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DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 5

Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonchè modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/2017
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Testo in vigore dal:  11-2-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze e, in particolare, l'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), che delega il Governo ad adottare disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché ad adottare disposizioni recanti modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;
Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante Ordinamento dello stato civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2016;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «n. 91,» la parola: «e» è soppressa e dopo le parole: «per la celebrazione del matrimonio» sono inserite le seguenti: «e per la costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76»;
b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «il coniuge,» sono inserite le seguenti: «la persona a lui unita civilmente,»;
c) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «i matrimoni» sono inserite le seguenti: «, le unioni civili»;
d) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «, unione civile»;
e) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Matrimoni celebrati e unioni civili costituite all'estero»;
2) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il matrimonio e l'unione civile all'estero, quando gli sposi o le parti dell'unione civile sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, possono essere celebrati o costituiti innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo.»;
f) all'articolo 17, secondo periodo, dopo le parole: «di matrimonio» sono inserite le seguenti: «o dell'unione civile» e dopo le parole: «se gli sposi» sono inserite le seguenti: «o le parti dell'unione civile»;
g) all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: «matrimoni celebrati» sono inserite le seguenti: «e delle unioni civili costituite»;
h) all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «l'atto di matrimonio» sono inserite le seguenti: «o dell'unione civile»;
i) all'articolo 49, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio, gli atti di costituzione dell'unione civile, iscritta anche ai sensi dell'articolo 70-octies, comma 5, e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile;»;
2) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quelle che pronunciano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile»;
3) alla lettera g-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quelli conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile»;
4) alla lettera g-ter) dopo le parole: «del matrimonio» sono inserite le seguenti: «e quelli di scioglimento dell'unione civile»;
l) dopo l'articolo 62 le parole: «Capo IV Della registrazione relativa agli atti di matrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «Capo IV Della registrazione relativa agli atti di matrimonio e di unione civile»;
m) all'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le unioni civili costituite davanti a lui e quelle di cui all'articolo 70-octies, comma 5»;
b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le unioni civili costituite fuori dalla casa comunale a norma dell'articolo 70-novies»;
c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le unioni civili costituite in imminente pericolo di vita di una delle parti a norma dell'articolo 70-decies»;
d) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le unioni civili costituite per delega a norma dell'articolo 70-quater»;
e) alla lettera f) dopo la parola: «matrimoni» sono inserite le seguenti: «e di costituzione delle unioni civili»;
f) dopo la lettera g-ter) sono aggiunte le seguenti:
«g-quater) gli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di scioglimento;
g-quinquies) la manifestazione congiunta di volontà di scioglimento dell'unione civile, a norma dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile di una sola parte a norma della predetta disposizione, previamente comunicata all'altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea;
g-sexies) la dichiarazione con la quale le parti, dopo la costituzione dell'unione civile, dichiarano di voler assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.»;
2) al comma 2:
a) alla lettera b) dopo le parole: «codice civile,» sono inserite le seguenti: «e delle unioni civili costituite per delega ai sensi dell'articolo 70-quater,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o delle parti dell'unione civile»;
b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) gli atti di costituzione di unione civile avvenuti in un comune scelto dalle parti, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza delle parti;»;
c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le unioni civili costituite all'estero»;
d) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero;»;
e) alla lettera d) dopo le parole: «matrimoni celebrati» sono inserite le seguenti: «o le unioni civili costituite»;
f) alla lettera e) dopo le parole: «degli sposi» sono inserite le seguenti: «e gli atti e i processi verbali di costituzione delle unioni civili avvenute in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti dell'unione civile»;
g) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dell'unione civile»;
h) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento di unioni civili ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile già iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;»;
i) dopo la lettera h-bis) è aggiunta la seguente:
«h-ter) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile, nonché di modifica delle condizioni dello scioglimento.»;
n) all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «o aereo,» sono inserite le seguenti: «o se l'unione civile è costituita nell'imminente pericolo di vita di una delle parti, durante un viaggio marittimo o aereo,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «matrimoni celebrati» sono inserite le seguenti: «o alla costituzione di unioni civili» e dopo le parole: «degli sposi» sono inserite le seguenti: «o delle parti dell'unione civile,»;
o) all'articolo 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nella ipotesi in cui la parte dell'unione civile non conosce la lingua italiana nonché in quelle in cui è sorda, muta, o comunque impedita a comunicare, l'ufficiale dello stato civile costituisce l'unione civile o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere alla parte le domande, riceverne le risposte e darle comunicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 11 e 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e della dichiarazione di costituzione dell'unione civile tra le parti.»;
2) al comma 2 le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la costituzione dell'unione civile»;
p) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica dopo le parole: «matrimonio celebrato» sono inserite le seguenti: «e unione civile costituita»;
2) al comma 1 dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 70-quater» e dopo le parole: «del matrimonio» sono inserite le seguenti: «o per la costituzione dell'unione civile»;
q) all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 dopo le parole: «il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o costituito l'unione civile» e dopo le parole: «degli sposi» sono inserite le seguenti: «e delle parti dell'unione civile»;
2) al comma 2 dopo la parola: «celebrato» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile costituita» e dopo le parole: «dell'atto di matrimonio» sono inserite le seguenti: «o di costituzione dell'unione civile»;
3) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «all'estero» sono inserite le seguenti: «o della costituzione dell'unione civile avvenuta all'estero» e dopo le parole: «lo scioglimento» sono inserite le seguenti: «di un matrimonio o di una unione civile»;
r) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «i-bis) della costituzione dell'unione civile iscritta ai sensi dell'articolo 70-octies, comma 5.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Negli atti di costituzione dell'unione civile si fa annotazione:
a) delle convenzioni patrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato;
b) della dichiarazione contenente la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile resa ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
c) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento dell'unione civile; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento dell'unione civile;
d) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, conclusi tra le parti al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile;
e) degli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
f) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile;
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di una delle parti dell'unione civile e di quelle che dichiarano l'esistenza della parte di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad una delle parti dell'unione civile;
i) dei provvedimenti di rettificazione.»;
s) all'articolo 70, comma 1, dopo le parole: «il matrimonio» sono inserite le seguenti: «e nel costituire l'unione civile»;
t) dopo l'articolo 70 è inserito il seguente titolo:

