «Norme regolamentari per l'applicazione del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 18 aprile 1989, recante «Aggiornamento dell'elenco del personale delegato al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e modificazione della forma di rilascio delle tessere di riconoscimento per i funzionari incaricati del controllo medesimo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 1989;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 luglio 1991, n. 290, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991, di adozione del «Regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite»;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 30 agosto 1996, n. 35388, recante «Riordino dell'elenco dei funzionari delegati al controllo e alla certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 16 settembre 1996;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432 «Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 24 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 2 ottobre 1997, recante «Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto»;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 1998, recante «Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite»;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1998, recante «Protocollo tecnico per la micropropagazione di materiali di moltiplicazione di varietà portinnesto della vite»;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 30 marzo 1998, recante «Determinazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 10 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 1999, recante «Rideterminazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 1999, recante «Rideterminazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 11 ottobre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000, recante «Aggiornamento del Registro nazionale delle varietà di viti»;
Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, recante «Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agrarie e relativi controlli»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre 2001, recante «Modifica al decreto 24 giugno 1997 relativo alle norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto»;
Vista la direttiva 2002/11/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2002, che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;
Visto il regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre 2004, recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di viti di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005, recante «Requisiti da accertare, in sede di prove ufficiali, per l'esame delle varietà di viti, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di vite»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali ministeriale 8 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2005, recante «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 dell'11 settembre 2006, recante «Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2008, recante «Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010, recante «Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetai e prodotti vegetali»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 29 febbraio 2012, recante «Linee guida per l'esecuzione di analisi fitosanitarie sui campi di piante madri dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ai sensi del decreto 7 luglio 2006, allegato I»;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione di un organo collegiale denominato «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;
Visto il decreto legislativo 4 novembre 2016, n. 227, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio» e, il particolare l'articolo 1, comma 1, lettera b), che introduce al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, il Titolo III-bis «Limitazione e divieto di coltivazione di OGM sul territorio nazionale» nonché la decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione, del 3 marzo 2016 che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 marzo 2016 L 60/90;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione, dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 5 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 dell'11 luglio 2020, recante «Recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della Commissione dell'11 febbraio 2020, che modifica alcune direttive tra cui la direttiva 68/193/CEE della Commissione inerente le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme per la produzione, ai fini del controllo ufficiale, della certificazione e della commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione della vite, fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente, riordinandole, mediante coordinamento ed integrazione, in un testo unico.
2. Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione e alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati.
3. Il presente decreto non si applica alle varietà di vite geneticamente modificate.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
- Il testo dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, così recita:
«Art. 11. (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;
b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;
d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedimentali;
e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;
g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, già punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;
m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;
n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;
o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;
p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:
«Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;
i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».
- La direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite è pubblicata nella G.U.C.E. 18 aprile 1968, n. 93.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1970, n. 48.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 (Norme regolamentari per l'applicazione del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1974, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432 (Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1997, n. 294.
- La direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, è pubblicata nella G.U.C.E. 17 aprile 2001, n. L 106.
- Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 (Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agrarie e relativi controlli), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2001, n. 131.
- La direttiva 2002/11/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2002, che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE, è pubblicata nella G.U.C.E. 23 febbraio 2002, n. L 53.
- Il regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e successive modificazioni, è pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268.
- Il regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati, è pubblicato nella G.U.U.E. 16 gennaio 2004, n. L 10.
- Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.
- Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 23 novembre 2016, n. L 317.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, è pubblicato nella G.U.U.E. 10 dicembre 2019, n. L 319.
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 4 novembre 2016, n. 227 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2016, n. 288, così recita:
«Art. 1. (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224). - 1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni:
(Omissis);
b) dopo il titolo III, è inserito il seguente:
«Titolo III-bis
LIMITAZIONE E DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI OGM SUL TERRITORIO NAZIONALE
Art. 26-bis. (Finalità e campo di applicazione). - 1. Il presente titolo definisce le procedure per limitare o vietare la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, in attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.
2. Le misure adottate ai sensi del presente titolo non incidono sulla libera circolazione degli OGM, come tali o contenuti in prodotti.
3. Le misure adottate ai sensi del presente titolo non riguardano la coltivazione a fini sperimentali così come disciplinata dal titolo II del presente decreto.
4. Ai fini del presente titolo:
a) si intende per autorizzazione all'immissione in commercio l'autorizzazione all'immissione sul mercato rilasciata ai sensi del titolo III del presente decreto e l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa ai sensi della parte C della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003;
b) l'autorità nazionale competente è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 26-ter. (Adeguamento dell'ambito geografico). - 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può chiedere l'adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM in modo che tutto il territorio nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione di tale OGM. Tale richiesta è presentata nel corso della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio ed è comunicata all'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, e al Ministero della salute.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica alla Commissione europea la richiesta di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della relazione di valutazione effettuata a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE, dell'articolo 17, comma 5, o dalla ricezione del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
3. L'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, la decisione adottata ai sensi dell'articolo 18, comma 3, o il rinnovo dell'autorizzazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 20, in mancanza di conferma da parte del notificante, sono emessi sulla base dell'ambito geografico modificato.
4. Qualora la richiesta di cui al comma 1 sia stata comunicata alla Commissione europea dopo la data di trasmissione della relazione di valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 1, e quello per l'adozione della decisione di cui all'articolo 18, comma 3, sono prorogati per una sola volta di quindici giorni.
