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DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 2016, n. 91

Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. (16G00100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2016
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  • Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28
    gennaio 2014, n. 7
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    gennaio 2014, n. 8
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Testo in vigore dal:  15-6-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia e, in particolare, l'articolo 1, commi 5 e 6, a mente dei quali entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi discendenti, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive secondo le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, attraverso interventi normativi diretti ad introdurre le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare;
Visti i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, recanti, rispettivamente: «Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244» e «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali del personale civile, per le materie di competenza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2016;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 19, 20 e 21 aprile 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per i profili di competenza, con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni integrative e correttive in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24-bis:
1) al comma 2, la parola: «, annualmente,» è soppressa;
2) al comma 3, dopo le parole: «della commissione interministeriale» sono inserite le seguenti: «, nominati per la durata di un biennio con decreto del Ministro della difesa su designazione degli altri Ministri interessati,»;
b) all'articolo 31, comma 1, le parole: «interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito» sono sostituite dalle seguenti: «e unità dell'Esercito deputate per il territorio»;
c) all'articolo 95, comma 3, lettera a), le parole: «per il territorio», sono sostituite dalle seguenti: «militare della Capitale»;
d) l'articolo 101 è sostituito dal seguente:
«Art. 101 (Organizzazione generale dell'Esercito italiano). - 1.
Per l'assolvimento dei compiti stabiliti dalla legge l'Esercito italiano è organizzato in comandi, enti e unità titolari di capacità operative, di supporto, logistiche, formative, addestrative, infrastrutturali e territoriali.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione delle strutture ordinative di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito.»;
e) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:
«Art. 102 (Organizzazione operativa dell'Esercito italiano). - 1.
L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano è posta alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e le articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;
f) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:
«Art. 103 (Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano). - 1. L'attribuzione delle funzioni nei settori del reclutamento e delle forze di completamento, del demanio e delle servitù militari, della leva e del collocamento al lavoro dei militari volontari congedati è effettuata con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con cui sono altresì individuati i Comandi, le unità e i reparti competenti per territorio o presidio.
2. L'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le competenze dei comandi, reparti e unità di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
3. In ciascuna delle regioni amministrative tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni amministrative dell'arco alpino, è assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.»;
g) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:
«Art. 104 (Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano). - 1. L'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende:
a) i seguenti istituti di formazione:
1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
2) Accademia militare;
3) Scuola sottufficiali dell'Esercito;
4) Scuola militare "Nunziatella";
5) Scuola militare "Teuliè";
b) la Scuola lingue estere dell'Esercito;
c) il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito;
d) gli altri Enti di formazione e specializzazione individuati dagli ordinamenti di Forza armata.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del comando, degli istituti, delle scuole, dei centri e degli enti di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;
h) l'articolo 105 è sostituito dal seguente:
«Art. 105 (Organizzazione logistica dell'Esercito italiano). - 1.
L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono:
a) i comandi trasporti e materiali, commissariato, sanità e veterinaria, e tecnico;
b) i poli di mantenimento e di rifornimento;
c) il Centro polifunzionale di sperimentazione;
d) il Centro tecnico logistico interforze NBC;
e) il Policlinico militare di Roma;
f) il Centro militare di veterinaria.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Comando di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;
i) l'articolo 107 è sostituito dal seguente:
