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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 177

Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00193)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  11-2-2018
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Art. 16

Personale che transita nel Corpo della guardia di finanza
1. Il personale che transita nel Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 12, è inquadrato, a tutti gli effetti,
((...))
nei corrispondenti ruoli e gradi del personale del medesimo Corpo, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A richiamata all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonché prendendo posto dopo l'ultimo dei parigrado iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianità di grado o di qualifica.
2. Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di formazione militare e professionale, secondo le disposizioni emanate dal Comandante Generale della Guardia di finanza.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 331.000 per l'anno 2017.