«Titolo VIII-bis


Della richiesta e della costituzione dell'unione civile


Art. 70-bis.
Richiesta di costituzione dell'unione civile

1. La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'ufficio dello stato civile del comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
2. L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.
3. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
4. La richiesta di costituzione dell'unione civile può essere fatta anche all'ufficiale dello stato civile del comune di scelta delle parti da persona che ne ha avuto dalle stesse speciale incarico nei modi indicati dall'articolo 12, comma 7.

Art. 70-ter.
Verifiche

1. Le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale.
Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'ufficiale dello stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'ufficiale dello stato civile per costituire l'unione civile.
2. Quando è accertata l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di un impedimento, l'ufficiale dello stato civile ne dà comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell'unione civile.
3. I documenti presentati o acquisti sono registrati, dopo la costituzione dell'unione civile, negli archivi di cui all'articolo 10.
4. Quando la costituzione dell'unione civile non avviene nei centottanta giorni successivi al termine o alla comunicazione di cui al comma 1, la richiesta delle parti e le verifiche dell'ufficiale dello stato civile si considerano come non avvenute.

Art. 70-quater.
Costituzione dell'unione civile per delega

1. Quando vi è necessità o convenienza di costituire l'unione civile in un comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta, l'ufficiale dello stato civile, completate le verifiche di cui all'articolo 70-bis, su istanza delle parti, delega per iscritto l'ufficiale dello stato civile del comune dalle stesse indicato.

Art. 70-quinquies.
Impedimenti

1. Quando a costituire l'unione civile osta un impedimento per il quale è stata concessa autorizzazione a termini delle disposizioni del codice civile, una delle parti dell'unione civile deve presentare copia del relativo provvedimento.

Art. 70-sexies.
Casi particolari

1. Quando una delle parti che chiede la costituzione dell'unione civile è un cittadino italiano residente all'estero, l'ufficiale dello stato civile al quale è fatta richiesta effettua le verifiche di cui all'articolo 70-bis, anche presso il competente ufficio consolare. Se invece la richiesta di costituzione dell'unione civile viene fatta all'autorità consolare, quest'ultima effettua le verifiche di cui all'articolo 70-bis tramite l'ufficiale dello stato civile del comune di iscrizione anagrafica.

