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DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2020, n. 122

Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. (20G00141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2020
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Testo in vigore dal:  30-9-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;
Vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);
Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;
Visto il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»);
Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»);
Visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;
Vista la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011 e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018;
Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 24 aprile 2020, n. 27;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136
1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole «più lavoratori» sono soppresse le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati distaccati in Italia dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Il presente decreto si applica altresì alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unità produttiva in Italia, uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l'agenzia di somministrazione; anche in questo caso il lavoratore è considerato distaccato dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.»;
3) al comma 3, le parole «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»;
4) al comma 5, le parole: «articoli 3, 4, 5», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 5»;
b) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera d), dopo le parole «in Italia» è aggiunto il seguente periodo: «. Il lavoratore è altresì considerato distaccato nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis e anche quando dipende da un'agenzia di somministrazione con sede in Italia»;
2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) «condizioni di lavoro e di occupazione» le condizioni disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, con esclusione dei contratti aziendali, relative alle materie di cui all'articolo 4.»;
c) all'articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi di cui all'articolo 2, lettera e), per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie:
a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;
c) retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario. Tale previsione non si applica ai regimi pensionistici di categoria;
d) condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione;
e) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
g) parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;
h) condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi in cui l'alloggio sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro;
i) indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio. Rientrano in tali ipotesi le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori distaccati nel territorio italiano, sia nei casi in cui gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro, sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente presso un'altra sede di lavoro diversa da quella abituale, in Italia o all'estero.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis Sono considerate parte della retribuzione le indennità riconosciute al lavoratore per il distacco che non sono versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennità sono rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell'impresa distaccante. Se tale disciplina non stabilisce se taluni elementi delle indennità riconosciute al lavoratore per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno parte della retribuzione l'intera indennità è considerata versata a titolo di rimborso delle spese sostenute.»;
3) al comma 2, le parole «delle ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo minimo, compreso quello maggiorato» sono sostituite dalle seguenti: «dei congedi annuali retribuiti e di retribuzione, comprese le maggiorazioni»;
d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Distacco di lunga durata). - 1. Se la durata effettiva di un distacco supera dodici mesi ai lavoratori distaccati si applicano, se più favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad eccezione di quelle concernenti:
a) le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro;
b) le clausole di non concorrenza;
c) la previdenza integrativa di categoria.
2. In caso di notifica motivata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte del prestatore di servizi il periodo di cui al comma 1 è esteso fino ad un massimo di 18 mesi. Le modalità secondo cui effettuare la notifica sono stabilite con il medesimo decreto di cui all'articolo 10, comma 2.
3. In caso di sostituzione di uno o più lavoratori distaccati per svolgere le medesime mansioni nello stesso luogo, la durata del distacco, ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, è determinata dalla somma di tutti i periodi di lavoro prestato dai singoli lavoratori. L'identità delle mansioni svolte nel medesimo luogo è valutata tenendo conto anche della natura del servizio da prestare, del lavoro da effettuare e del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.»;
e) all'articolo 7:
1) al comma 1, lettera b), le parole «alle tariffe minime salariali e ai loro» sono sostituite dalle seguenti: «alla retribuzione e ai suoi»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Qualora dalle informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si rilevi quali condizioni di lavoro e occupazione siano applicabili alla fattispecie di distacco, l'autorità competente ne tiene conto ai fini della determinazione proporzionale delle sanzioni.»;
f) all'articolo 8:
1) al comma 3, dopo le parole «in Italia» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le imprese di cui all'articolo 1, comma 2-bis, stabilite in Italia,»;
2) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro non sia in possesso delle informazioni richieste dall'autorità dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato sollecita le autorità o gli organismi che le detengono. In caso di omissioni o ritardi persistenti a rendere le informazioni necessarie da parte dell'autorità competente dello Stato membro dal quale il lavoratore è distaccato, l'Ispettorato nazionale del lavoro informa tempestivamente la Commissione europea.»;
g) all'articolo 10, comma 1, lettera i), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis, primo periodo, i dati identificativi dell'impresa utilizzatrice che invia lavoratori in Italia.»;
h) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Obblighi informativi). - 1. L'impresa utilizzatrice che ha sede in Italia, presso la quale sono distaccati lavoratori ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 2-bis, primo periodo, è tenuta a informare l'agenzia di somministrazione distaccante delle condizioni di lavoro e di occupazione che trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ai lavoratori distaccati. Per l'intera durata della prestazione di servizi e fino a due anni dalla sua cessazione l'impresa utilizzatrice è tenuta a conservare copia dell'informativa tradotta in lingua italiana e della relativa trasmissione per l'esibizione agli organi di vigilanza.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, l'impresa utilizzatrice che ha sede in Italia informa senza ritardo l'agenzia di somministrazione dell'invio del lavoratore presso altra impresa.
3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 2-bis, primo periodo, l'impresa utilizzatrice, prima dell'invio dei lavoratori in Italia, ha l'obbligo di comunicare, per iscritto, all'agenzia di somministrazione tenuta alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, le informazioni di cui alle lettere b), c), d) e f) del medesimo comma 1. L'impresa utilizzatrice è tenuta a consegnare all'impresa destinataria della prestazione di servizi avente sede in Italia copia dell'informativa tradotta in lingua italiana e della relativa trasmissione ai fini dell'esibizione agli organi di vigilanza.»;
i) all'articolo 12:
1) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10-bis, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro.
3-ter. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, secondo periodo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a 600 euro, per ogni lavoratore interessato.».
2) al comma 4, le parole «e 2» sono sostituite dalle seguenti: «, 2 e 3-ter».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione così recita:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- La direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi è pubblicata nella G.U.U.E. 9 luglio 2018, n. L 173.
- La direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») è pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2014, n. L 159.
- La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi è pubblicata nella G.U.C.E. 21 gennaio 1997, n. 18.
- Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I») è pubblicato nella G.U.U.E. 4 luglio 2008, n. L 177.
- Il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300.
- Il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») è pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316.
- Il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 è pubblicato nella G.U.U.E. 21 novembre 2018, n. L 295.
- La direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea è pubblicata nella G.U.U.E. 11 luglio 2019, n. L 186.
- Il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011 e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 è pubblicato nella G.U.U.E. 11 luglio 2019, n. L 186.
- La legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245.
- Il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 (Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2016, n. 169.
- Il testo dell'art. 1, comma 3 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, S.O., così recita:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 1 (Campo d'applicazione). - 1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori, in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.
2. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in Italia.
2-bis. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati distaccati in Italia dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Il presente decreto si applica altresì alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unità produttiva in Italia, uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l'agenzia di somministrazione; anche in questo caso il lavoratore è considerato distaccato dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
3. L'autorizzazione prevista dall'art. 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, non è richiesta alle agenzie di somministrazione di cui al ai commi 2 e 2-bis che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, ove previsto, rilasciato dall'autorità competente di un altro Stato membro.
4. Nel settore del trasporto su strada, il presente decreto si applica anche alle ipotesi di cabotaggio di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 10 e 11 del presente decreto si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato terzo che distaccano lavoratori in Italia ai sensi del comma 1.
6. Il presente decreto non si applica al personale navigante delle imprese della marina mercantile.».
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "autorità richiedente" l'autorità competente che presenta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;
b) "autorità adita" l'autorità alla quale è diretta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;
c) "autorità competente" il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro nonché, ai soli fini delle disposizioni relative alla procedura di recupero delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21, l'autorità giudiziaria;
d) "lavoratore distaccato" il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia. Il lavoratore è altresì considerato distaccato nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 2-bis e anche quando dipende da un'agenzia di somministrazione con sede in Italia;
e) "condizioni di lavoro e di occupazione"le condizioni disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, con esclusione dei contratti aziendali, relative alle materie di cui all'art. 4.».
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 4 (Condizioni di lavoro e di occupazione). - 1.
Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'art. 1, commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi di cui all'art. 2, lettera e), per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie:
a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;
c) retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario. Tale previsione non si applica ai regimi pensionistici di categoria;
d) condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione;
e) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
g) parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;
h) condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi in cui l'alloggio sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro;
i) indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio. Rientrano in tali ipotesi le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori distaccati nel territorio italiano, sia nei casi in cui gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro, sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente presso un'altra sede di lavoro diversa da quella abituale, in Italia o all'estero.
1-bis Sono considerate parte della retribuzione le indennità riconosciute al lavoratore per il distacco che non sono versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennità sono rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell'impresa distaccante. Se tale disciplina non stabilisce se taluni elementi delle indennità riconosciute al lavoratore per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno parte della retribuzione l'intera indennità è considerata versata a titolo di rimborso delle spese sostenute.
2. Le disposizioni normative e di contratto collettivo in materia di durata minima dei congedi annuali retribuiti e di retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali è stato disposto il distacco, non è superiore a otto giorni, escluse le attività del settore edilizio individuate nell'allegato A del presente decreto legislativo.
3. Alla somministrazione di lavoro si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015.
4. Nell'ipotesi di distacco di cui all'art. 1, comma 1, trova applicazione il regime di responsabilità solidale di cui agli articoli 1676 del codice civile e 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e, per il caso di somministrazione, l'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015.
5. In caso di distacco nell'ambito di un contratto di trasporto trova applicazione l'art. 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 7 (Accesso alle informazioni). - 1. Tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di distacco sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ai relativi aggiornamenti. Esse in particolare sono relative a:
a) condizioni di lavoro e di occupazione applicabili ai lavoratori distaccati in Italia;
b) contratti collettivi applicabili ai lavoratori distaccati in Italia, con particolare riferimento alla retribuzione e ai suoi elementi costitutivi, al metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e ai criteri per la classificazione del personale;
c) procedure per sporgere denuncia, nonché la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro applicabile ai lavoratori distaccati;
d) soggetti a cui i lavoratori e le imprese possono rivolgersi per ottenere informazioni con riferimento ai diritti e agli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali.
