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DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2016, n. 43

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e al decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, in materia di controllo della Corte dei conti. (16G00051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/2016
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Testo in vigore dal:  13-4-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 79;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative e amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi, ed in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed in particolare l'articolo 14;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'articolo 1;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, di cui all'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Udito il parere n. 3/2015/CONS delle Sezioni riunite della Corte dei conti, reso nell'adunanza dell'11 novembre 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, relativo al controllo della Corte dei conti
a) nel comma 1, dopo le parole: «Province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «, degli enti locali, nonché degli altri enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670» e in fine è aggiunto il seguente periodo: «Nell'ambito delle predette funzioni di controllo, la Corte può chiedere alle amministrazioni pubbliche previste dal primo periodo dati economici e patrimoniali riferiti agli enti e agli organismi privati dalle stesse partecipati o finanziati in via ordinaria.»;
b) il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:
«3-bis. La Regione e le Province istituiscono con proprie disposizioni normative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con le competenti sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano.».
2. L'attività di vigilanza dei collegi dei revisori dei conti, istituiti ai sensi del comma 1, è esercitata con riferimento all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello della relativa costituzione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1988, n. 178.
- Il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2011, n. 195.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ( Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. Il testo dell'art. 79 è il seguente:
«Art. 79. - 1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:
a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'art. 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.
3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti.
4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.
4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'art. 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.
4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.
4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.
4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, art. 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.
4-septies. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.
4-octies. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.».
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 6. - 1. Per il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, nonché degli altri enti pubblici di cui all'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per lo svolgimento dell'attività e per il funzionamento delle sezioni di Trento e di Bolzano e dei relativi uffici di controllo, nonché per l'esercizio delle funzioni dei presidenti di sezione preposti al coordinamento si applicano, per quanto non disciplinato dal presente decreto, le leggi dello Stato che disciplinano l'ordinamento, le attribuzioni e le procedure della Corte dei conti. Nell'ambito delle predette funzioni di controllo, la Corte può chiedere alle amministrazioni pubbliche previste dal primo periodo dati economici e patrimoniali riferiti agli enti e agli organismi privati dalle stesse partecipati o finanziati in via ordinaria.
2. Le sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano definiscono annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle regioni e delle province autonome e ne danno comunicazione agli enti interessati.
3. Il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, in quanto applicabili.
3-bis. La Regione e le Province istituiscono con proprie disposizioni normative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con le competenti sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano.
3-ter. La Regione e le Province possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica anche per conto degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.».
- Il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, è citato nelle note al titolo. Il testo dell'art. 3, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 3 (Disposizioni riguardanti l'Università). - 1.
L'Università è disciplinata dal proprio Statuto, definito nel rispetto della Costituzione e di quanto disposto dal presente decreto. Il predetto Statuto è altresì definito in armonia con i principi fondamentali delle leggi statali in materia di università e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) il perseguimento di una pluralità di finalità, nello svolgimento di ciascuna delle quali l'Università deve tendere al raggiungimento di livelli di qualità allineati ai migliori standard internazionali;
