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DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2016, n. 16

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione. (16G00022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2016
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Testo in vigore dal:  25-2-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante: "Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna";
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948;
Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 4 agosto 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e dell'articolo 56 dello Statuto speciale della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e successive modificazioni ed integrazioni e in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, la tutela, promozione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda e catalana.
2. Il presente decreto disciplina, altresì, ferma restando la legislazione regionale in materia, l'applicazione delle disposizioni più favorevoli di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
La legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
Il testo dell'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3 è il seguente:
"Art. 56.
Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.
Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo." .

Note all'art. 1:
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248. Il testo dell'art. 10 è il seguente:
"Art. 10.
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.".
Il testo dell'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 è riportato nelle note alle premesse.
La legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1999, n. 297.