2. Tutte le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in lingua italiana e inglese, in modo trasparente, chiaro e dettagliato, conformemente agli standard di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità e sono accessibili gratuitamente.
2-bis. Qualora dalle informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si rilevi quali condizioni di lavoro e occupazione siano applicabili alla fattispecie di distacco, l'autorità competente ne tiene conto ai fini della determinazione proporzionale delle sanzioni.».
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 8 (Cooperazione amministrativa). - 1. Al fine di realizzare un'efficace cooperazione amministrativa, l'Ispettorato nazionale del lavoro risponde tempestivamente alle motivate richieste di informazione delle autorità richiedenti ed esegue i controlli e le ispezioni ivi comprese le indagini sui casi di inadempienza o violazione della normativa applicabile al distacco dei lavoratori.
2. Le richieste comprendono anche le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione amministrativa, o alla notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che la irroga e possono includere l'invio di documenti e informazioni circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore di servizi.
3. Al fine di consentire all'autorità competente di fornire una risposta alle richieste di cui ai commi 1 e 2, i destinatari della prestazione di servizi stabiliti in Italia, ivi incluse le imprese di cui all'art. 1, comma 2-bis, stabilite in Italia, comunicano all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie.
4. Lo scambio delle informazioni avviene tramite il sistema di informazione del mercato interno, di seguito IMI, o per via telematica nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta nei casi urgenti, che richiedano la consultazione di registri. Le ragioni di urgenza sono espressamente indicate nella richiesta unitamente agli elementi idonei a comprovarla;
b) entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta in tutti gli altri casi.
5. L'Ispettorato nazionale del lavoro può applicare gli accordi e le intese bilaterali relativi alla cooperazione amministrativa al fine di accertare e monitorare le condizioni applicabili ai lavoratori distaccati, fermo restando l'utilizzo, per quanto possibile, di IMI, per lo scambio delle informazioni.
6. Nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà a rispondere alla richiesta di informazioni o ad eseguire i controlli e le ispezioni nei termini espressamente previsti nella richiesta, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne fornisce tempestiva comunicazione all'autorità richiedente al fine di individuare una soluzione.
7. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi casi di irregolarità, si attiva senza ritardo affinchè tutte le informazioni pertinenti siano trasmesse tramite IMI allo Stato membro interessato.
8. La richiesta di informazioni non è ostativa all'adozione di misure atte a prevenire possibili violazioni delle disposizioni del presente decreto.
9. La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca con le autorità competenti di altri Stati membri è svolta a titolo gratuito. Le informazioni sono utilizzate esclusivamente in relazione alle richieste cui si riferiscono.
9-bis. Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro non sia in possesso delle informazioni richieste dall'autorità dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato sollecita le autorità o gli organismi che le detengono. In caso di omissioni o ritardi persistenti a rendere le informazioni necessarie da parte dell'autorità competente dello Stato membro dal quale il lavoratore è distaccato, l'Ispettorato nazionale del lavoro informa tempestivamente la Commissione europea.».
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 10 (Obblighi amministrativi). - 1. L'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni:
a) dati identificativi dell'impresa distaccante;
b) numero e generalità dei lavoratori distaccati;
c) data di inizio, di fine e durata del distacco;
d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
e) dati identificativi del soggetto distaccatario;
f) tipologia dei servizi;
g) generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b);
h) generalità del referente di cui al comma 4;
i) numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento;
i-bis) nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 2- bis, primo periodo, i dati identificativi dell'impresa utilizzatrice che invia lavoratori in Italia.
1-bis. Nel settore del trasporto su strada, come individuato dall'art. 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:
a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione;
b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.
1-ter. Una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1 deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b).
1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:
a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
b) prospetti di paga.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le modalità delle comunicazioni.
3. Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di:
a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi.
4. L'impresa che distacca lavoratori ai sensi del presente decreto ha l'obbligo di designare, per tutto il periodo del distacco, un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali.».
- Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 12 (Sanzioni). - 1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a 600 euro, per ogni lavoratore interessato.
1-bis. Chiunque circola senza la documentazione prevista dall'art. 10, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, ovvero circola con documentazione non conforme alle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.200 a euro 12.000. Si applicano le disposizioni dell'art. 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. La violazione degli obblighi di cui all'art. 10, comma 3, lettera a), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 3.600 euro per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'art. 10, commi 3, lettera b), e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.400 a 7.200 euro.
3-bis. La violazione degli obblighi di cui all'art. 10-bis, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro.
3-ter. La violazione degli obblighi di cui all'art. 10-bis, commi 2 e 3, secondo periodo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a 600 euro, per ogni lavoratore interessato.
4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3-ter non possono essere superiori a 150.000 euro.».