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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34

Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2019)
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Testo in vigore dal:  5-5-2018

Art. 13

Materiale forestale di moltiplicazione
1. La provenienza del materiale di moltiplicazione destinato a fini forestali è certificata in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386. Il medesimo materiale di moltiplicazione deve essere in condizioni fito-sanitarie conformi alle normative di settore ed adeguato alle condizioni ambientali della stazione di impianto.
2. Le regioni aggiornano i registri dei materiali di base previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, in cui vengono iscritti i materiali forestali di base presenti nel proprio territorio. Le regioni alimentano con i dati dei registri di cui al primo periodo il registro nazionale dei materiali di base conservato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Al fine di tutelare la biodiversità del patrimonio forestale nazionale, in relazione alle competenze previste all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, i Centri nazionali biodiversità Carabinieri di Pieve S. Stefano, Peri e Bosco Fontana, sono riconosciuti quali centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro della difesa, sono individuati ulteriori centri rispetto a quelli di cui al primo periodo, in numero e modalità sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico, ed è loro riconosciuta la qualifica di Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale.
4. I centri di cui al comma 3 sono abilitati alla certificazione ufficiale delle analisi sulla qualità dei semi forestali e possono coadiuvare le regioni nell'individuazione delle aree di provenienza e dei materiali di base collaborando con i centri di ricerca e le istituzioni europee e nazionali che operano nel campo della conservazione delle risorse genetiche forestali.
5. La Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386, istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, redige, conserva e aggiorna il registro nazionale dei materiali di base di cui al comma 2 e coordina la filiera vivaistica forestale nazionale, secondo modalità definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
6. All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 13:
- Si riportano gli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2004, n. 23, supplemento ordinario:
«Art. 10. (Registro dei materiali di base). 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei materiali di base delle specie elencate nell'allegato I presenti nel proprio territorio.
In detto registro, sono inseriti i dati specifici relativi a ciascuna unità di ammissione unitamente al riferimento unico del registro. I popolamenti già iscritti al Libro nazionale dei boschi da seme sono iscritti nel registro, salvo parere contrario della regione o provincia autonoma competente per territorio.
2. Il registro di cui al comma 1 è trasmesso al Ministero entro tre mesi dalla data della sua istituzione.
3. Sulla base dei registri regionali e provinciali, il Ministero redige un registro nazionale dei materiali di base. Il Ministero redige, inoltre, una sintesi del registro nazionale sotto forma di elenco, redatto in formato standard per ciascuna unità di ammissione, e lo rende disponibile alla Commissione europea, agli altri Stati membri, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Per i materiali: «identificati alla fonte» e: «selezionati» è consentita una sintesi delle informazioni dei materiali di base in funzione delle «regioni di provenienza» recante le seguenti informazioni:
a) il nome botanico;
b) la categoria;
c) la destinazione;
d) il tipo di materiale di base;
e) il riferimento di registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o il codice d'identità relativo alla regione di provenienza;
f) l'ubicazione: una breve denominazione, se del caso, nonché uno dei seguenti insiemi di dati:
1) per la categoria: «identificati alla fonte», regione di provenienza ed estensione latitudinale e longitudinale;
2) per la categoria: «selezionati», regione di provenienza e posizione geografica definita da latitudine e longitudine o estensione latitudinale e longitudinale;
3) per la categoria: «qualificati», la posizione o le posizioni geografiche esatte dei materiali di base;
4) per la categoria: «controllati», la posizione o le posizioni geografiche esatte dei materiali di base;
g) l'altitudine o estensione altimetrica;
h) la superficie: le dimensioni di una o più fonti di semi, uno o più soprassuoli o uno o più arboreo da seme;
i) l'origine: occorre inoltre dichiarare se i materiali di base sono autoctoni/indigeni, non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta. Per i materiali di base non autoctoni/non indigeni, l'origine, se conosciuta, deve essere dichiarata;
l) nel caso di materiali: «controllati», occorre indicare se sono geneticamente modificati.
4. La demarcazione delle regioni di provenienza deve essere indicata dagli organismi ufficiali, singolarmente o d'intesa tra di loro, tramite la redazione e pubblicazione di apposite cartografie, realizzate secondo criteri omogenei definiti dalla Commissione di cui all'articolo 14, di concerto con gli organismi ufficiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Le cartografie vengono inviate al Ministero e, tramite questo, alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
5. I requisiti minimi per l'ammissione all'iscrizione sui registri ufficiali dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati come identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati, sono individuati negli allegati II, III, IV, V.»
«Art. 14. (Commissione tecnica). 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita presso il Ministero una commissione tecnica che sostituisce la commissione tecnico - consultiva di cui all'articolo 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269.
2. La commissione tecnica di cui al comma 1, assicura il supporto tecnico - scientifico e svolge funzioni di indirizzo e raccordo generale tra i soggetti istituzionali competenti nel settore dei materiali forestali di moltiplicazione, in particolare nei confronti degli organismi ufficiali, garantendo altresì lo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto. Entro tre mesi dalla data della sua istituzione la commissione tecnica definisce, in particolare:
a) i modelli di registro di carico e scarico di cui all'articolo 5, comma 2;
b) le modalità di raccolta dei dati sulla consistenza del materiale vivaistico, di cui all'articolo 5, comma 4;
c) i codici delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 8, comma 12;
d) i criteri per l'individuazione e la rappresentazione cartografica delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 10, comma 4;
e) i criteri, cui devono rispondere i materiali di moltiplicazione importati a garanzia dell'equivalenza qualitativa rispetto ai materiali prodotti nella Comunità europea, di cui all'articolo 13, comma 3;
f) il peso minimo dei campioni di sementi da prelevare per i controlli doganali di cui all'articolo 13, comma 8;
g) il modello per i controlli di cui all'articolo 15, comma 1.
3. I documenti di cui al comma 2 sono adottati, con uno o più decreti, dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
4. La commissione di cui al comma 1 è costituita da nove membri così suddivisi:
a) un rappresentante del mondo scientifico universitario esperto in vivaistica forestale, designato di concerto tra Ministero e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, esperti dei settore, designati dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) due rappresentanti dei Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;
d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio;
e) un rappresentante dei produttori privati, nominato dalle associazioni di categoria del settore vivaistico-sementiero forestale maggiormente rappresentative a livello nazionale;
f) un rappresentante dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura designato dalla Commissione nazionale per il pioppo.
5. I componenti della commissione tecnica durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ognuno dei membri di cui al comma 4 è designato un supplente. La funzione di segreteria è svolta, senza diritto di voto, da un dirigente o da un funzionario della competente struttura del Ministero; nella prima riunione, i membri della commissione eleggono al proprio interno il Presidente e definiscono un regolamento di funzionamento.
6. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 è corrisposto il gettone di presenza previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417; agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della commissione si fa fronte con le risorse già previste per la commissione nazionale, di cui dall'articolo 16, della legge 22 maggio 1973, n. 269.».
- Si riporta l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129:
«Art. 2. (Ministero per le politiche agricole).
(Omissis).
2. Ferme restando, fino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e fino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, le attribuzioni di altre amministrazioni centrali, il Ministero svolge, altresì, per quanto già di competenza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualità dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 , e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni ed integrazioni.».