Art. 70-septies.
Registrazioni

1. I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nel processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile sono registrati, costituita l'unione civile, di seguito all'atto di costituzione dell'unione civile negli archivi di cui all'articolo 10.

Art. 70-octies.
Costituzione dell'unione civile

1. Trascorso il termine previsto dall'articolo 70-ter, comma 1, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla costituzione dell'unione civile.
2. Le parti, nel giorno prescelto, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, all'ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
3. Le parti possono dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali.
4. L'ufficiale dello stato civile, ricevuta la dichiarazione di cui al comma 2, fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, iscrive l'atto di costituzione dell'unione civile nel registro delle unioni civili.
Tale atto, dopo essere stato letto agli intervenuti, è sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, l'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, procede all'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili con le eventuali annotazioni relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.

Art. 70-novies.
Costituzione dell'unione civile fuori della casa comunale

1. Se una delle parti dell'unione civile, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'unione civile.

Art. 70-decies.
Costituzione dell'unione civile in imminente
pericolo di vita

1. Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'ufficiale di stato civile del luogo può procedere alla costituzione senza le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2, purché le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti.
2. L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di costituzione dell'unione il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita e procede secondo le modalità di cui all'articolo 70-novies.

Art. 70-undecies.
Opposizione del pubblico ministero

1. L'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta alla costituzione dell'unione civile un impedimento che non è stato dichiarato, deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinchè questi possa proporre opposizione alla costituzione dell'unione civile.
2. L'atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al presidente del tribunale del luogo dove è stata richiesta la costituzione dell'unione civile che fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e dispone che ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica e siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a quello fissato per la comparizione, alle parti dell'unione civile e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale deve essere costituita l'unione civile.
3. Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari formalità gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo.
4. Se l'opposizione è stata proposta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale può, con proprio decreto, ove ne sussista la opportunità, sospendere la costituzione dell'unione civile sino a che sia stata rimossa la opposizione.

Art. 70-duodecies.
Termine per l'opposizione

1. L'opposizione all'unione civile può essere sempre proposta prima della sua costituzione.

Art. 70-terdecies.
Annotazione dell'opposizione

1. Nel processo verbale di richiesta di costituzione della unione civile deve essere annotato l'atto di opposizione.
2. Nello stesso verbale si deve altresì annotare il decreto che rigetta od accoglie l'opposizione o il provvedimento di estinzione del giudizio.

Art. 70-quaterdecies.
Contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile

1. L'atto di costituzione dell'unione civile deve specificamente indicare:
a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza delle parti dell'unione civile; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni;
b) la data della richiesta di costituzione dell'unione civile, salvo il caso di cui all'articolo 70-decies;
c) il decreto di autorizzazione quando ricorre alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 70-decies;
d) la menzione dell'avvenuta lettura del contenuto dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
e) la dichiarazione delle parti di voler costituire l'unione civile;
f) il luogo della costituzione dell'unione civile nel caso di imminente pericolo di vita e di costituzione fuori della casa comunale ed il motivo del trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo.
2. Quando contemporaneamente alla costituzione dell'unione civile le parti dichiarano di scegliere il cognome comune, a norma dell'articolo 1, comma 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di costituzione dell'unione civile. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato.