b) la particolare rilevanza assegnata allo sviluppo di aree scientifiche, in ambito sia umanistico che scientifico-tecnologico, secondo un approccio del tipo research-intensive, con la presenza di Scuole di dottorato orientate al raggiungimento di livelli di elevata qualità aventi come riferimento parametri europei, quali quelli adottati dalle principali agenzie di finanziamento alla ricerca, aperte alla partecipazione competitiva di tutti i ricercatori europei;
c) la definizione di un modello organizzativo, funzionale e di governo dell'Università in cui ciascuna articolazione o struttura è chiamata ad un esercizio di auto-valutazione, di individuazione delle funzioni nelle quali ritiene di potere eccellere in un quadro comparativo internazionale e di conseguente definizione degli obiettivi sui quali ottenere risorse ed essere successivamente valutata;
d) l'attribuzione agli organi centrali dell'Ateneo della valutazione della congruenza fra obiettivi e risorse a disposizione della struttura da un lato e obiettivi complessivi dell'Università e risorse attivabili dall'altro;
e) l'adozione di un progetto strategico che stabilisce per ciascuna articolazione dell'Ateneo e per ciascuna struttura una composizione adeguata fra le diverse finalità perseguite dall'Università e la successiva valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Il metodo di valutazione è congruente con gli obiettivi e le funzioni da valutare e si ispira, in coerenza al loro specifico scopo, al principio del giudizio indipendente dei pari per le attività scientifiche ovvero a quello degli utilizzatori dei servizi e delle prestazioni dell'Università;
f) la individuazione di una struttura amministrativa dell'Ateneo ispirata a principi di responsabilità, di semplificazione delle procedure, agilità e flessibilità, volti a sostenere e facilitare il conseguimento degli obiettivi;
g) il perseguimento dell'attrazione di studenti meritevoli e di risorse umane altamente qualificate, come elemento base per il perseguimento dell'alta qualità di cui alla lettera a);
h) la valorizzazione del capitale umano esistente nonché il riconoscimento della capacità e del merito in tutte le componenti che operano al suo interno, incentivando risultati coerenti con le strategie e le finalità dell'Ateneo e promuovendo politiche idonee a garantire il radicamento nella realtà universitaria anche attraverso la residenzialità;
i) la previsione delle modalità che assicurano il raccordo dell'attività dell'Università con le altre università nell'ambito del sistema universitario italiano e in quello europeo ed internazionale nonché con il sistema educativo dell'istruzione e della formazione;
j) il perseguimento del principio costituzionale delle pari opportunità tra persone dell'uno e dell'altro sesso.
2. Lo Statuto dell'Università prevede, tra l'altro, nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1:
a) gli organi, la composizione, le procedure di elezione o nomina, i requisiti e le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la durata in carica e le relative attribuzioni, secondo i principi di efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione nonché di chiara individuazione dei poteri e delle correlate responsabilità, in coerenza con i seguenti principi e criteri direttivi:
1) semplificazione degli organi di governo, che implica una composizione degli stessi con un numero limitato di membri;
2) previsione dell'istituzione dell'Organo di amministrazione, del Presidente, del Rettore e dell'Organo di governo scientifico, rispettando il principio della distinzione dei ruoli e delle responsabilità;
3) previsione che i componenti degli organi accademici che hanno il compito di assegnare le risorse siano diversi dai responsabili delle strutture che utilizzano le risorse medesime per la realizzazione dei piani scientifici e didattici; tali strutture utilizzatrici rispondono a quelle assegnanti della qualità del loro operato e del raggiungimento degli obiettivi, sulla base della valutazione di organismi di controllo indipendenti, alla quale possono seguire effetti sanzionatori, nel rispetto del principio di responsabilità;
4) individuazione delle qualità e delle competenze necessarie per ricoprire le cariche di governo dell'Ateneo;
5) previsione che l'Organo di Amministrazione approvi i piani di sviluppo scientifici e didattici formulati dal Rettore; garantisca la stabilità finanziaria dell'Ateneo; approvi i bilanci consuntivi e preventivi; indirizzi e controlli l'utilizzo delle risorse disponibili rispetto agli obiettivi programmati ed approvi la relazione annuale del Rettore sull'attività dell'Ateneo. Esso è formato da un numero dispari (inferiore a dieci) di membri. I membri devono possedere elevate doti di professionalità e conoscenza del sistema universitario e della ricerca. Le candidature all'OdA sono vagliate da un Comitato per le candidature. I membri dell'OdA devono avere scadenze sfalsate in modo che non sia possibile rinnovare contemporaneamente una maggioranza dei membri stessi. I componenti dell'OdA devono rappresentare l'interesse dell'Ateneo nel suo complesso. L'OdA ed il suo Presidente sono nominati dalla Provincia, previo parere vincolante del Comitato per le candidature. Lo Statuto prevede, tra l'altro, i requisiti