Art. 26-quater. (Misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale). - 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può adottare misure che limitano o vietano su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM, definito in base alla coltura o al tratto, autorizzati all'immissione in commercio, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna richiesta a norma dell'articolo 26-ter, ovvero il notificante o il richiedente abbia confermato l'ambito geografico della notifica o della domanda iniziale. Tali misure sono conformi al diritto dell'Unione europea, rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione, e motivate in base a:
a) obiettivi di politica ambientale;
b) pianificazione urbana e territoriale;
c) uso del suolo;
d) impatti socio-economici;
e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE;
f) obiettivi di politica agricola;
g) ordine pubblico.
2. Le misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale sono adottate, sentiti l'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, e il Ministero della salute, nonché, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera d), il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Qualora le misure siano motivate in base a situazioni riconducibili al fattore di cui al comma 1, lettera g), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisisce il parere vincolante del Ministero dell'interno.
3. Fatta eccezione per la motivazione prevista dal comma 1, lettera g), che non può essere utilizzata singolarmente, le motivazioni di cui al comma 1 possono essere addotte singolarmente o in combinazione, a seconda delle circostanze particolari del territorio in cui si applicano le misure, e, in ogni caso, le misure di cui al comma 1 non devono contrastare con la valutazione del rischio ambientale effettuata ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del presente decreto o del regolamento (CE) n. 1829/2003.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alla Commissione europea le proposte di misure corredate delle corrispondenti motivazioni, prima della loro adozione. Tale comunicazione può essere effettuata anche prima del completamento della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM.
5. Per un periodo di settantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 4:
a) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si astiene dall'adottare le misure di cui al comma 1;
b) è vietato impiantare l'OGM o gli OGM interessati dalle proposte di misure di cui al comma 4 nelle aree alle quali tali misure sono riferite;
c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul cui territorio devono essere attuate le misure di cui al comma 1, informano gli operatori circa il divieto di cui alla lettera b) nonché l'autorità, di cui all'articolo 35-bis, comma 4, competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5, le misure di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera b), con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera d), con il Ministro dello sviluppo economico, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera g), con il Ministro dell'interno, nonché d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Dette misure sono adottate o nella forma originariamente proposta o in una versione modificata che tiene conto delle osservazioni eventualmente ricevute dalla Commissione europea, rese note alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Le misure adottate ai sensi del presente articolo non sono applicate alle coltivazioni di sementi e materiale di moltiplicazione di OGM autorizzati che siano stati legittimamente impiantati prima dell'adozione delle misure che limitano e vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, conformemente al comma 6.
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica l'adozione delle misure di cui al presente articolo alla Commissione europea, agli altri Stati membri e al titolare dell'autorizzazione. L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano le misure adottate sui propri siti internet istituzionali.
Art. 26-quinquies. (Reintegrazione nell'ambito geografico e revoca delle misure di limitazione o divieto).
- 1. Ogni regione o provincia autonoma può chiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che il suo territorio o parte di esso sia reintegrato nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM dal quale era stato precedentemente escluso ai sensi dell'articolo 26-ter, o di revocare le misure di cui all'articolo 26-quater relativamente al proprio territorio. La richiesta di reintegrazione dell'ambito geografico o la revoca delle misure di limitazione o divieto sono predisposte con atto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Se le richieste di cui al comma 1 riguardano la reintegrazione nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette dette richieste all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio.
3. Se la coltivazione di un OGM è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, ricevuta la richiesta di reintegrazione, modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione ovvero della decisione e informa la Commissione europea, gli Stati membri e il titolare dell'autorizzazione.
4. Se le richieste di reintegrazione riguardano la revoca delle misure adottate ai sensi dell'articolo 26-quater, queste ultime sono revocate di conseguenza, con le medesime modalità di cui allo stesso articolo 26-quater, comma 6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa della revoca la Commissione europea, gli altri Stati membri e il titolare dell'autorizzazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano le misure modificate sui propri siti internet istituzionali.
Art. 26-sexies. (Coesistenza nelle zone di frontiera o tra Regioni confinanti). - 1. A decorrere dal 3 aprile 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in cui sono coltivati OGM, limitrofe ad altri Stati membri o ad altre regioni e province autonome in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, adottano nelle zone di frontiera o di confine del loro territorio i provvedimenti necessari al fine di evitare eventuali contaminazioni transfrontaliere nel territorio degli Stati o delle regioni e delle province autonome limitrofi, tenuto conto della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 e nel rispetto del principio di coesistenza, dandone notizia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini della comunicazione di detti provvedimenti alla Commissione europea.
2. Se la regione o provincia autonoma di cui al comma 1, ritiene che non sussistano le condizioni previste dall'articolo 26-bis, paragrafo 1-bis, della direttiva 2001/18/CE, alla luce delle particolari condizioni geografiche, ne dà comunicazione motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che informa lo Stato, la regione o la provincia autonoma confinante in cui la coltivazione degli OGM è vietata. Se lo Stato, la regione o la provincia autonoma limitrofa ritiene che sussistano le condizioni previste dall'articolo 26-bis, paragrafo 1-bis, della direttiva 2001/18/CE, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede alla regione o provincia autonoma interessata di adottare i provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, è vietato impiantare OGM nelle zone di frontiera con Stati membri in cui la coltivazione di tali OGM è vietata ai sensi degli articoli 26-ter della direttiva 2001/18/CE e nelle zone di confine con le regioni e province autonome in cui la coltivazione di tali OGM è vietata ai sensi degli articoli 26-ter e 26-quater del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul cui territorio devono essere attuati tali provvedimenti, informano gli operatori circa tale divieto nonché l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 35-bis.»;
(Omissis).».
- Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), è pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017, n. L 95.
- La direttiva di esecuzione (UE) 2020/177, della Commissione, dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, è pubblicata nella G.U.U.E. 13 febbraio 2020, n. L 41.