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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 27

Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della commissione. (16G00035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2016
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Testo in vigore dal:  20-3-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista la direttiva 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato;
Vista la decisione della Commissione 2009/603/CE del 5 agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformità della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, la Parte IV recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della salute;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo
20 novembre 2008, n. 188
1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «e di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.» sono sostituite dalle seguenti: «e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera m), le parole: «di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,»;
c) all'articolo 3:
1) il comma 2 è soppresso;
2) al comma 3 la lettera c) è soppressa;
d) all'articolo 5 dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis.
Fatto salvo il divieto di cui al comma 2, le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto, ma che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti di cui all'articolo 3, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.»;
e) all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»;
f) all'articolo 9, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale, i suddetti apparecchi sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori. Gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono altresì corredati di istruzioni che indicano come l'utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni informano altresì l'utilizzatore finale sui tipi di pila o di accumulatore incorporato nell'apparecchio.»;
g) all'articolo 10, comma 1, lettera b), le parole: «o del decreto 25 luglio 2005, n. 151,» sono sostituite dalle seguenti: «o del decreto 14 marzo 2014, n. 49,»;
h) all'articolo 13, comma 8, le parole: «e n. 151 del 2005.» sono sostituite dalle seguenti: «e n. 49 del 2014.»;
i) all'articolo 14, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza.»;
l) all'articolo 25, comma 4, le parole: «fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 3,»;
m) all'articolo 27 il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonché le relative modalità di versamento.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2006/66/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 26 settembre 2006, n. L 266.
- La direttiva 2008/103/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2008, n. L 327.
- La decisione della Commissione 2009/603/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 8 agosto 2009, n. L 206.
- La direttiva 2013/56/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 10 dicembre 2013, n. L 329.
- Il Capo IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, è il seguente:

«Capo IV


AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI

Art. 208. (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
Art. 209. (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)
Art. 210. (Autorizzazioni in ipotesi particolari)
Art. 211. (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
Art. 212. (Albo nazionale gestori ambientali)
Art. 213. (Autorizzazioni integrate ambientali).».
- Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2008, n. 283, S.O.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell'art. 1 e dell'Allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176 , cosi recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee). - 1. Il Governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

«Allegato B

(art. 1, comma 1)
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1° luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4 settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (termine di recepimento 27 novembre 2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di recepimento 1° luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21 marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 1°giugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (termine di recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (termine di recepimento 1°gennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (termine di recepimento 21 maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (termine di recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12 giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (termine di recepimento 1°gennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29 novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre 2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza termine di recepimento)
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6 maggio 2015).».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, così recita:

