stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179

Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2018)
Testo in vigore dal:  14-9-2016

Art. 43

Modifiche all'articolo 53
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All'articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Siti Internet delle pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 1, primo periodo, la parola: «centrali» è soppressa;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
1-ter. Con le regole tecniche di cui all'articolo 71 sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.»;
d) i commi 2 e 3 sono abrogati.
Note all'art. 43:
- si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto:
«Art. 53 Siti Internet delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
1-ter. Con le regole tecniche di cui all'articolo 71 sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.
2. - 3. (abrogati).»