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DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2019, n. 15

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonchè per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. (19G00026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  30-12-2022
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Art. 36

Adempimenti conseguenti all'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436
1. Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436, il Ministero dello sviluppo economico,
((nel quinquennio 2019-2023))
, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, trenta unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso di specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 0,3 milioni di euro per l'anno 2019 e in 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo di quota parte delle entrate previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine, all'ultimo periodo del citato articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, di 50,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 51,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021»;
b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 ed i relativi oneri.