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DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8

Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2020)
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vigente al 07/02/2016
  • Allegati
Testo in vigore dal:  6-2-2016

Art. 4

Sanzioni amministrative accessorie
1. In caso di reiterazione specifica di una delle violazioni di seguito indicate, l'autorità amministrativa competente, con l'ordinanza ingiunzione, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi:
2. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna qualora sia competente, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a decidere su una delle violazioni indicate nel comma 1.
3. Per gli illeciti amministrativi di cui al comma 1, in caso di reiterazione specifica, non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 4:
- Per l'articolo 668 del codice penale si veda nelle note all'articolo 2 del presente decreto.
- Per gli articoli 171-quater della citata legge 22 aprile 1941, n. 633 e l'articolo 28, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si veda nelle note all'articolo 3 del presente decreto.
- Per gli articoli 16 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vedi note all'articolo 6 del presente decreto.