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DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2017, n. 217

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (18G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal:  27-1-2018

Art. 66

Disposizioni di coordinamento e finali
1. Nel decreto legislativo n. 82 del 2005, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all'articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71», «regole tecniche stabilite dall'articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Linee guida».
2. Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il suddetto personale conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico dell'AgID.
3. Il rinvio all'articolo 68 comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 82 del 2005, si intende riferito all'articolo 1, comma 1, rispettivamente alle lettere l-bis) e m-bis).
4. All'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole «l'attestazione e la dichiarazione di nascita e il certificato di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396» sono sostituite dalle seguenti: «le attestazioni e le dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e la dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonché la denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285».
5. L'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.».
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti le modalità e i tempi per la confluenza dell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012 in una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni che non risultino già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nella sezione speciale di cui al presente comma. A decorrere dalla data fissata nel suddetto decreto, ai fini di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 179 del 2012, si intende per pubblico elenco anche la predetta sezione dell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005.
7. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 492, dopo la lettera a-bis), è inserita la seguente:
«a-ter) spese per investimenti finalizzati all'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativi allo sviluppo software e alla manutenzione evolutiva, ivi compresi la progettazione, la realizzazione, il collaudo, l'installazione e l'avviamento presso l'ente locale di software sviluppato ad hoc o di software pre-esistente e reingegnerizzato, la personalizzazione di software applicativo già in dotazione dell'ente locale o sviluppato per conto di altra unità organizzativa e riutilizzato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
1. interventi finalizzati all'attuazione delle azioni relative alla razionalizzazione dei data center e all'adozione del cloud, nonché per la connettività; allo sviluppo di base dati di interesse nazionale e alla valorizzazione degli open data nonché all'adozione delle piattaforme abilitanti; all'adozione del nuovo modello di interoperabilità; all'implementazione delle misure di sicurezza all'interno delle proprie infrastrutture e all'adesione alla piattaforma digitale nazionale di raccolta dei dati;
2. interventi finalizzati all'attuazione delle restanti azioni contenute all'interno del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.»;
b) al comma 493, dopo le parole «alle lettere 0a), a-bis),» sono inserite le seguenti: «a-ter),»;
c) il comma 585 è sostituito dal seguente: «585. Per la realizzazione delle azioni e delle iniziative, nonché dei progetti connessi e strumentali all'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile. Nell'ambito delle funzioni assegnate, il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, provvede all'utilizzo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale.».
8. Al fine di garantire l'interoperabilità e lo scambio di dati tra le amministrazioni, i moduli unificati e standardizzati, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, e l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute.
Note all'art. 66:
- Per il testo dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 13.
- Per il testo dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 20.
- Si riporta il testo dell'articolo 76 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 76 (Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività). - 1. Gli scambi di documenti informatici nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.».
- Per il testo dell'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 17.
- Per il testo dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 63.
- Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127:
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».
- Per il testo dell'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 61.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal presente decreto:
«3. Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, le attestazioni e le dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e la dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonché la denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma.».
- Si riporta, per opportuna informazione, il testo dell'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 1 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
«12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.».
- Per il testo dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 9.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 492 e 493, della legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificati dal presente decreto:
«492. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale è determinato, entro il 20 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
0a) investimenti dei comuni, individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 giugno 2009, n. 77, dell'articolo1deldecreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dallalegge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo67-septiesdeldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 134, e delle relative province, nonché delle province nei cui territori ricadono i comuni di cui agliallegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;
0b) investimenti degli enti locali, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato, nell'anno precedente la data della richiesta di spazi finanziari, lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
0c) investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui all'alinea;
a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento:
1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'esercizio di riferimento;
2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
2-bis) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
a-bis) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 giugno 2017, n. 96;
a-ter) spese per investimenti finalizzati all'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativi allo sviluppo software e alla manutenzione evolutiva, ivi compresi la progettazione, la realizzazione, il collaudo, l'installazione e l'avviamento presso l'ente locale di software sviluppato ad hoc o di software pre-esistente e reingegnerizzato, la personalizzazione di software applicativo già in dotazione dell'ente locale o sviluppato per conto di altra unità organizzativa e riutilizzato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
1. interventi finalizzati all'attuazione delle azioni relative alla razionalizzazione dei data center e all'adozione del cloud, nonché per la connettività; allo sviluppo di base dati di interesse nazionale e alla valorizzazione degli open data nonché all'adozione delle piattaforme abilitanti; all'adozione del nuovo modello di interoperabilità; all'implementazione delle misure di sicurezza all'interno delle proprie infrastrutture e all'adesione alla piattaforma digitale nazionale di raccolta dei dati;
2. interventi finalizzati all'attuazione delle restanti azioni contenute all'interno del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
b);
c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione;
d-ter) investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.
493. Ferme restando le priorità di cui alle lettere 0a), 0b), 0c), a), a-bis), a-ter), c), d), d-bis) e d-ter) del comma 492, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti locali superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126:
«1. Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:
«3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.».