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DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179

Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2018)
Testo in vigore dal:  14-9-2016

Art. 62

Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, producono effetti a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), è adottato entro la stessa data.
2. Alla completa attuazione dell'ANPR, il Ministero dell'interno inserisce d'ufficio nell'ANPR i domicili digitali dei professionisti presenti nel Registro Ini-PEC che non abbiano ancora provveduto a indicarne uno nella predetta Anagrafe, fermo restando il diritto del professionista di modificare, in ogni momento, tale indicazione.
3. L'AgID definisce i limiti e le modalità di applicazione dell'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dall'articolo 9 del presente decreto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. I certificati qualificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto a norma della direttiva 1999/93/CE, sono considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del regolamento eIDAS e dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 24 del presente decreto, fino alla loro scadenza.
5. Il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di conformità, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento eIDAS, è considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del predetto regolamento e dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 25 del presente decreto, fino al completamento della valutazione della relazione da parte dell'AgID.
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui sono fatte salve le rispettive competenze e nel rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione, favoriscono il raccordo dell'azione di riordino istituzionale degli enti territoriali, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con le politiche digitali.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si procede all'adeguamento dello statuto dell'AgID alle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto.
8. Per il periodo di cui all'articolo 63, comma 1, le regole tecniche di cui all'articolo 71, nonché le regole tecniche e le linee guida dell'AgID sono adottate sentito il Commissario di cui allo stesso articolo 63, il quale può avvalersi dell'AgID per l'elaborazione delle regole tecniche dallo stesso adottate.
Note all'art. 62:
- per il testo dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 si veda la nota all'articolo 4.
- per il testo dell'articolo 8-bis del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 si veda la nota all'articolo 9.
- la direttiva 13 dicembre 1999, n. 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 19 gennaio 2000, n. L 13.
- per il testo dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 si veda la nota all'articolo 24.
- per il testo dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 si veda la nota all'articolo 25.
- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014, n. 81.