Art. 70-quinquiesdecies.
Certificazione dell'unione civile

1. La certificazione dell'unione civile riporta i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.
2. Nei documenti e atti in cui è prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate le seguenti formule: "unito civilmente" o "unita civilmente".»;
u) all'articolo 73, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «cognome del coniuge» sono inserite le seguenti: «o della parte a lui unita civilmente» e dopo le parole: «coniugato, vedovo o divorziato» sono inserite le seguenti: «unito civilmente o se l'unione civile si era in precedenza sciolta per una delle cause di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76».
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 6, 10, 12, 16, 17, 19, 26, 49, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e del Capo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, come modificati dal presente decreto:
«Art. 1 (Ufficio ed ufficiale dello stato civile). - 1.
Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato civile.
3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.».
«Art. 6 (Incompatibilità). - 1. L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti.».
«Art. 10 (Archivio informatico). - 1. In ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte.
2. Le modalità tecniche per la iscrizione, la trascrizione, la annotazione, la trasmissione e la tenuta degli atti dello stato civile conservati negli archivi di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) formazione degli atti su base informatica e conservazione dei dati sia nel luogo in cui sono formati gli atti che nel comune di attuale residenza della persona cui si riferiscono;
b) garanzia della sicurezza e della inalterabilità dei dati, una volta formati e sottoscritti i relativi atti, e possibilità della loro rettificazione ed annotazione;
c) trasmissione telematica dei dati, eventualmente utilizzando la rete unitaria della pubblica amministrazione, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in modo da assicurare la verifica dell'effettivo trasferimento dei dati medesimi;
d) istituzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di un centro nazionale di raccolta dei supporti informatici contenente tutti i dati registrati negli archivi informatici comunali per assicurarne la conservazione in caso di eventi dannosi o calamitosi; tale centro è tenuto a svolgere i compiti di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 5, comma 1, in caso di prolungata impossibilità di accesso ai dati conservati negli archivi comunali; i dati sono conservati separatamente per ciascun comune, secondo modalità che ne rendano possibile la consultazione, per le sole finalità indicate nella presente lettera, da parte dei rispettivi ufficiali dello stato civile;
e) previsione della possibilità di redigere provvisoriamente gli atti su base cartacea sotto forma di processo verbale, in caso di inutilizzabilità temporanea dei sistemi informatici, con obbligo di inserirli appena possibile negli archivi di cui al comma 1;
f) adozione, per gli atti formati all'estero dalle autorità diplomatiche o consolari, di strumenti idonei ad assicurare quanto previsto nelle lettere a), b), c), e);
g) indicazione delle modalità e fissazione del termine a partire dal quale potranno essere attivati e di quello entro il quale dovranno essere resi pienamente operanti gli archivi di cui al comma 1 prevedendo eventualmente una fase preliminare di sperimentazione;
h) definizione delle modalità e dei tempi per la graduale archiviazione mediante supporti informatici dei registri dello stato civile utilizzati prima della entrata in funzione degli archivi di cui al comma 1 e previsione delle modalità per la successiva immissione nei suddetti archivi dei dati già contenuti nei registri.».
«Art. 12 (Modalità di redazione degli atti). - 1. Gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le cui disposizioni entrano in vigore contestualmente a quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 2.
2. Gli atti di nascita, matrimonio, unione civile e morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono.
Nei casi in cui il presente ordinamento preveda la possibilità della formazione degli atti in comuni diversi da quello dove il fatto è avvenuto, l'indicazione del luogo dell'evento dovrà essere comunque specificata.
3. L'atto, se compiuto alla presenza dei dichiaranti e dei testimoni, ove richiesti, è immediatamente sottoscritto dai medesimi e dall'ufficiale dello stato civile che ne dà previamente lettura.
4. Se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si fa menzione della causa dell'impedimento.
5. Se, iniziata la redazione di un atto, sopravviene una causa che ne impedisce il compimento, l'ufficiale dello stato civile deve, nell'atto medesimo, farne menzione.
6. Gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma dell'ufficiale dello stato civile competente.
Successivamente alla chiusura gli atti non possono subire variazioni.
7. Le parti interessate possono farsi rappresentare da persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata, quando non è espressamente previsto che esso debba risultare da atto pubblico.
8. Gli atti formati in comuni diversi da quello di residenza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile che li forma all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza delle persone cui gli atti si riferiscono, per la trascrizione.
9. In caso di cambiamento di residenza, gli atti conservati nel comune di provenienza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile del comune di provenienza a quello del comune dove la persona stabilisce la propria residenza, per la trascrizione.
10. La trascrizione degli atti e dei provvedimenti negli archivi di cui all'art. 10, quando è richiesta, si compie mediante verbalizzazione dell'atto o del provvedimento. Nel verbale l'atto e riprodotto per intero quando ciò è espressamente previsto; altrimenti e brevemente riassunto a cura dell'ufficiale dello stato civile.
11. La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità.
12. Quando l'atto è scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione eseguita nel modo stabilito dall'art. 22.».
«Art. 16 (Matrimoni celebrati e unioni civili costituite all'estero). - 1. Il matrimonio e l'unione civile all'estero, quando gli sposi o le parti dell'unione sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, possono essere celebrati o costituiti innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso una copia dell'atto è rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare.».