per la candidatura, le eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità con la carica, le modalità e le procedure di presentazione e di esame delle stesse, di formulazione del parere e i relativi termini. Lo Statuto medesimo può prevedere altresì che fino a tre componenti, in possesso dei requisiti previsti e sui quali vi sia il parere favorevole del Comitato predetto, possano essere scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle strutture accademiche indicate dallo Statuto medesimo, individuandoli anche tra i laureati presso l'Università degli studi di Trento non appartenenti al corpo docente dell'Università medesima. Fanno parte di diritto dell'OdA il Rettore, il Presidente del Consiglio degli Studenti e un componente nominato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Presidente assicura il collegamento con la provincia ed opera per il reperimento delle risorse necessarie all'Università, di concerto con il Rettore e con l'ausilio dei membri dell'OdA;
6) previsione che il Comitato per le candidature sia formato da persone in possesso di comprovata ed adeguata competenza professionale ed esperienza in incarichi di carattere scientifico o di amministrazione di strutture complesse, che non si trovino comunque in condizione di conflitto di interesse - come sarà specificato dallo Statuto - con l'Università o con gli enti di ricerca disciplinati dalla legge provinciale o con la provincia e i suoi enti strumentali. Ad essa è demandata la valutazione dei titoli e delle competenze relative alle candidature per ricoprire il ruolo di membro dell'OdA dell'Università. I membri del Comitato per le candidature (da 3 ad un massimo di 5) sono nominati dalla Provincia, previa intesa con l'Università, secondo modalità previste dallo Statuto;
7) attribuzione al Rettore della legale rappresentanza e della responsabilità della gestione dell'Università, della formulazione dei piani di sviluppo scientifici-didattici, dell'indirizzo e della vigilanza sulla loro attuazione. Egli è coadiuvato nella programmazione e nella gestione dall'Organo di governo scientifico. È eletto sulla base di candidature. La presentazione delle candidature è formulata in modo tale da non escludere docenti di altre università. Il Rettore è eletto nell'ambito di una rosa di candidati vagliata da un Comitato di selezione disciplinato dallo Statuto. Il medesimo Statuto prevede anche le norme che assicurano il rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di eleggibilità e durata in carica del Rettore nonché le disposizioni che consentono la nomina del Comitato di selezione entro un termine temporale prefissato;
8) previsione che il Presidente, oltre ai compiti ad esso specificatamente assegnati da questo decreto e dallo Statuto ed a quelli connessi con il funzionamento dell'Organo di amministrazione, svolga la funzione di impulso e di proposta sulle deliberazioni dell'Organo riguardanti i bilanci e la gestione amministrativo-finanziaria generale dell'ente nonché di indirizzo e vigilanza sulla loro attuazione. Curi altresì, d'intesa con il Rettore, la definizione delle proposte e degli atti individuati dallo Statuto medesimo, con particolare riguardo a quelli riguardanti gli accordi di carattere generale aventi contenuto prevalentemente finanziario o amministrativo ed ai rapporti di carattere istituzionale, aventi le predette caratteristiche, con altri enti, anche nazionali ed esteri. Lo Statuto disciplina i poteri di sottoscrizione degli atti da parte del Presidente, individuandoli in relazione alle funzioni ed ai compiti attribuiti ad esso o all'Organo di amministrazione dallo Statuto medesimo o dal presente decreto;
9) previsione che l'Organo di governo scientifico cooperi con il Rettore per la definizione dei piani di sviluppo scientifici e didattici, per l'attuazione delle scelte strategiche, per l'allocazione delle risorse, per il reclutamento dei docenti sulla base delle proposte dalle singole strutture dell'Ateneo. La sua composizione è disciplinata sulla base di una combinazione tra componente elettiva e componente nominata da parte del Rettore, in modo da assicurare coerenza di governo ed equilibrata presenza delle diverse aree scientifiche. Nell'Organo di governo scientifico è prevista una rappresentanza studentesca per la trattazione di tutte le tematiche relative alla didattica e ai servizi per gli studenti;
10) istituzione di un Organo di valutazione che valuti la qualità dell'operato dell'Università, anche in relazione al piano strategico di Ateneo. Esso è composto prevalentemente da membri esterni all'Università, le cui candidature sono proposte dal Presidente dell'OdA. L'Organo di Valutazione opera per conto dell'OdA e per gli organi di valutazione e controllo nazionali;
11) istituzione di un Organo di rappresentanza degli studenti che abbia il compito di esprimere pareri ed elaborare proposte su tutte le questioni che riguardano la didattica, le tasse universitarie, il diritto allo studio, le politiche di valorizzazione del merito, la mobilità internazionale degli studenti e le azioni di sostegno post-laurea. L'Organo assembleare elegge al suo interno un Presidente, che è membro di diritto dell'Organo di amministrazione;
12) istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, scelti fra persone di comprovata competenza ed esperienza.