«Art. 107 (Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano). - 1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare dell'Esercito italiano fanno capo al dipartimento delle infrastrutture presso lo Stato maggiore dell'Esercito che le espleta avvalendosi dei comandi e delle unità intermedie e periferiche dotate di adeguata struttura tecnica competente nelle specifiche materie.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del dipartimento di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;
l) all'articolo 154, comma 1, alinea, le parole: «del servizio commissariato e amministrazione del comando logistico» sono sostituite dalle seguenti: «è posta alle dipendenze dell'Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa dell'Aeronautica militare e»;
m) all'articolo 195, comma 1, lettera a), le parole: «di collaborazione e sperimentazione clinica con il centro studi e ricerche della sanità veterinaria dell'Esercito italiano», sono sostituite dalle seguenti: «di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario»;
n) all'articolo 306:
1) al comma 2:
1.1) al primo periodo, le parole: «Entro il 31 marzo di ciascun anno,» sono sostituite dalle seguenti: «Ogni due anni, entro il mese di marzo,» e la parola: «annuale» è soppressa;
1.2) al terzo periodo, dopo le parole: «in favore del conduttore» sono inserite le seguenti: «non proprietario di altra abitazione nella provincia» e le parole: «non proprietario di altra abitazione» sono soppresse;
2) al comma 3, al primo periodo, le parole: «non proprietario di altra abitazione nella provincia» sono soppresse;
o) all'articolo 307, comma 3-bis, al nono periodo, dopo la parola: «prelazione» sono inserite le seguenti: «tenuto conto degli investimenti effettuati dal concessionario durante il periodo di concessione»;
p) all'articolo 2188-bis al comma 1:
1) alla lettera a):
1.1) al numero 11), le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016»;
1.2) il numero 16) è soppresso;
1.3) dopo il numero 34) sono inseriti i seguenti:
«34-bis) Comando militare esercito Trentino Alto-Adige, entro il 31 maggio 2016;
34-ter) Centro studi e ricerche di sanità e veterinaria dell'Esercito italiano, entro il 31 maggio 2016;»;
2) alla lettera b):
2.1) al numero 10), le parole: «del 44° e 184° battaglioni sostegno TLC» sono sostituite dalle seguenti: «degli Enti di sostegno TLC»;
2.2) al numero 12), le parole: «alle soppressioni del 2° FOD e «sono sostituite dalle seguenti: «alla soppressione»;
2.3) al numero 13), le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016» e le parole « conseguenti alla soppressione del 2° Comando delle Forze di difesa ed è posto alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri» sono soppresse;
2.4) il numero 14) è soppresso;
2.5) al numero 18), le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016» e le parole: «e transita alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «in sistema con la riorganizzazione del Comando Truppe Alpine, di cui al numero 29-ter)»;
2.6) al numero 21), le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio» e le parole: «in Comando militare esercito interregionale Nord-Ovest» sono sostituite dalle seguenti: «e ridenominato in ragione della rideterminazione delle relative attribuzioni»;
2.7) al numero 22), dopo la parola: «Roma» sono aggiunte infine le seguenti: «in Comando forze operative terrestri e Comando operativo esercito»;
2.8) al numero 23) dopo la parola: «riconfigurato» è inserita la seguente: «e ridenominato»;
2.9) al numero 26), dopo la parola: «riconfigurato» è inserita la seguente: «e ridenominato»;
2.10) al numero 27), le parole: «Comando per il territorio dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle» sono sostituite dalle seguenti: «Comando militare della Capitale, entro il 31 maggio 2016, è riconfigurato in ragione dei compiti e funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2018 acquisisce le»;
2.11) al numero 28), le parole: «31 dicembre 2018, è riconfigurato» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione» e dopo le parole: «da assolvere ed» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»;
2.12) al numero 29), le parole: «il 31 dicembre 2018, è riconfigurato» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 maggio 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione» e dopo le parole: «da assolvere ed» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»;
2.13) dopo il numero 29) sono inseriti i seguenti:
«29-bis) il Comando forze di difesa interregionale Nord, entro il 31 maggio 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative;
29-ter) il Comando delle truppe alpine, entro il 31 maggio 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative;
29-quater) il Comando forze di difesa interregionale Sud, entro il 31 maggio 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative anche conseguenti alla soppressione del 2° FOD;
29-quinquies) il Comando supporti in Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in Comando delle forze operative terrestri di supporto, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni;
29-sexies) l'Istituto geografico militare, entro il 31 maggio 2016, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle proprie attribuzioni nel settore territoriale.»;
q) all'articolo 2188-quater, comma 1:
1) alla lettera a), al numero 1), la parola: «2015» è sostituita dalla seguente: «2016»;
2) alla lettera b), dopo il numero 8) è inserito il seguente:
«8-bis) Poligono interforze di Salto di Quirra (Ogliastra), entro il 31 maggio 2016 è riconfigurato e razionalizzato in riduzione nelle strutture e relativi organici.».
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106.
