stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
nascondi
Testo in vigore dal:  31-5-2017

Art. 5

Funzioni e compiti dello Stato
1. Per l'attuazione del presente decreto, lo Stato:
a) indirizza, programma e coordina la progressiva e equa estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;
b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;
c) promuove azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione dell'offerta educativa e didattica del Sistema integrato di educazione ed istruzione, d'intesa con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, in coerenza con il sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
e) attiva, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
f) per assicurare la necessaria continuità educativa, definisce, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia sulla base delle Linee guida pedagogiche proposte dalla Commissione di cui all'articolo 10, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.
Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 1, comma 124, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«Art. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.».
- Si riportano i testi degli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 14 (Rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali). - 1. In attuazione del disposto dell'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole tecniche di cui all'art. 71. L'AgID assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati.
2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.
2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese, secondo le modalità di cui al comma 2.
(Omissis).».
«Art. 50 (Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni). - 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente Codice.
3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato.».
- Si riporta l'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1983, n. 59:
«Art. 6. - 1. Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate.
2. Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni.
3. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, è autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1983 un decreto che individui esattamente la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale.
4. L'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 1983, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, e per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie.
5. I costi comuni a più servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali stabilite con la deliberazione di cui al precedente primo comma.
5.1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 22 per cento nel 1983, al 27 per cento nel 1984 e al 30 per cento nel 1985. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati le predette percentuali possono essere ridotte fino alla metà.
L'individuazione dei costi di ciascun anno è fatta con riferimento alle previsioni di bilancio dell'anno relativo.
6. I comitati provinciali prezzi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza relativi alle tariffe dei posteggi sui mercati, si adegueranno alle disposizioni del presente articolo.
7. Restano ferme le eccezioni stabilite con l'art. 3, decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.».