«Art. 17 (Trasmissione di atti). - 1. L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio o dell'unione civile, se gli sposi o le parti dell'unione civile risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta.».
«Art. 19 (Trascrizioni). - 1. Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.
2. Possono altresì essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati o delle unioni civili costituite fra cittadini stranieri dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorità appartiene.
3. L'ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati.».
«Art. 26 (Attività dell'ufficiale dello stato civile).
- 1. Le dichiarazioni e la prestazione del giuramento, di cui agli articoli 23 e 25, sono raccolte dall'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato ha o intende stabilire la propria residenza ovvero, in caso di residenza all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare della circoscrizione di residenza. Quest'ultima autorità trasmette, per la trascrizione, il decreto di concessione della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o di ultima residenza dell'interessato o, in mancanza, del comune dove è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio o dell'unione civile ovvero del comune scelto dall'interessato medesimo, dando notizia dell'avvenuto giuramento.
2. L'ufficiale dello stato civile che riceve copia della dichiarazione e della comunicazione dell'esito dell'accertamento provvede alla loro annotazione sull'atto di nascita dell'interessato ed ai conseguenti adempimenti anagrafici.».
«Art. 49 (Annotazioni). - 1. Negli atti di nascita si annotano:
a) i provvedimenti di adozione e di revoca;
b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione;
c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale;
d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione;
e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca;
f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio, gli atti di costituzione dell'unione civile, iscritta anche ai sensi dell'art. 70-octies, comma 5, e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile;
g) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle che pronunciano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile;
g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio e quelli conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile;
g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelli di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto;
i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana;
j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini dell'art. 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
k) gli atti di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, in qualunque forma effettuati;
l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne è ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto;
m) le sentenze che pronunciano la nullità o l'annullamento dell'atto di riconoscimento;
n) [le legittimazioni per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice e le sentenze che accolgono le relative impugnazioni];
o) le sentenze che dichiarano o disconoscono che il figlio è nato nel matrimonio;
p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome cognome relativi alla persona cui l'atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facoltà di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto;
q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo;
r) gli atti di morte;
s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l'atto già iscritto o trascritto nei registri.
2.
3.
4. Le annotazioni di cui al comma 1 possono essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati.».
«Art. 63 (Iscrizioni e trascrizioni). - 1. Negli archivi di cui all'art. 10, l'ufficiale dello stato civile iscrive:
a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui e le unioni civili costituite davanti a lui e quelle di cui all'art. 70-octies, comma 5;
b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma dell'art. 110 del codice civile e le unioni civili costituite fuori dalla casa comunale a norma dell'art. 70-novies;
c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi dell'art. 101 del codice civile, e le unioni civili costituite in imminente pericolo di vita di una delle parti a norma dell'art. 70-decies;
d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi dell'art. 109 del codice civile, e le unioni civili costituite per delega a norma dell'art. 70-quater;
e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
f) gli atti dei matrimoni e di costituzioni delle unioni civili ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule stabilite;
g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'art. 157 del codice civile;
g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
g-quater) gli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di scioglimento;
g-quinquies) la manifestazione congiunta di volontà di scioglimento dell'unione civile, a norma dell'art. 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile di una sola parte a norma della predetta disposizione, previamente comunicata all'altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea;
g-sexies) la dichiarazione con la quale le parti, dopo la costituzione dell'unione civile, dichiarano di voler assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.
2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive:
a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di culto;
b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell'art. 109 del codice civile, e delle unioni civili costituite per delega a norma dell'art. 70-quater, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi o delle parti dell'unione civile;
b-bis) gli atti di costituzione di unione civile avvenuti in un comune scelto dalle parti, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza delle parti;
c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero e le unioni civili costituite all'estero;
c-bis) gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero;
d) gli atti dei matrimoni celebrati o le unioni civili costituite dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia;
e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi e gli atti e i processi verbali di costituzione delle unioni civili avvenute in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti dell'unione civile, a norma degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione;
f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio o dell'unione civile;
g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto o trascritto negli archivi di cui all'art. 10;
