stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 8 gennaio 2019, n. 1 (Raccolta 2019) (1)

Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia. (19G00002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2019.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 marzo 2019, n. 16 (in G.U. 09/03/2019, n. 58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2019)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  10-3-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Procedura
1. La richiesta di ammissione alla garanzia
((è presentata))
nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione, indicando, tra l'altro, il fabbisogno di liquidità, anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui l'Emittente chiede di essere ammesso e quelle alle quali eventualmente sia già stato ammesso o per le quali abbia già fatto richiesta di ammissione.
2. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento
((del Tesoro:))

1) la congruità delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidità richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;
2) l'ammontare dei fondi propri a fini di vigilanza;
3) l'ammontare della garanzia;
4) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto dall'articolo 6;
5) l'attestazione da parte dell'Autorità competente della solvenza di Banca Carige, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del Regolamento (UE) n. 806/2014.
3. A seguito della comunicazione della Banca d'Italia, la richiesta di concessione della garanzia è notificata alla Commissione europea.
La garanzia può essere concessa solo a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.
4. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione all'Emittente e alla Banca d'Italia, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.
5. L'Emittente è tenuto a presentare, entro due mesi dalla concessione della garanzia, un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta della banca a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico. Il piano è sottoposto alla Commissione europea. Non è richiesta la presentazione del piano di ristrutturazione quando le passività garantite sono rimborsate entro due mesi dalla concessione della garanzia.
6. L'Emittente non può, per tutto il tempo in cui beneficia della garanzia:
a) distribuire dividendi;
b) effettuare pagamenti discrezionali su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 o coperti da clausola di grandfathering
((di cui alle relative disposizioni transitorie))
;
c) riacquistare propri strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di cui alla lettera b), anche a seguito dell'esercizio di opzioni call, senza preventiva autorizzazione della Commissione europea;
d) acquisire nuove partecipazioni, fatte salve le acquisizioni compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, ivi comprese le acquisizioni per finalità di recupero dei crediti e di temporanea assistenza finanziaria a imprese in difficoltà.