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DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2016, n. 102

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, recanti integrazioni al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria). (16G00113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2016
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Testo in vigore dal:  30-6-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Integrazioni al decreto legislativo
23 dicembre 2010, n. 274
1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria), sono apportate le seguenti integrazioni:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Rientrano altresì nelle attribuzioni di cui al primo comma le funzioni sanitarie afferenti al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.»;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 2, è inserito il seguente:
«3-bis. Sono trasferite al Servizio sanitario della Regione le funzioni sanitarie per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni trasferite tramite le Aziende sanitarie regionali.»;
c) dopo il comma 3 dell'articolo 7, è inserito il seguente:
«3-bis. Al finanziamento delle funzioni trasferite con l'articolo 2, comma 3-bis, si provvede ai sensi del comma 1.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Alfano, Ministro dell'interno

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Lorenzin, Ministro della salute

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2011.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, è citato nella nota al titolo.
- Il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 («Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2014, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014.
- Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia:
«Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.».

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, è citato nella nota al titolo.
- Si riporta di seguito il testo degli articoli 1, 2 e 7, come modificati dal presente provvedimento:
«Art. 1 (Ambito operativo). - 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 5, comma 1, numero 16), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della Regione delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria.
1-bis. Rientrano altresì nelle attribuzioni di cui al comma 1 le funzioni sanitarie afferenti al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.».
«Art. 2 (Trasferimento delle funzioni sanitarie). - 1.
Sono trasferite al Servizio sanitario della Regione tutte le funzioni sanitarie svolte nell'ambito del territorio regionale dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nonché quelle riferite ai settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.
2. La Regione assicura l'espletamento delle funzioni trasferite tramite le Aziende per i servizi sanitari della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti ed i servizi penitenziari nonché i servizi minorili.
3. La Regione nell'ambito della propria autonomia statutaria disciplina con propri provvedimenti, in coerenza ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato sub A) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria), l'esercizio delle funzioni trasferite e le relative modalità organizzative, gli obiettivi e gli interventi da attuare a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari nonché dei minori sottoposti a provvedimento penale.
3-bis. Sono trasferite al Servizio sanitario della Regione le funzioni sanitarie per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni trasferite tramite le aziende sanitarie regionali.
(Omissis).».
«Art. 7 (Decorrenza dell'efficacia). - 1. Fatti salvi i termini espressamente previsti, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell'art. 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificano il titolo IV dello Statuto.
2. A decorrere dalla data di decorrenza dell'efficacia di cui al comma 1, previa sottoscrizione del verbale di consegna, sono trasferiti le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali di cui all'art. 4, comma 1.
3. A decorrere dalla data di decorrenza dell'efficacia di cui al comma 1, previa sottoscrizione di apposite convenzioni stipulate in conformità allo schema tipo approvato in sede di Conferenza unificata il 29 aprile 2009, sono concessi in uso gratuito i locali di cui all'art. 4, comma 4.
3-bis. Al finanziamento delle funzioni trasferite con l'art. 2, comma 3-bis, si provvede ai sensi del comma 1.».