«Capo III - Conferenza unificata

Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori di cui al comma 2 e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.
2. Il presente decreto si applica alle pile e agli accumulatori, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a), indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in:
a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purché destinati a fini specificamente militari;
b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.».
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «pila» o «accumulatore»: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);
b) «pacco batterie»: un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro o racchiusi come un'unità singola e a sé stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore;
c) «pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, né batterie o accumulatori per veicoli;
d) «pile a bottone»: piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva;
e) «batterie o accumulatori per veicoli»: le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione;
f) «pile o accumulatori industriali»: le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici;
g) «rifiuti di pile o accumulatori»: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
h) «riciclaggio»: il trattamento in un processo di produzione di materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;
i) «smaltimento»: una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui all'allegato B alla parte quarta del decreto n. 152 del 2006;
l) «trattamento»: le attività eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento;
m) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la definizione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da pile o accumulatori;
n) «produttore»: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
o) «distributore»: qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale;
p) «immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della Comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della Comunità;
q) «operatori economici»: i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento;
r) «utensili elettrici senza fili»: apparecchi portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati ad attività di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio;
s) «tasso di raccolta»: la percentuale ottenuta, dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in un anno civile a norma dell'art. 6 per la media del peso di pile e accumulatori portatili venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte dei produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali nel territorio nazionale nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti;
t) «punto di raccolta per pile ed accumulatori»: contenitore destinato alla raccolta esclusiva di pile e accumulatori accessibile all'utilizzatore finale e distribuito sul territorio, tenuto conto della densità di popolazione, non soggetto ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti.".
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 3 (Divieti di immissione sul mercato). - 1. Fatte salve le previsioni di cui al decreto n. 209 del 2003, è vietata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'immissione sul mercato:
a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio in peso;
b) di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 per cento di cadmio in peso.
2. (soppresso).
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in:
a) sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza;
b) attrezzature mediche.
c) (soppressa).».
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 5 (Immissione sul mercato). - 1. Le pile e gli accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto, sono immessi sul mercato senza alcun tipo di restrizione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto non possono essere immessi sul mercato.
2-bis. Fatto salvo il divieto di cui al comma 2, le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto, ma che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti di cui all'art. 3, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
3. In caso di immissione sul mercato nazionale di pile ed accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto successivamente alla data di cui al comma 2, le autorità competenti provvedono al loro immediato ritiro con oneri a carico di chi li ha immessi.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sono individuate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità competenti al ritiro ai sensi del comma 3.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse cosi come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 8 (Obiettivi di raccolta). - 1. Ai fini del presente decreto, la percentuale di raccolta delle pile e degli accumulatori portatili viene calcolata per la prima volta in relazione alla raccolta effettuata nel corso dell'anno 2011. Fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, i dati annuali relativi alla raccolta e alle vendite comprendono pile e accumulatori incorporati in apparecchi.
2. Al fine di realizzare un sistema organico di gestione delle pile ed accumulatori portatili che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto, entro la data del 26 settembre 2012 dovrà essere conseguito, anche su base regionale, un tasso di raccolta minimo di pile ed accumulatori portatili pari al 25 per cento del quantitativo immesso sul mercato; tale tasso di raccolta dovrà raggiungere, entro il 26 settembre 2016, il 45 per cento del quantitativo immesso sul mercato.
3. Le percentuali di raccolta di pile e accumulatori portatili sono calcolati annualmente dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito: "ISPRA", secondo il piano di cui all'allegato I, sulla base dei dati dell'immesso sul mercato trasmessi dai produttori ai sensi dell'art. 15, comma 3 e dei dati trasmessi dal Centro di coordinamento di cui all'art. 16.».
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 9 (Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori).
- 1. Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. Qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale, i suddetti apparecchi sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori. Gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono altresì corredati di istruzioni che indicano come l'utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni informano altresì l'utilizzatore finale sui tipi di pila o di accumulatore incorporato nell'apparecchio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia necessaria la continuità dell'alimentazione e occorra un collegamento permanente tra l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.».
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 10 (Trattamento e riciclaggio).- Entro il 26 settembre 2009:
a) i produttori od i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della salute e dell'ambiente, sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti a norma degli articoli 6 e 7 o del decreto 14 marzo 2014, n. 49, sono sottoposti a trattamento e riciclaggio con sistemi che siano conformi alla normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti.
