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DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 94

Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. (17G00086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  20-2-2020
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Art. 11

Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono sostituite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.
2. Le modificazioni apportate al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo 10, comma 1, lettere c), d) e), f), g), h), i), l), n), o), p), q), r), s), t), u) e z), hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
3. La modificazione apportata all'articolo 1791 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo 10, comma 1, lettera a), ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.
4. Le modificazioni apportate al decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e alla legge 8 agosto 1990, n. 231, dall'articolo 10, commi 3 e 5, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
5. A decorrere dall'anno 2017, le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, come determinate, ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dalla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei conti in data 22 agosto 2016, foglio n. 1588, sono ridotte di un contingente complessivo di personale non inferiore a 1.498 unità come da tabella 4 allegata al presente decreto. I risparmi, valutati in euro 145 milioni in termini di saldo netto da finanziare, determinati dalla riduzione delle consistenze di cui al presente comma:
a) nel limite del 50 per cento, sono destinati alla copertura finanziaria delle spese di personale derivanti dal riordino dei ruoli del personale delle Forze armate, in aderenza all'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
b) per il rimanente 50 per cento sono iscritti sullo stato di previsione del Ministero della difesa, per un importo corrispondente alla valutazione in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro della difesa.
6. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2262, è inserito il seguente:
«Art. 2262-bis. Disposizioni transitorie e di coordinamento in tema di riordino - 1. Al personale militare che a seguito dell'emanazione del decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello precedentemente in godimento, è attribuito un assegno ad personam riassorbibile con i successivi incrementi della componente di retribuzione fissa e continuativa, non cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. Per gli ufficiali, l'assegno ad personam di cui al presente comma non è cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, ma è cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al primo periodo.
2. Ai fini del comma 1 si intende per «trattamento fisso e continuativo» quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, da: stipendio, indennità integrativa speciale, assegno pensionabile, indennità di impiego operativo di base, indennità dirigenziale, importo aggiuntivo pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale, indennità perequativa.
3. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e che non abbiano maturato a tale data un'anzianità pari a tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, è corrisposto un assegno personale di riordino, di importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilità dal compimento del tredicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. Il predetto assegno non è cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica.
n. 52 del 2009, ma è cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al comma 1, primo periodo.
4. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 che non abbiano maturato a tale data un'anzianità pari a quindici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, è corrisposto un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al raggiungimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti.
5. Gli assegni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto.
6. Per il personale di cui al comma 4 del presente articolo le maggiorazioni dell'indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari sono calcolate sull'indennità di impiego operativo di base di euro 550,02. Le maggiorazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 28 marzo 1983, n. 78, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1998, n. 360, calcolate su tale importo, assorbono l'assegno di riordino di cui al comma 4 del presente articolo.
7. Il personale ufficiale fino al grado di capitano che alla data del 31 dicembre 2017 abbia maturato un'anzianità pari a 15 anni dalla nomina ad ufficiale con attribuzione del relativo trattamento economico, mantiene l'indennità di impiego operativo di base in godimento a tale data fino al raggiungimento del grado di maggiore.
8. Agli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente che alla data del 1° gennaio 2018 rivestono il grado di maggiore e gradi corrispondenti, o gradi superiori, la determinazione dello stipendio, in deroga al comma 3 dell'articolo 1811, è effettuata alla maturazione del ventitreesimo anno dal conseguimento della nomina diretta a tenente.».
7. In fase di prima applicazione del presente decreto legislativo, gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali sono reinquadrati, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche, tenendo in considerazione gli anni di servizio effettivamente prestato, aumentati degli altri periodi giuridicamente computabili ai fini stipendiali ai sensi della normativa vigente e ridotti dei periodi di cui all'articolo 858 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dei periodi di aspettativa per motivi di studio nei casi previsti dalla normativa vigente.
8. Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue entro il
((30 settembre 2017))
il grado di caporal maggiore capo scelto, sergente maggiore capo e primo maresciallo con qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti, è corrisposto,
((...))
, in relazione alla diversa anzianità nel grado e qualifica, un assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti:
a) per caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti con almeno otto anni di anzianità nel grado: euro 800,00;
b) per caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti con almeno dodici anni di anzianità nel grado: euro 1000,00;
((b-bis) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità nel grado: euro 400,00;))
c) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno otto anni di anzianità nel grado: euro 1.200,00;
d) per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente, con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica: euro 1.300,00.
e) per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente, con almeno otto anni di anzianità nella qualifica: euro 1.500,00.
9. All'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le parole «e militari» sono sostituite dalle seguenti: «, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori».
10. L'indennità perequativa e quella di posizione, limitatamente alla componente fissa, continuano a essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione dell'incarico connesso alla qualifica o grado superiori.
11. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1000, comma 1, lettere a), numeri 1) e 2), e d), la parola «subalterni», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «sottotenenti e tenenti»;
b) agli articoli 1257, rubrica, 1258, comma 1, lettere b) e c), 1259, comma 1, lettere b) e c), 1260, comma 1, lettera b) e 1262, comma 1, lettera c), la parola «subalterni» è soppressa;
c) all'articolo 1698, comma 2, le parole «ufficiali subalterni (sottotenenti o tenenti)», sono sostituite dalle seguenti: «sottotenenti e tenenti»;
d) all'articolo 691, comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
12. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1072-ter, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera r), del presente decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate modifiche alle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 21, comma 2, lettera m), della legge 3 agosto 2007, n. 124, secondo le procedure stabilite dall'articolo 43 della medesima legge.
13. A decorrere dal 1° ottobre 2017, ai caporal maggiori capi scelti con anzianità giuridica anteriore al 1° gennaio 2017, al raggiungimento del quarto anno di permanenza nel grado, è attribuito il parametro stipendiale del caporal maggiore capo scelto con 5 anni nel grado, di cui alla tabella 2, dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono applicate agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le seguenti disposizioni:
c) articoli 9, 10, 11,
((commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12, 14, comma 8, 16, comma 1, 17))
e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. L'indennità di cui all'articolo 9, comma 12, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 52 del 2009 viene corrisposta agli ufficiali superiori nella misura mensile lorda pari a euro 325,08.
((
14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono applicate agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2018.
))
15. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal presente riordino delle carriere. Qualora dal predetto monitoraggio risulta uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.
((Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.))