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DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104

Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (17G00117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/2018)
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Testo in vigore dal:  21-7-2017

Art. 19

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorità competente mette a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta affinchè i soggetti di cui al comma 2 rendano le proprie determinazioni.».
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
"Art. 30 (Impatti ambientali interregionali)
1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate d'intesa tra le autorità competenti.
2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorità competente mette a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta affinchè i soggetti di cui al comma 2 rendano le proprie determinazioni.".