Il testo dell'art. 1, commi 5 e 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2013, n. 13, è il seguente:
«Art. 1 (Oggetto e modalità di esercizio della delega). - 1.-4. (Omissis).
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. Una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), della presente legge, anche tenuto conto di quanto previsto dall' art. 3, comma 155 , ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e successive modificazioni, è utilizzata per adottare, entro il 1º luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative, con le medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2 , comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216 , e dei criteri direttivi di cui all' art. 8 , comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124 .
6. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono effettuati introducendo le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare».
7. (Omissis).».
- Il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244) e il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8 (Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244) sono pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2014, n. 12.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 24-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
« Art. 24-bis (Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause degli incidenti occorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai fini di prevenzione) - 1. (Omissis).
2. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli altri Ministri interessati.
3. Ai componenti della commissione interministeriale, nominati per la durata di un biennio con decreto del Ministro della difesa su designazione degli altri Ministri interessati, non è dovuto alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 31 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 31 (Comandi regione militare interforze). - 1.
Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni territoriali e presidiarie svolte dai Comandi e unità dell'Esercito deputate per il territorio, dai Comandi marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea.».
- Si riporta il testo del comma 3, lettera a), dell'art. 95 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 95 (Bande musicali). - 1.-2. (Omissis).
3. Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:
a) del Comando militare della Capitale, quella dell'Esercito italiano;
b) del Comando marittimo Capitale, quella della Marina militare;
c) del Comando dell'Aeronautica militare di Roma, quella dell'Aeronautica militare;
d) del Comando della Legione allievi carabinieri di Roma, quella dell'Arma dei carabinieri.
4. - 6. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 154 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 154 (Direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare). - 1. La Direzione di amministrazione del Comando logistico è posta alle dipendenze dell'Ufficio generale Centro di responsabilità amministrativa dell'Aeronautica militare e assolve i seguenti compiti:
a) assicura il finanziamento degli enti attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali e la resa dei relativi conti;
b) svolge le funzioni di natura giuridico amministrativa devolute in relazione all'ordinamento di Forza armata;
c) esercita l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti sia in sede ispettiva sia in sede di revisione degli atti di gestione anche per conto dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera a), dell'art. 195 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 195 (Strutture sanitarie interforze). - 1. Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attività di medicina legale sono:
a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario;
b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare;
c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.».
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 306 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 306 (Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa). - 1. (Omissis).
2. Ogni due anni, entro il mese di marzo, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonché il riconoscimento, in favore del conduttore non proprietario di altra abitazione nella provincia, del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.
3. Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all'art. 297, il Ministero della difesa provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.
4. - 5. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3-bis, dell'art. 307 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 307 (Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa). - 1.-3. Omissis.
3-bis. Con uno o più decreti, il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, promuove la concessione d'uso a titolo gratuito, per una durata massima di dieci anni, dei beni immobili militari già individuati e proposti per le finalità di cui all'art. 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non siano stati richiesti in proprietà dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni. I medesimi immobili sono concessi, a cura dell'Agenzia del demanio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti, a chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa nella quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonché di un piano di utilizzo. Sulla accettazione della domanda, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni.
La concessione, ad opera dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili ad essa trasferiti, è condizionata al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, rilasciato nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibili, che sarà restituito al termine della concessione, salvo il mancato adempimento dell'obbligo di valorizzazione o il deterioramento del bene stesso. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia rivendicazione relativa agli immobili. Le procedure e i tempi per la concessione sono i medesimi di cui al citato art. 56-bis, nei limiti in cui essi sono compatibili. Qualora, entro tre anni dall'avvenuto trasferimento, l'assegnatario del bene non abbia valorizzato il bene nei termini indicati al momento della concessione, l'Agenzia del demanio si riserva la facoltà di revocare la medesima mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all'assegnatario stesso. La concessione non è rinnovabile. Entro sei mesi dalla scadenza, l'Agenzia del demanio avvia le procedure ad evidenza pubblica di alienazione del bene, riconoscendo al concessionario il diritto di prelazione tenuto conto degli investimenti effettuati durante il periodo di concessione.
In caso di mancata aggiudicazione, le opere e i manufatti eventualmente realizzati dal concessionario sul bene immobile oggetto della concessione restano acquisiti allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinare la restituzione del bene medesimo nel pristino stato. L'immobile acquisito non può essere oggetto di trasferimento, a qualsiasi titolo giuridico, prima di cinque anni dall'acquisizione.
All'Amministrazione concedente è data facoltà, comunque e a suo insindacabile giudizio, di rientrare nella piena proprietà dell'immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto con norme di legge, difforme da quello pattuito in sede di cessione, o quando subentra un interesse pubblico a riacquisire l'immobile concesso.
4 - 11-bis. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2188-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2188-bis (Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito italiano). - 1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-ter e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Esercito italiano di cui agli articoli dal 100 al 109, sono adottati ai sensi dell'art. 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:
a) provvedimenti di soppressione:
1) - 10) (Omissis).;
11) Comando 2° FOD entro il 31 maggio 2016;
12) - 15) (Omissis).;
16) (soppresso).;
17) - 34) (Omissis).;
34-bis) Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, entro il 31 maggio 2016;
34-ter) Centro studi e ricerche di sanità e veterinaria dell'Esercito italiano, entro il 31 maggio 2016;
b) provvedimenti di riconfigurazione:
1) - 9) (Omissis).;
10) il Polo Mantenimento dei mezzi di Telecomunicazione, Elettronici ed Optoelettronici di Roma, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle proprie dipendenze degli Enti di sostegno TLC;
11) omissis;
12) il Comando Militare Esercito Campania, entro il 31 dicembre 2014 è riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale SUD in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro documentale di Napoli;
13) il Comando Divisione "Acqui", entro il 31 maggio 2016, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni;
14) (soppresso).;
15) - 17) (Omissis).;
18) il Comando Divisione "Tridentina", entro 31 maggio 2016, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale dell'Area operativa dell'Esercito in sistema con la riorganizzazione del Comando Truppe Alpine, di cui al numero 29-ter);
19) - 20) (Omissis).;
21) il Comando Regione Militare NORD, entro il 31 maggio 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione della rideterminazione delle relative attribuzioni;
22) il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente dislocato a Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato nella sede di Roma in Comando Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito;
23) il Comando militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato e ridenominato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del Comando Militare Esercito Molise e del Centro Documentale di Chieti;
24) - 25) (Omissis).;
26) il Comando militare Esercito Marche, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato e ridenominato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Ancona;
27) il Comando militare della Capitale, entro il 31 maggio 2016, è riconfigurato in ragione dei compiti e funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2018 acquisisce le relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Roma;
28) il Comando militare autonomo della Sardegna, entro il 31 maggio 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2018 acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari;
29) il Comando militare autonomo della Sicilia, entro il 31 maggio 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2018 acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo;
29-bis) il Comando Forze di Difesa Interregionale NORD, entro il 31 maggio 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative;
29-ter) il Comando delle Truppe Alpine, entro il 31 maggio 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative;
29-quater) il Comando Forze di Difesa Interregionale SUD, entro il 31 maggio 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative anche conseguenti alla soppressione del 2° FOD;
29-quinquies) il Comando Supporti in Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni;
29-sexies) l'Istituto Geografico Militare, entro il 31 maggio 2016, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle proprie attribuzioni nel settore territoriale.».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 8-bis) dell'art. 2188-quater come, rispettivamente modificato e inserito dal presente decreto:
«Art. 2188-quater (Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Aeronautica militare). - 1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-ter, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Aeronautica militare di cui agli articoli dal 139 al 154, sono adottati ai sensi dell'art. 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:
a) provvedimenti di soppressione:
1) 50° Stormo con sede a Piacenza, entro il 31 dicembre 2016;
2) Distaccamento Aeroportuale con sede a Elmas (CA), entro il 31 dicembre 2015;
b) provvedimenti di riconfigurazione:
1) - 8) (Omissis).;
8-bis) Poligono interforze di Salto di Quirra (OG), entro il 31 maggio 2016 è riconfigurato e razionalizzato in riduzione nelle strutture e relativi organici.
2. (Omissis).».