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DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2016, n. 46

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, recante integrazione all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di misure di limitazione del traffico veicolare lungo le strade che collegano il territorio delle province di Trento e di Bolzano. (16G00055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2016
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Testo in vigore dal:  21-4-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche», e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 19;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, dell'interno e dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti in materia di paesaggio e di quelle delegate ai sensi di questo articolo, le Province, d'intesa tra loro e previo parere del Ministero competente in materia di infrastrutture e mobilità, possono disciplinare misure per la limitazione del traffico veicolare lungo le strade che collegano i rispettivi territori. Le misure possono essere adottate per limitare l'interferenza e gli effetti del traffico veicolare su beni o località di particolare valenza dal punto di vista paesaggistico o naturalistico, ivi compresi i siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO; gli eventuali proventi derivanti dalle misure considerate da questo comma sono destinati alla conservazione e alla valorizzazione delle caratteristiche naturali o alla promozione del turismo sostenibile nelle predette aree.
I provvedimenti di cui al precedente comma devono essere motivati, tenendo conto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione, e, nel caso comportino divieti o limitazioni alla circolazione, devono assicurare misure alternative.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Alfano, Ministro dell'interno

Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1974, n. 223. Il testo dell'articolo 19, già modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, come ulteriormente modificato dal presente decreto , è il seguente:
«Art. 19. Salvo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo, resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:
a) alle strade statali;
b) alle autostrade che si estendono oltre il territorio della provincia, salva la necessità dell'intesa con la provincia interessata per quelle il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima; restano peraltro di esclusiva competenza dello Stato anche per tali autostrade i provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario;
c) alle costruzioni di linee ferroviarie statali;
d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere turistico;
e) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;
f) alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico ed ai relativi impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica;
g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamità pubbliche relative alle materie di cui alle lettere precedenti;
h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici;
i) alle modalità di erogazione di mutui da concedere da parte di enti ad istituti pubblici non aventi carattere regionale e della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di opere pubbliche di interesse provinciale.
A decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade.
Le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i piani pluriennali di viabilità e i piani triennali per la gestione e l'incremento della rete stradale secondo gli indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici, individuando gli interventi da realizzare, le priorità, i tempi ed i costi di realizzazione. I piani suddetti sono approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.
I beni immobili espropriati dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure di cui alle rispettive normative provinciali, per la costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione delle strade statali sono intavolati a favore del demanio dello Stato - ramo strade. Sono intavolati alla provincia autonoma territorialmente competente, su istanza del rispettivo presidente, i relitti stradali già facenti parte del demanio dello Stato - ramo strade, derivanti dagli interventi predetti. I beni immobili che risultino non più funzionali alla viabilità stradale dello Stato, diversi da quelli previsti nel precedente periodo, sono trasferiti sulla base di appositi verbali di consegna redatti, anche di volta in volta, di intesa fra i rappresentanti della Provincia autonoma interessata e dell'amministrazione statale competente. Tali verbali costituiscono titolo per l'intavolazione, su richiesta del Presidente della Provincia autonoma.
Le somme spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al secondo comma del presente articolo sono così determinate per il periodo 1° luglio 1998-31 dicembre 1999:
a) per tutte le spese di funzionamento e di manutenzione della rete stradale, escluse quelle di cui alla lettera b), la somma pari alla media aritmetica dell'analoga spesa sostenuta dall'ANAS negli anni 1995 e 1996 nelle stesse province;
b) per le spese di investimento, la somma pari alle risorse già previste, per ciascuna delle due province, nel programma triennale per la viabilità 1997-1999, per quanto già non erogato dall'ANAS alla data del 30 giugno 1998.
Entro il 30 giugno 1998, le province presentano programmi modificativi e / o integrativi, da approvare con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo, da realizzare a proprio carico, che prevedano investimenti aggiuntivi per l'ammodernamento e l'incremento della rete stradale oggetto della delega. In sede di definizione del programma triennale 2000-2002 si tiene conto dello stato di attuazione dei predetti programmi.
Relativamente al triennio 2000-2002, le somme da erogarsi alle due province, per i medesimi fini di cui al comma precedente, sono determinate, nell'ammontare pari alla percentuale derivante dal rapporto tra estensione della rete stradale rispettivamente localizzata nel territorio delle due province ed estensione dell'intera rete stradale statale, risultante al 31 dicembre 1996 applicata ai corrispondenti stanziamenti, previsti nel bilancio dello Stato per la viabilità, esclusi quelli per gli oneri di ammortamento dei mutui contratti antecedentemente alla data del 1° luglio 1998.
Per gli anni successivi al 2002, il criterio di calcolo di cui al comma precedente è applicato all'estensione della rete stradale statale risultante al 31 dicembre 2002.
I dati necessari per la quantificazione delle somme spettanti alle province autonome ai sensi del presente articolo sono accertati in contradditorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dalle province medesime e dal Ministero dei lavori pubblici.
Il prelievo di dette somme è effettuato dai trasferimenti statali di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, se capienti, stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Dette somme sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Con decreto del Ministro del tesoro sono apportate le relative variazioni compensative di bilancio.
Il pagamento delle somme spettanti alle province autonome ai sensi del presente articolo è effettuato con periodicità trimestrale.
Nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti in materia di paesaggio e di quelle delegate ai sensi di questo articolo, le Province, d'intesa tra loro e previo parere del Ministero competente in materia di infrastrutture e mobilità, possono disciplinare misure per la limitazione del traffico veicolare lungo le strade che collegano i rispettivi territori. Le misure possono essere adottate per limitare l'interferenza e gli effetti del traffico veicolare su beni o località di particolare valenza dal punto di vista paesaggistico o naturalistico, ivi compresi i siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO; gli eventuali proventi derivanti dalle misure considerate da questo comma sono destinati alla conservazione e alla valorizzazione delle caratteristiche naturali o alla promozione del turismo sostenibile nelle predette aree.
I provvedimenti di cui al precedente comma devono essere motivati, tenendo conto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione, e, nel caso comportino divieti o limitazioni alla circolazione, devono assicurare misure alternative. ».
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dal presente decreto, è riportato nella nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'articolo 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670:
«Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dal presente decreto, è riportato nella nota al titolo.