Lo Statuto prevede i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, i requisiti necessari, le modalità di nomina e la durata in carica. È prevista altresì la rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e il divieto di conferimento dell'incarico a personale dipendente dell'Università. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri nominati uno dalla Provincia, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dall'Università. Il Presidente del Collegio è il membro nominato dalla provincia;
13) previsione di una sede assembleare pubblica, convocata di norma annualmente, aperta a rappresentanze politiche, sociali, economiche ed istituzionali locali, con il compito di fornire pareri sugli indirizzi generali, al fine di assicurare forme di partecipazione per la comunità trentina;
14) previsione delle procedure di composizione delle diverse posizioni nel caso di formale dissenso tra gli organi dell'Ateneo in ordine all'approvazione dei bilanci, del piano strategico o della relazione annuale del Rettore nonché, in generale, di tutti gli atti per i quali è prevista l'intesa tra più organi, disciplinandone anche gli effetti;
b) la definizione del modello organizzativo coerente con i principi e criteri direttivi previsti da questo decreto. L'articolazione interna dell'Ateneo è definita dallo Statuto e attua il principio dell'approccio unitario a didattica e ricerca, al fine anche di superare la separazione di funzioni. È previsto altresì che la struttura tecnico-gestionale sia diretta da un Direttore generale, nominato dall'OdA su proposta del Rettore d'intesa con il Presidente dell'OdA;
c) la definizione, fermo restando quanto previsto da questo decreto in materia di specifici regolamenti di Ateneo, degli ambiti nei quali opera l'autonomia regolamentare dell'Ateneo, ampliandola rispetto a quella previgente, al fine di rendere l'organizzazione più dinamica e flessibile, con standard di servizio allineati a quelli internazionali. Tali regolamenti disciplinano, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di università nonché in materia di contrattazione integrativa, dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e del presente comma nonché dei vincoli di compatibilità finanziaria previsti dalla legge provinciale di recepimento dell'intesa di cui all' art. 79 , comma 3, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, le modalità di reclutamento e di gestione dei rapporti di lavoro e l'istituzione di un significativo sistema premiale che possa efficacemente motivare e riconoscere i risultati raggiunti;
d) l'adozione del piano strategico pluriennale di Ateneo, approvato dall'Organo di amministrazione su proposta del Rettore, d'intesa con l'Organo di governo scientifico. Il predetto piano individua, tra l'altro, gli obiettivi e i programmi di sviluppo;
e) la valutazione successiva (ex-post), che verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano strategico di cui alla lettera d) e in particolare i livelli di qualità conseguiti. Il metodo di valutazione deve essere congruente con gli obiettivi e le funzioni da valutare ed è definito nel rispetto dei principi e criteri direttivi recati da questo articolo;
f) la definizione dei principi e dei criteri generali di programmazione degli organici e di gestione del personale docente, dei ricercatori e del personale dirigente e tecnico-amministrativo nonché del personale non strutturato, che assicurino comunque il rispetto dei vincoli di compatibilità finanziaria stabiliti sulla base della legge provinciale, dei requisiti previsti dalla legislazione statale e l'attuazione dei principi di imparzialità e non discriminazione, di valutazione del merito, di chiara individuazione delle attribuzioni e delle correlate responsabilità del personale a cui siano assegnate funzioni direttive e funzioni di coordinamento;
g) la previsione dei criteri generali e delle modalità per la programmazione e per la chiamata dei docenti provenienti da altre università estere ovvero per l'utilizzazione congiunta di docenti di università estere, in attuazione delle finalità di internazionalizzazione dell'attività dell'Ateneo;
h) l'attuazione del principio di trasparenza dell'attività dell'Università e dell'accessibilità alle informazioni, riguardanti anche i relativi costi, attinenti alle attività ed ai progetti di ricerca e di didattica di Ateneo ed ai risultati conseguiti;
i) i criteri e le modalità per assicurare e sviluppare la collaborazione dell'Università con altre università anche estere e con altri soggetti, pubblici e privati, per attività e progetti didattici e di ricerca, nonché per autorizzare gli organi competenti dell'Università medesima a costituire, in concorso con altri enti pubblici e privati, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, forme associative o partecipative, anche dotate di personalità giuridica, finalizzate alla realizzazione dei propri fini istituzionali, anche sviluppando reti e sistemi di cooperazione;
