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DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 208

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. (21G00231)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2024)
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Testo in vigore dal:  2-5-2024
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Art. 68

Sanzioni di competenza del Ministero
1. Restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche sia per i soggetti autorizzati dal Ministero sia per i soggetti che operano in virtù di concessione ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, o autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla medesima legge n. 223 del 1990.
((
2. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché degli operatori di rete televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono ridotte a un decimo.
))
3. Il Ministero, con le modalità e secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti previsti per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni;
b) dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale, non seguita da autorizzazione alla prosecuzione in via provvisoria all'esercizio dell'impresa.
4. In caso di mancato rispetto dei principi di cui all' articolo 50, comma 1, o comunque in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la sospensione per un periodo fino a sei mesi dell'assegnazione. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione di avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni.
In caso di reiterata violazione nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione.
5. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
6. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.