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DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2016, n. 146

Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di pianificazione urbanistica del settore commerciale, recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica ed opere pubbliche. (16G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/2016
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Testo in vigore dal:  16-8-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche», e successive modificazioni;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974
1. Dopo l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è aggiunto il seguente:
«40. Le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, salvo quanto disposto dai commi successivi.
Al fine di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dei beni culturali, il governo del territorio e il mantenimento e la ricostruzione del tessuto commerciale tradizionale nonché la tutela della vivibilità dei centri storici, le province possono anche prevedere, senza discriminazione tra gli operatori e nel rispetto del principio di proporzionalità, aree interdette agli esercizi commerciali e limitazioni per l'esercizio del commercio nelle zone produttive.
Le province, in relazione alla specificità topografica montana del territorio e alle particolari tradizioni che ne rappresentano l'identità, possono adottare misure di salvaguardia e riqualificazione delle attività commerciali, anche mediante piani di incentivazione purché si rispettino i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo in tema di aiuti di Stato.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Calenda, Ministro dello sviluppo economico

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1974, n. 223.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è citato nella nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670:
«Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, modificato dal presente decreto, si veda nella nota al titolo.