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DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7

Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2016)
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vigente al 07/02/2016
Testo in vigore dal:  6-2-2016

Art. 5

Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie
1. L'importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:
a) gravità della violazione;
b) reiterazione dell'illecito;
c) arricchimento del soggetto responsabile;
d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
e) personalità dell'agente;
f) condizioni economiche dell'agente.