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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 35

Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. (17G00048)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
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vigente al 23/04/2024
  • Articoli
  • Disposizioni generali
  • 1
  • 2
  • 3
  • Organismi di gestione collettiva
    Sezione I
    Rappresentanza dei titolari dei diritti e adesione agli organismi di gestione collettiva
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Organizzazione ed organi degli organismi di gestione collettiva
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • Gestione dei proventi dei diritti da parte degli organismi di gestione collettiva
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • Gestione dei diritti per conto di altri organismi di gestione collettiva e relazioni con gli utilizzatori
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • Trasparenza e comunicazioni
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • Concessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze multiterritoriali per l'esercizio di diritti su opere musicali diffuse su reti di comunicazione elettronica online
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • Risoluzione delle controversie, vigilanza e sanzioni
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44

  • Ulteriori disposizioni attinenti al diritto d'autore
  • 45
  • Disposizioni transitorie e finali
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • Allegati
Testo in vigore dal:  11-4-2017

Art. 2

Definizioni
1. Per «organismo di gestione collettiva» si intende un soggetto, ivi compresa la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) disciplinata dagli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti:
a) è detenuto o controllato dai propri membri;
b) non persegue fini di lucro.
2. Per «entità di gestione indipendente» si intende, fermo restando quanto previsto dall'articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti:
a) non è detenuta né controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti;
b) persegue fini di lucro.
3. Per «titolare dei diritti» si intende qualsiasi persona o entità, diversa da un organismo di gestione collettiva, che detiene diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore o a cui, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei proventi.
4. Per «membro di un organismo di gestione collettiva» si intende un titolare dei diritti o un'entità che rappresenta i titolari dei diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa i requisiti di adesione dell'organismo di gestione collettiva ed è stato ammesso da questo.
5. Per «licenza multiterritoriale» si intende una licenza che abbia ad oggetto la riproduzione o la comunicazione attraverso reti di comunicazione elettroniche di un'opera musicale per il territorio di più di uno Stato dell'Unione europea.
6. Per «diritti su opere musicali online» si intendono: tutti i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico su opere musicali diffuse attraverso reti di comunicazione elettronica online.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, citata nelle note alle premesse, così recita:
«Art. 180
L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).
Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
L'attività dell'ente si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.
La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.
Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità, è conferito alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore e dei suoi successori o aventi causa.
I proventi di cui al precedente comma riscossi dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.».
- Per i riferimenti normativi della legge 9 gennaio 2008, n. 2 si veda nelle note alle premesse.