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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 90

Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (16G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
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Testo in vigore dal:  24-6-2017
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Art. 7

Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro e progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria
1. Dopo l'articolo 44 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono inseriti i seguenti:
«Art. 44-bis. (Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro). - 1. A partire dal Conto riassuntivo del Tesoro elaborato con riferimento al mese di gennaio 2017, il relativo contenuto è rivisto secondo i criteri di cui al presente articolo e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. I dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
2. Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale, riguardante sia la gestione del bilancio dello Stato sia quella della tesoreria statale. Quest'ultima comprende le movimentazioni finanziarie relative al debito fluttuante e alla gestione della liquidità, ai conti aperti presso la tesoreria statale, alle partite sospese da regolare, ai depositi in contanti.
3. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione del bilancio statale sono distinti secondo le classificazioni correnti della struttura del bilancio. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione della tesoreria statale sono distinti a seconda che costituiscano il formarsi o l'estinguersi di partite debitorie o creditorie originate dalla gestione di tesoreria. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria e sono raccordati con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale.
Art. 44-ter. (Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria). - 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, comma 2, lettera p), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i funzionari delegati preposti ad operare in regime di contabilità ordinaria sono tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le funzionalità per l'emissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata. Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite. A decorrere dalla data di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, gli introiti delle gestioni contabili interessate, diversi dai trasferimenti dello Stato, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo delle aperture di credito ai funzionari delegati di contabilità ordinaria è determinato tenendo conto dei versamenti al bilancio dello Stato di cui al periodo precedente.
2. Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate ulteriori gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della gestione contabile.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue.
4. Non rientrano tra le gestioni individuate dai decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché i casi di urgenza e necessità.
5. A decorrere dall'esercizio 2017, i conti correnti di tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima movimentazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni, sono estinti, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le contabilità speciali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dall'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui al comma 1 la disponibilità di somme di parte corrente non spese entro la chiusura dell'esercizio, annualmente, con la legge di bilancio, possono essere individuate le voci di spesa alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
7. Per le contabilità speciali non oggetto di soppressione o di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
8. Non è consentita l'apertura di nuove contabilità speciali, i cui fondi siano costituiti mediante il versamento di somme iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, fatte salve le esclusioni previste della lettera p) dell'articolo 40, comma 2. ».
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riconduzione al regime di contabilità ordinaria, di cui al medesimo comma 1, ovvero la soppressione in via definitiva di cui al comma 2 del suddetto articolo 44-ter,
((sono effettuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri))
.
3. Il divieto di cui al comma 8 dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come introdotto dal presente articolo decorre a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'articolo 5, comma 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole «, e comunque non superiore a 36 mesi»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al periodo precedente, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali.».
5. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti di proroga delle contabilità speciali aperte per le emergenze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, già adottati e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.