2. Il trattamento di cui al comma 1 soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato II, parte A.
3. Le pile o gli accumulatori raccolti assieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a norma del decreto n. 151 del 2005, sono rimossi dai rifiuti delle apparecchiature stesse e gestiti secondo quanto disposto all'art. 13, comma 3.
4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di riciclaggio e le disposizioni associate di cui all'allegato II, parte B, entro il 26 settembre 2011.
5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4, le province territorialmente competenti effettuano apposite ispezioni presso gli impianti di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, e comunicano al Comitato di cui all'art. 19 gli esiti di tali ispezioni.
6. L'operazione di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al presente articolo può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale o comunitario, a condizione che la spedizione dei rifiuti sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, e successive modificazioni.
7. I rifiuti di pile e accumulatori, esportati dalla Comunità a norma del citato regolamento (CE) n. 1013/2006 e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008, sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento delle efficienze stabiliti nell'allegato II, solo se l'esportatore può dimostrare che l'operazione di riciclaggio è stata effettuata in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto.
8. A decorrere dall'anno 2012 gli impianti di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano ogni anno al Centro di coordinamento di cui all'art. 16 entro il 28 febbraio, con riferimento all'anno solare precedente, le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite, con riferimento alle tre tipologie di pile ed accumulatori di cui all'allegato II, parte B».
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 13 (Finanziamento). - 1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori di cui agli articoli 6 e 7 e 10 è a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome.
2. Il Centro di coordinamento di cui all'art. 16 definisce le modalità di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio, in funzione anche della tipologia delle pile e degli accumulatori raccolti, dell'ubicazione sul territorio dei punti di raccolta e della quota percentuale di raccolta separata effettuata, nonché tenuto conto dei ricavi derivanti dalla vendita dei metalli ottenuti dalle operazioni di trattamento e riciclaggio. Dette modalità sono approvate dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'art. 19.
3. I rifiuti di pile e accumulatori raccolti nell'ambito dei sistemi di cui ai decreti n. 151 del 2005 e n. 209 del 2003 sono rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dai veicoli fuori uso presso gli impianti di trattamento di tali rifiuti e presi in carico dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome ai sensi del comma 1.
4. I produttori sono tenuti a sostenere i costi del funzionamento e delle attività del Centro di coordinamento di cui all'art. 16.
5. I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.
6. I produttori e gli utilizzatori di pile e accumulatori industriali e per veicoli possono concludere accordi che stabiliscano il ricorso a modalità di finanziamento diverse da quelle di cui al comma 1.
7. Il presente articolo si applica a tutti i rifiuti di pile e accumulatori, indipendentemente dalla data della loro immissione sul mercato.
8. L'obbligo di cui al comma 1 non può implicare un doppio addebito per i produttori, nel caso di pile o accumulatori raccolti conformemente alle disposizioni di cui ai decreti n. 209 del 2003 e n. 49 del 2014.».
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 14 (Registro nazionale). - 1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori ai sensi dell'art. 13.
2. I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte A, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.
4. L'iscrizione al Registro è assoggettata al pagamento di un corrispettivo da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui all'art. 27, comma 5.
5. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro di cui al comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano annualmente all'ISPRA, secondo modalità di interconnessione telematica da definirsi mediante accordo tra le parti, l'elenco delle imprese identificate come produttori di pile e accumulatori, nonché tutte le altre informazioni di cui al comma 2.».
- Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 25 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, immette sul mercato pile ed accumulatori privi del simbolo di cui all'art. 23, commi 1 e 3, o immette sul mercato, dopo il 26 settembre 2009, pile ed accumulatori portatili e per veicoli privi della indicazione di cui all'art. 23, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 1.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo comma.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'art. 14, comma 2, immette sul mercato pile o accumulatori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, entro il termine di cui all'art. 14, comma 2, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. La stessa sanzione è applicata al produttore che non fornisce le informazioni di cui all'art. 15, comma 3, ovvero le fornisce in modo incompleto o inesatto.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 3, comma 3, chiunque, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, immette sul mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze di cui all'art. 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 2.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un accumulatore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso.
6. Il distributore che non fornisce le informazioni di cui all'art. 22, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.
7. Il produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni di cui all'art. 9, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000.
8. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 262 del decreto n. 152 del 2006.».
- Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 27 (Disposizioni finanziarie). - 1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Gli oneri derivanti dalle ispezioni di cui all'art. 10, comma 5, sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali controlli, mediante tariffe e modalità di versamento stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, con disposizioni regionali. Dette tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
4. Gli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del Registro di cui agli articoli 14 e 15, all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'art. 19, ivi incluse le attività ispettive, previste dal comma 6, lettera e), del medesimo articolo, e delle attività dell'ISPRA di cui di agli articoli 8, comma 3, e 15, sono a carico dei produttori di pile e accumulatori.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonché le relative modalità di versamento.».