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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 177

Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00193)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  13-9-2016

Art. 15

Personale che transita nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco
1. In relazione al transito di cui all'articolo 12 e per assolvere alle specifiche competenze di cui all'articolo 9, sono istituiti i ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da tabella B allegata al presente decreto, nei quali è inquadrato, secondo le corrispondenze indicate nella predetta tabella, mantenendo la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo, il personale che transita dal Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente, i ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati come da tabella C allegata al presente decreto.
2. Al personale appartenente ai ruoli a esaurimento di cui al comma 1 si applicano, nell'ambito dei posti di cui alla tabella A, dell'articolo 12, comma 1, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.
3. Le cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli a esaurimento di cui al comma 1, alimentano le facoltà assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, è confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale.
5. Per assicurare i livelli di funzionalità della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dello spegnimento con mezzi aerei degli stessi, limitatamente al solo personale aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di personale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto dalla medesima, confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico".