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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 218

Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00235)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
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vigente al 19/03/2024
Testo in vigore dal:  1-1-2022
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Art. 1


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 33 e 76 della Costituzione;
VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 13;
VISTA la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante "Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria";
VISTA la legge 20 novembre 1982, n. 886, recante "Riordinamento della stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli";
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400";
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
VISTA la legge 30 novembre 1989, n. 399, recante " Norme per il riordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste";
VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 153, recante "Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi";
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
VISTA la legge 15 marzo 1999, n. 62, recante "Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche";
VISTO il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, recante "Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" con particolare riferimento agli articoli 12 e 13;
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante "Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante "Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)";
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante "Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)";
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, recante "Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.)";
VISTO il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante "Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2001, n. 137";
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 recante "Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante "Misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l'articolo 1-quinquies;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e in particolare l'articolo 1, comma 872;
VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 28;
VISTA la legge 23 luglio 2009 n. 99 recante " Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia" e in particolare l'articolo 37;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e in particolare l'articolo 1;
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e successive modificazioni, recante: "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";
VISTO il decreto-legge 9 febbraio, 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183";
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";
VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e in particolare l'articolo 10;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, recante "Costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma" e successive modificazioni;
VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" e in particolare l'articolo 1, comma 4, lett. C);
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e in particolare l'articolo 10 comma 3 bis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, 102, recante "Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste";
VISTO il decreto del Presiedente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, recante "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168";
SENTITE le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2016;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 29 settembre 2016;
ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 14 settembre 2016;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;
SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA


il seguente decreto legislativo:


Articolo 1


Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutti gli Enti Pubblici di Ricerca, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono i seguenti, di seguito denominati Enti:
a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park;
b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI;
c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR;
d) Istituto Italiano di Studi Germanici;
e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF;
f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM;
g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN;
h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV;
i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS;
l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM;
m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi";
n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn";
o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI;
p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE;
q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA;
r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA;
s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP);
t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT;
u) Istituto Superiore di Sanità - ISS;
v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti.
((2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. Restano acquisite all'erario le somme già corrisposte a qualsiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni già effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti))
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