l) la facoltà dell'Università di istituire, in armonia con i principi fondamentali della legislazione statale nella materia, una Fondazione mediante la costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad assicurare la progressiva autonomia finanziaria dell'Università stessa in particolare per progetti di innovazione didattica e di ricerca. Lo Statuto della Fondazione può prevedere, tra l'altro, che tutte le cariche per la gestione ed il controllo siano svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute da amministratori e sindaci per l'esercizio delle funzioni, e che alla costituzione del Fondo concorrano, in particolare:
1) beni immobili appartenenti al patrimonio dell'Università;
2) altri beni trasferiti alla Fondazione da enti pubblici o privati;
3) una quota delle somme spettanti all'Università a titolo premiale per l'ottenimento di risultati favorevoli;
4) una quota dell'avanzo di amministrazione;
5) donazioni di enti pubblici e di soggetti privati;
m) i criteri e le modalità per promuovere, sviluppare e sostenere il sistematico raccordo tra l'Università e sistema delle imprese e delle professioni nonché il mercato del lavoro a livello locale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento all'ambito europeo, al fine di valorizzare, anche in termini di opportunità offerte e di monitoraggio sistematico dei risultati, le risorse umane formatesi nell'attività di didattica e di ricerca dell'Università stessa;
n) il sistema contabile adottato e i relativi principi contabili di riferimento, fermi restando i principi di armonizzazione dei sistemi contabili previsti dalle leggi statali;
o) le modalità e la procedura per le successive modificazioni statutarie, prevedendo anche forme semplificate per le modifiche di carattere non sostanziale, da individuare sulla base di criteri oggettivi.
3. Per il controllo di legittimità sugli atti si applicano le disposizioni previste dalle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli atti della provincia.
Sono fatte salve le attribuzioni delle Province ai sensi dell'art. 79, comma 3, dello Statuto; degli esiti dell'attività di vigilanza della Provincia è data notizia alla competente sezione della Corte dei conti. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
- Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2011, n. 216. Il testo dell'art. 14 è il seguente:
«Art. 14 (Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:
a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero;
b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, così come rideterminata ai sensi dell'art. 13 del presente decreto;
d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;
e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;
f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.
2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato art. 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente.».
- Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2012, n. 237, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2012, n. 286, S.O. Il testo dell'art. 1 è il seguente:
«Art. 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni). - 1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.
2. Annualmente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione.
4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'art. 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale.
6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno.
7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.
9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'art. 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'art. 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.
9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'art. 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni.
9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9-ter.
9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'art. 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.
11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinchè si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale.
La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.
12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'art. 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13.
14.
15.
16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670:
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, come modificato dal presente decreto , è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, come modificato dal presente decreto , è riportato nelle note alle premesse.