g-bis) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento di unioni civili ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile già iscritto o trascritto negli archivi di cui all'art. 10;
h) le sentenze della corte di appello previste dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall'art. 8, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121;
h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
h-ter) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile, nonché di modifica delle condizioni dello scioglimento.
3. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 devono essere trascritti per intero.».
«Art. 65 (Imminente pericolo di vita). - 1. Se il matrimonio, nell'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, è celebrato durante un viaggio marittimo o aereo, o se l'unione è costituita nell'imminente pericolo di vita di una delle parti, durante un viaggio marittimo o aereo, si osservano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 204, 205, 207, 208, 210 e 834 del codice della navigazione.
2. Per la trascrizione degli atti o dei processi verbali relativi a matrimoni celebrati o alla costituzione di unioni civili nelle ipotesi previste nel comma 1 e competente l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza degli sposi o delle parti dell'unione civile, al quale la Capitaneria di porto o il comandante dell'aeroporto, se l'approdo o l'atterraggio avviene in Italia, o l'autorità diplomatica o consolare, se l'approdo o l'atterraggio avviene all'estero, trasmette copia dei relativi atti consegnati dal comandante della nave o dell'aereo.».
«Art. 66 (Casi particolari). - 1. Nella ipotesi in cui lo sposo non conosce la lingua italiana nonché in quelle in cui è sordo, muto, o comunque impedito a comunicare, l'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio.
1-bis. Nella ipotesi in cui la parte dell'unione civile non conosce la lingua italiana nonché in quelle in cui è sorda, muta, o comunque impedita a comunicare, l'ufficiale dello stato civile costituisce l'unione civile o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere alla parte le domande, riceverne le risposte e darle comunicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 11 e 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e della dichiarazione di costituzione dell'unione civile tra le parti.
2. Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis l'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto dei mezzi usati per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione dell'unione civile.».
«Art. 67 (Matrimonio celebrato e unione civile costituita da altro ufficiale). - 1. L'ufficiale dello stato civile che, valendosi della facoltà concessa dall'art. 109 del codice civile, o dall'art. 70-quater richiede un altro ufficiale per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile deve esprimere nella richiesta il motivo di necessità o di convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta stessa.
2. I documenti sono tenuti dall'ufficiale richiedente per essere poi inseriti negli archivi di cui all'art. 10, con le modalità di cui all'art. 21, comma 1.».
«Art. 68 (Comunicazioni). - 1. L'ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio o costituito l'unione civile deve darne prontamente avviso agli ufficiali dello stato civile dei comuni di nascita degli sposi e delle parti dell'unione civile ai fini dell'annotazione sugli atti di nascita.
2. Se il matrimonio è stato celebrato o l'unione civile costituita per delegazione, l'avviso è dato dall'ufficiale dello stato civile delegante, dopo aver ricevuto la copia dell'atto di matrimonio o di costituzione dell'unione civile da quello delegato.
3. Uguale avviso deve essere dato:
a) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto;
b) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato all'estero o della costituzione dell'unione civile avvenuta all'estero ovvero una sentenza dalla quale risulta la esistenza, la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili di un matrimonio o di una unione civile.
4. L'ufficiale dello stato civile del comune che ha ricevuto l'avviso provvede per le relative annotazioni.».
«Art. 69 (Annotazioni). - 1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione:
a) della trasmissione al ministro di culto della comunicazione dell'avvenuta trascrizione dell'atto di matrimonio da lui celebrato;
b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'art. 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all'art. 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218;
c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce;
d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia dell'autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale;
d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;
d-ter) degli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
e) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio;
f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione;
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano l'esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi;
i) dei provvedimenti di rettificazione;
i-bis) della costituzione dell'unione civile iscritta ai sensi dell'art. 70-octies, comma 5.
1-bis. Negli atti di costituzione dell'unione civile si fa annotazione:
a) delle convenzioni patrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'art. 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all'art. 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato;
b) della dichiarazione contenente la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile resa ai sensi dell'art. 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
c) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento dell'unione civile; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento dell'unione civile;
d) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, conclusi tra le parti al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile;
e) degli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
f) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile;
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di una delle parti dell'unione civile e di quelle che dichiarano l'esistenza della parte di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad una delle parti dell'unione civile;
i) dei provvedimenti di rettificazione.».
«Art. 70 (Fascia tricolore).- 1. L'ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio e nel costituire l'unione civile, deve indossare la fascia tricolore di cui all'articolo 50, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da portarsi a tracolla.
Capo IV - Della registrazione relativa agli atti di matrimonio e di unione civile.».